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Ordinanza Interlocutoria — n. 17755/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case remitted pending Supreme Court resolution on relator eligibility under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17755/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Ulma Construction against Logistica Villano, ordering the case to be remitted to the lower court. The appellant argued that the lower court erred in proceeding without a necessary co-litigant and in applying civil code provisions regarding prescription interruption. The Collegium preliminarily identified a pending question before the Supreme Court's Higher Sections regarding the eligibility of a specific judge to act as relator, which necessitated the remittal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: In the event of a pending question before the Higher Sections of the Supreme Court concerning the composition of the collegium, the case must be remitted to the lower court pending the resolution of that question.

Parole chiave

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interlocutory appeal remittal to lower court relator eligibility Higher Sections of Supreme Court procedural composition impugnabilità della decisione di rinvio legittimazione a contestare licenza procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 360 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
Art. 392 c.p.c.
Lamenta che la corte territoriale ha errato nel non rilevare che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da Logistica Villano s.r.l.
Art. 2943 c.c.
in data 09/11/2012 quale valido atto interruttivo del corso della prescrizione, omettendo di indicare gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la corretta sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 2943 c.c., norma che per tale ragione risulta falsamente applicata.
Art. 2951 c.c.
art. 392 c.p
Lamenta che la corte territoriale ha errato nel non rilevare che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
art. 2943 c.c
in data 09/11/2012 quale valido atto interruttivo del corso della prescrizione, omettendo di indicare gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la corretta sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 2943 c.c., norma che per tale ragione risulta falsamente applicata.

Giurisprudenza citata

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n. 19185/2020
4408/2022 del 25/06/2022 con cui la Corte d’Appello di Roma ha definito il giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Suprema Corte n. 19185/2020.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19041/2022 R.G. proposto da : ULMA CONSTRUCTION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato TRIVELLI SIMONE che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro LOGISTICA VILLANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato TORTORA MARCELLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORLANO DOMENICO ( avvocatod.forlano@certmail - cnf.it ; avvmarcellotortora@pec.it). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4408/2022 depositata il 25/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Ulma Construction s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4408/2022 del 25/06/2022 con cui la Corte d’Appello di Roma ha definito il giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Suprema Corte n. 19185/2020. Resiste con controricorso Logistica Villano s.r.l.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392, 393, 332, 335, 274, 101, 102, 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e/o all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte territoriale ha errato nel non rilevare che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da Logistica Villano s.r.l. in seguito alla ordinanza n. 19185/2020 della Suprema Corte di Cassazione è stato incardinato e si è svolto senza la evocazione del litisconsorte necessario Opere Pubbliche Spa, parte del giudizio di cassazione a quo e dei precedenti gradi di merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2951, 2943, 1219, 1324, 1362, 1363 cod. civ., 115, 132 n.

4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n.

3) cod. proc. civ.” Lamenta che la corte territoriale ha considerato la missiva inviata da Logistica Villano s.r.l. in data 09/11/2012 quale valido atto interruttivo del corso della prescrizione, omettendo di indicare gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la corretta sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 2943 c.c., norma che per tale ragione risulta falsamente applicata.

3. Rileva il Collegio in via preliminare che pende avanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione se il consigliere che ha a suo tempo redatto la proposta di definizione accelerata, che vengo successivamente opposta con richiesta di decisione, possa o meno essere nominato relatore o comunque possa o meno far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.

4. Pertanto, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M