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Ordinanza — n. 17723/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses insurance contract appeal for lack of interest and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17723/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Primoline SRL against a lower court ruling involving UnipolSai Assicurazioni and Groupe Service SRL. The court found the main appeal inadmissible due to a lack of legal interest, as the substantive review was already conducted in the appealed judgment. Additionally, the incidental appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory time limit for such filings. Consequently, the court dismissed both appeals and ordered the primary appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 383 c.p.c.; Art. 343 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the judgment already contains a full review of the merits, and an incidental appeal must be lodged within the specific procedural deadline, failing which it is rejected regardless of general appeal terms.

Parole chiave

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lack of legal interest inadmissible appeal procedural time limits incidental appeal contract interpretation insurance distribution litigation costs obbligo contributivo dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 383 c.p.c.
Art. 343 c.p.c.
27998); il motivo di ricorso incidentale è infondato; l'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod.
Art. 325 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 334 c.p.c.
civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod.
art. 343 cod. proc. civ
27998); il motivo di ricorso incidentale è infondato; l'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod.
art. 334 cod. proc. civ
civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.(Cass., 19/06/2015, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28/11/2017, n. 28319
Cass., 04/10/2023, n. 27998
Cass., 19/06/2015, n. 12724
Cass., 06/03/2020, n. 6386
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28954/2021 R.G. proposto da : PRIMOLINE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato BARBARA CARBOGNANI, domiciliazione telematica ; contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNARDINI ANDREA -controricorrente- nonchécontro GROUPE SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato FALETTI GIANCARLO controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro DE VIZIA ENRICO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1958/2021 depositata il27/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Primoline s.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1958 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - nel dicembre 2000 tra le società Azzurra e Azzurrasì, operanti nel ramo assicurativo e poi confluite in Fondiaria SAI s.p.a., ora UnipolSai s.p.a., e la deducente, attiva nel settore telefonia, nonché la s.r.l. Groupe Service, GS, era stato concluso un accordo, denominato lettera d’intenti, per cui: le suddette società assicurative avrebbero “studiato e realizzato prodotti e servizi assicurativi, in collaborazione con GS, finalizzati alla promozione dei prodotti e servizi relativi alla telefonia distribuiti dalla Primoline”, che avrebbe così offerto ai propri clienti “la possibilità di stipulare polizze” con le s.p.a.

Azzurra e Azzurrasì, con riserva per la società di assicurazione di recedere dall’accordo in parola nel caso di rapporto sinistri premi superiore al 60%; - GS, “designata da Primoline quale incaricata alla distribuzione dei prodotti assicurativi da abbinare ai prodotti e servizi relativi alla telefonia distribuiti da Primoline” avrebbe avuto dalle società assicurative mandato agenziale apposito, partecipando allo studio dei prodotti da riservare ai clienti della deducente; - la deducente aveva lamentato disservizi, poi denunciando che le polizze erano state proposte da GS anche ad altri clienti; - GS e quindi Azzurra avevano sospeso l’emissione di nuovi contratti, finendo, secondo la deducente, a intrattenere rapporti con i clienti della stessa; - quest’ultima aveva quindi convenuto GS e la società di assicurazione per ottenere la dichiarazione di risoluzione negoziale e il correlato risarcimento del danno; - il Tribunale aveva respinto le domande della deducente nei confronti della società di assicurazione, accogliendo in parte quella nei confronti di GS, respingendo altresì le domande riconvenzionali proposte da GS sia nei confronti della deducente che di Enrico Vizia, legale rappresentante della società Primoline cui GS aveva conferito l’incarico di subagente per attuare gli accordi; il Tribunale, in particolare, aveva osservato che: non vi erano state previsioni contrattuali volte a imporre alla società di assicurazione d’intervenire per le inadempienze dell’agente GS indicato come di fiducia della stessa Primoline, la quale aveva interesse all’accordo perché non poteva svolgere l’attività assicurativa con cui intendeva promuovere i propri prodotti di telefonia, mentre non vi erano state evidenze di un danno patrimoniale, al netto dell’ancora dovuto da GS, su cui statuire condanna per il relativo pagamento, considerando, in specie, che, nel periodo in questione, Primoline aveva raddoppiato il valore di produzione; la Corte di appello aveva disatteso il gravame, osservando, in particolare, che: - vi era stato inammissibile mutamento della domanda di Primoline, originariamente incentrata sugli inadempimenti di GS e, per quanto direttamente imputabile alla società di assicurazione, per non essere intervenuta in via surrogatoria garantendo l’emissione delle polizze connesse ai servizi di telefonia commercializzati, mentre nella precisazione delle conclusioni in prime cure, e in sede di appello, la domanda era stata formulata per responsabilità dirette della società di assicurazioni, riferendo alla stessa l’inadempimento dirimente, e solo di conseguenza a GS, alterando ovvero modificando, oltre i termini delle preclusioni assertive, la ricostruzione dei fatti costitutivi; - inoltre, in sede di precisazione assertiva, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., la società attrice aveva aggiunto ragioni creditorie ulteriori rispetto a quelle, iniziali, di danno da “mancato guadagno per tutta la durata del contratto”, da sottrazione della rete commerciale da “abuso di posizione dominante”, “rectius” di dipendenza economica, consistenti nella pretesa di condanna al pagamento di alcune provvigioni indicate come dovute, anche in tal caso non emendando la domanda, nel senso della sua rettifica, bensì sommando inammissibilmente, a quanto chiesto, dell’altro; - nel merito, le domande diverse e ulteriori della deducente erano comunque da ritenere infondate poiché: i rapporti contrattuali, connessi, erano comunque tre e come tali distinguibili, ovvero tra Primoline e la società di assicurazione perché quest’ultima studiasse e realizzasse i prodotti assicurativi da abbinare a quelli di telefonia, con affidamento della distribuzione degli stessi a un soggetto di fiducia e, quindi, designato da Primoline; tra la società di assicurazione e GS avente ad oggetto il mandato di agenzia necessario alla distribuzione; tra GS e Primoline avente ad oggetto la commercializzazione dei descritti prodotti abbinati; la società di assicurazione aveva adempiuto alle riassunte obbligazioni attinenti al proprio rapporto, e non aveva obblighi d’intervento per la mancata richiesta, da parte dell’agente, di emissione delle polizze pur rientranti in quelle offerte dalla medesima società di assicurazione, ciò anche ipotizzando che il rapporto tra GS e Promoline fosse inquadrabile nei termini di subagenzia, stante l’autonomia delle relazioni negoziali; in altri termini, non era evincibile dai contratti una obbligazione di “fornitura di prodotti assicurativi” tra Azzurra e Primoline, con conseguente impossibilità d’ipotizzare abusi di dipendenza economica a carico della seconda; l’acquisto delle polizze era stato inoltre previsto come facoltà per i clienti Primoline, che comunque aveva raddoppiato il valore di produzione nel periodo interessato; era emerso che i contatti con la clientela di Primoline, successivi all’interruzione traumatica dei rapporti commerciali, erano stati posti in essere da GS senza interferenze di Azzurra, mentre i contatti successivi di quest’ultima erano avvenuti per curare i rapporti ancora pendenti; non vi era stata prova della rete commerciale indicata come oggetto di sottrazione; non vi era stata prova d’iniziative commerciali di Primoline volte a sostituire la compagnia di assicurazione per offrire alla propria clientela analoghi abbinamenti tra prodotti telefonici e assicurativi; era stata la stessa Primoline a indicare gli importi alla stessa dovuti da GS, prima delle inammissibili voci di debenza aggiuntive oggetto della memoria di precisazione assertiva, e oggetto della condanna, da confermare, pronunciata in primo grado; l’appello incidentale di GS era tardivo poiché, pur nei termini ordinari per l’impugnazione, era stato depositato dopo lo spirare di quello previsto dal combinato disposti degli artt. 343, 166, cod. proc. civ.; in ogni caso lo stesso appello incidentale, avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle risultate dovute a Primoline, anche a titolo risarcitorio per l’interruzione del mandato di agenzia, era risultato anch’esso sfornito di prova; resiste con controricorso UnipolSai s.p.a.; resiste con controricorso, e ha proposto altresì ricorso incidentale fondato su un motivo unico, corredato da memoria, la s.r.l.

Groupe Service;

MOTIVI DELLA DECISIONE

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di citazione la deducente aveva imputato alla società di assicurazione sia non di non essere intervenuta in chiave surrogatoria attese le omissioni inadempienti di GS, sia di non aver operato direttamente lei in esecuzione degli accordi, con precisazione successiva dei termini e dei motivi delle responsabilità delle singole società; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1374, 1375, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando, in particolare, di dare il giusto peso, nell’ermeneutica negoziale, alla riferibilità dei prodotti assicurativi alla società che offriva le relative polizze sul mercato; alla designazione di GS da parte di Primoline; alla facoltà di recesso attribuita alla stessa società assicurativa, che anche secondo il consulente d’ufficio aveva compiti di controllo e vigilanza sull’operato di GS quale agente, quanto meno in termini sostanziali di obblighi di leale collaborazione con tutte le parti negoziali, e quindi di buona fede e protezione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare gli accertamenti peritali anche sul mancato versamento delle provvigioni, e sin dall’atto di citazione era stato richiesto il danno da mancato guadagno per tutta la durata del contratto, mentre quanto ai danni da perdita della rete commerciale e abuso di posizione “dominante” era evidente che la deducente, dopo l’interruzione imputabile dei rapporti commerciali, non aveva più gli stessi asset e la stessa capillarità, mentre qualunque “passo indietro” nell’offerta sarebbe stato destinato a far perdere credibilità sul mercato; con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello mancando di considerare sia che l’appello incidentale era stato comunque depositato nei termini rispetto all’udienza fissata dalla Corte di secondo grado, sia che lo stesso era, in ogni caso, ancora nei termini per una impugnativa ordinaria e autonoma; i motivi di ricorso principale formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; parte ricorrente non riporta il tenore dell’atto di citazione originario, sicché le censure risultano aspecifiche ovvero in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, norma, quest’ultima, che regola i generali requisiti di ammissibilità del ricorso, anche nell’ipotesi di “errores in procedendo” (cfr.

Cass., 06/09/2021, n. 24048 , Cass., 29/09/2017, n. 22880); infatti, devono dirsi in tal senso inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); peraltro, la parte: a)neppure illustra in quali termini avrebbe domandato sin dal principio, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l’affermazione della responsabilità “diretta” di Azzurra, limitandosi a riferire (pag. 14 del ricorso) di aver formulato la richiesta in parola per «non aver operato direttamente lei», la società di assicurazione, in esecuzione degli accordi, con locuzione generica e non meglio ricostruita e spiegata alla luce del tenore dell’atto introduttivo; b)afferma che sarebbero rientrate nella domanda di risarcimento da «mancato guadagno per tutta la durata del contratto» anche le provvigioni non corrisposte ovvero le non meglio chiarite somme neppure corrisposte «dalla rete commerciale» (pag. 27), nemmeno in questo caso argomentando altro che potesse incidere sulla differenza tra domanda di adempimento e domanda risarcitoria;

c) sul punto, dev’essere messo in evidenza che la difesa ricorrente non si oppone al rilievo della Corte di appello (pag. 11 della sentenza in queste sede impugnata) per cui la modifica della domanda, essendo una rettifica, neppure potrebbe estendersi a capi aggiuntivi, e, nel caso, a ragioni creditorie non sostitutive di quelle originarie ma addizionate alle stesse; diversamente, si sostiene, come visto in modo inidoneamente apodittico, che si sarebbe rientrato nelle voci già richieste con la domanda originariamente proposta in Tribunale; d)ancora, va sottolineato che, pacificamente, solo nel caso sub b) è in discussione una precisazione della domanda fatta nei termini per l’emenda assertiva, mentre quanto più in generale al tema della pretesa originariamente incentrata sugli addebiti a GS e poi modificata con quelli diretti ad Azzurra(e non solo per non essere intervenuta a protezione delle posizioni contrattuali complessivamente implicate), si tratta di innovazioni palesate all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, e poi coltivate ancor più tardi in appello; al contempo va rimarcato che la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, a mente dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile; il resto delle censure innestate negli stessi motivi si sarebbero risolte in una sollecitazione all’esame istruttorio estraneo alla presente sede di legittimità, se non fosse che vi è altra ragione d’inammissibilità, logicamente prioritaria e assorbente; difatti, nel momento in cui la domanda è stata ritenuta preclusa, ovvero inammissibile, ogni altra ragione decisoria espressa deve ritenersi come assente perché il giudice di merito si era già spogliato della potestà decisoria con il primo e assorbente rilievo (Cass., Sez.

U., 20/02/2007, n. 3840, e succ. conf., secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione d’inammissibilità, con la quale si è dunque spogliato della “potestas iudicandi”in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse a impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata); quanto appena detto vale pertanto anche con riguardo al secondo motivo afferente all’interpretazione dei contratti, che peraltro avrebbe comunque dovuto indicarsi come inammissibile, posto che le censure, al riguardo, non possono tradursi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra, risolvendosi il motivo stesso in una richiesta di nuovo sindacato fattuale (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf., come, ad esempio, di recente, Cass., 04/10/2023, n. 27998); il motivo di ricorso incidentale è infondato; l'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.(Cass., 19/06/2015, n. 12724); e ancora, il termine per la proposizione dell'appello incidentaleva calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386); stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e incidentale; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e a carico della ricorrente principale, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Condanna la ricorrente principale società Primoline s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Spese del giudizio di cassazione co mpensate nel resto. Ai sensi d