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Decreto — n. 17688/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17688/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17688/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12454/2023 R.G. proposto da : DEL MUTO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO TEBALDI 35, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO (BRLNTN70S12H501M),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANA ASSICURAZIONI SPA e REALE MUTUA ASSICURAZIONE, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato RINAURO FRANCESCA (RNRFNC65L50 H501C) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro CONDOMINIO DI VIA CASAL MONASTERO 35 - 37 - 39 E VIA MONTELEONE SABINO 70-74 ROMA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENNARGENTU 22, presso lo studio dell’avvocato DI ROSA VALERIO ANTIMO (DRSVRN71C23F839C), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COREMA3 SRL, ALLIANZ SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1666/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 17688/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DEL MUTO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO TEBALDI 35, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO (BRLNTN70S12H501M),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANA ASSICURAZIONI SPA e REALE MUTUA ASSICURAZIONE, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato RINAURO FRANCESCA (RNRFNC65L50 H501C) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro CONDOMINIO DI VIA CASAL MONASTERO 35 - 37 - 39 E VIA MONTELEONE SABINO 70-74 ROMA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENNARGENTU 22, presso lo studio dell’avvocato DI ROSA VALERIO ANTIMO (DRSVRN71C23F839C), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COREMA3 SRL, ALLIANZ SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1666/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rimborso delle spese d'assicurazione regresso dell'assicuratore indennità assicurativa riduzione della prestazione d'assicurazione decisione giustificata dell'assicuratore rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12454/2023 R.G. proposto da : DEL MUTO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO TEBALDI 35, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO (BRLNTN70S12H501M),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANA ASSICURAZIONI SPA e REALE MUTUA ASSICURAZIONE, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato RINAURO FRANCESCA (RNRFNC65L50 H501C) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro CONDOMINIO DI VIA CASAL MONASTERO 35 - 37 - 39 E VIA MONTELEONE SABINO 70-74 ROMA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENNARGENTU 22, presso lo studio dell’avvocato DI ROSA VALERIO ANTIMO (DRSVRN71C23F839C), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COREMA3 SRL, ALLIANZ SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1666/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente non può dispiegare utili effetti: sia in quanto depositata in tempo successivo alla maturazione del termine utile per chiedere la decisione del ricorso; sia perché la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ. implica che (Cass., decr. 20/07/2023, n. 21830 ) , formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: ma tenendosi comunque conto della sottoscrizione, ad opera delle controricorrenti compagnie assicuratrici, della pure invalida rinuncia con istanza di compensazione, sicché le spese stesse possono compensarsi almeno nei rapporti tra ricorrente e dette controricorrenti; p.q. m.dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio via Casal Monastero 35-37- 39 e via Monteleone Sabino 70-74 di Roma, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e dichiarate compensate le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente ed altre controricorrenti.

Così