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Ordinanza Interlocutoria — n. 17756/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17756/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17756/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5100/2019 R.G. proposto da : CAVANNA E CAZZAMALI SNC, CAVANNA SERGIO, CAZZAMALI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO (BLSFBA59E29H501Y) rappresentati e difesi dall'avvocato ARGENTA ANDREA (RGNNDR72A16E290W) -ricorrente- contro ALL RESERVED SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato POLESE FABRIZIO (PLSFRZ66A21H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato CARELLI ELISABETTA (CRLLBT72T64F205X) -controricorrente- nonchè contro BIELLA LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell’avvocato GRECO ANDREA (GRCNDR73A27F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONELLO BARBARA (BNLBBR76T46A859G) -controricorrente- nonchè contro ALL RESERVED SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1247/2018 depositata il 29/06/2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 17756/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sono costituiti sia la Biella leasing spa che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, entrambe con controricorso: la prima delle due ha chiesto l'estromissione dal giudizio ex articolo 111 terzo comma codice di procedura civile, la seconda, che ha consentito all'estromissione, si è costituita in quanto cessionaria dei crediti della prima. Va segnalato che su tale ricorso era stata formulata proposta di definizione anticipata nel senso della inammissibilità, che è stata però oggetto di opposizione da parte del ricorrente. La ratio della decisione impugnata.

Parole chiave

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contratto di locazione concessionario di leasing contenzioso contrattuale leasing contratto di servizio esame di cassazione
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5100/2019 R.G. proposto da : CAVANNA E CAZZAMALI SNC, CAVANNA SERGIO, CAZZAMALI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO (BLSFBA59E29H501Y) rappresentati e difesi dall'avvocato ARGENTA ANDREA (RGNNDR72A16E290W) -ricorrente- contro ALL RESERVED SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato POLESE FABRIZIO (PLSFRZ66A21H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato CARELLI ELISABETTA (CRLLBT72T64F205X) -controricorrente- nonchè contro BIELLA LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell’avvocato GRECO ANDREA (GRCNDR73A27F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONELLO BARBARA (BNLBBR76T46A859G) -controricorrente- nonchè contro ALL RESERVED SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1247/2018 depositata il 29/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto La società Biella leasing spa ha concesso in leasing alla società Cavanna e Cazzamali snc, nonché ai soci Sergio Cavanna e Giuseppe Cazzamali, un impianto di verniciatura, per l’importo totale di 86.000 €. In corso di rapporto, tuttavia, la società concedente ha ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di circa 32.000 € che, secondo la Biella leasing spa, era rimasta da pagare. Al decreto hanno proposto opposizione sia la società che i soci, eccependo la nullità del leasing per la natura usuraia degli interessi in esso pattuiti e dunque il conseguente loro diritto alla restituzione delle somme pagate in eccesso: a tal fine hanno proposto domanda riconvenzionale per la condanna della Biella leasing spa alla restituzione delle somme che, previo ricalcolo degli interessi dovuti, sarebbero loro spettate.

Il Tribunale di Biella ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna alle spese degli opponenti. Costoro hanno dunque proposto appello reiterando le ragioni che avevano posto a base del decreto ingiuntivo ed essenzialmente la circostanza che il contratto conteneva una pattuizione di interessi illecita e doveva di conseguenza dirsi a sua volta nullo. La Corte di appello di Torino ha rigettato l'impugnazione. Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte sia della società che dei soci con cinque motivi di ricorso.

Sono costituiti sia la Biella leasing spa che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, entrambe con controricorso: la prima delle due ha chiesto l'estromissione dal giudizio ex articolo 111 terzo comma codice di procedura civile, la seconda, che ha consentito all'estromissione, si è costituita in quanto cessionaria dei crediti della prima. Va segnalato che su tale ricorso era stata formulata proposta di definizione anticipata nel senso della inammissibilità, che è stata però oggetto di opposizione da parte del ricorrente. La ratio della decisione impugnata.

I giudici di appello hanno escluso la natura usuraia degli interessi negando che, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, possano sommarsi gli interessi corrispettivi con quelli moratori. Inoltre, hanno osservato che gli appellanti non avevano eccepito il carattere usuraio degli interessi inizialmente pattuiti, bensì avevano sostenuto la natura usuraia degli interessi relativi a determinati periodi del rapporto contrattuale, e dunque l'usura sopravvenuta piuttosto che quella originaria, ed hanno dunque evidenziato come l'usura sopravvenuta non renda illecita la pattuizione degli interessi come invece postulato dagli appellanti.

Osservano anche i giudici di merito che, secondo l'accertamento del primo grado, la prospettazione degli appellanti circa la natura usuraia degli interessi era dovuta ad un equivoco sul tipo di ammortamento che il contratto prevedeva, e rilevano come questa statuizione non sia stata specificamente contestata così come generica doveva ritenersi la censura relativa all'applicazione dell'articolo 1526 cc al contratto in essere. Le questioni preliminari La banca controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.

Osserva, infatti che la procura per il ricorso per Cassazione risulta rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello in data 11/04/2017, allo scopo di impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino che invece è stata emessa il 29 giugno 2018, con la conseguenza che la procura per fare ricorso per Cassazione è stata rilasciata prima e non dopo il deposito della sentenza di appello. Osserva il collegio che sulla questione appena illustrata è attesa decisione da parte delle Sezioni Unite e che dunque si rende necessario il differimentodell’udienza all’esito.

P.