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Decreto — n. 17825/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17825/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17825/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13556/2023 R.G. proposto da : MARCHELLO ANNA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato SAMMARTANO MASSIMILIANO (SMMMSM73P06D423H) -ricorrente- contro ALBERGHINA GIOACCHINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2012/2022 depositata il 05/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/06/2024 IL P

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17825/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARCHELLO ANNA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato SAMMARTANO MASSIMILIANO (SMMMSM73P06D423H) -ricorrente- contro ALBERGHINA GIOACCHINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2012/2022 depositata il 05/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/06/2024 IL P

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio onorari legali ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13556/2023 R.G. proposto da : MARCHELLO ANNA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato SAMMARTANO MASSIMILIANO (SMMMSM73P06D423H) -ricorrente- contro ALBERGHINA GIOACCHINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2012/2022 depositata il 05/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/06/2024 IL P