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Ordinanza — n. 17591/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17591/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17591/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20101/2021 R.G. proposto da : 2I RETE GAS SPA, in persona del suo procuratore speciale dott. Luca Angelo Allievi, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTINI GIUSEPPE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATURANI CESARE; -ricorrente- contro COMNUNE DI MARCALLO CON CASONE (MI), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato GRECO DOMENICO rappresentato e difeso dagli avvocati ALIVERTI FRANCESCA, ROVEDA PIETRO GABRIELE; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 150/2021depositata il 19/01/2021 .

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 17591/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.2I Rete Gas s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.150/2021 del 19 gennaio 2021. 2.Resiste con controricorso il Comune di Marcallo con Casone. Considerato che: 3.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente 2I Rete Gas s.p.a. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.

Parole chiave

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esame di cassazione domanda di revisione azione di contestazione opposizione al marchio contratto di manutenzione contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20101/2021 R.G. proposto da : 2I RETE GAS SPA, in persona del suo procuratore speciale dott. Luca Angelo Allievi, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTINI GIUSEPPE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATURANI CESARE; -ricorrente- contro COMNUNE DI MARCALLO CON CASONE (MI), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 60, presso lo studio dell’avvocato GRECO DOMENICO rappresentato e difeso dagli avvocati ALIVERTI FRANCESCA, ROVEDA PIETRO GABRIELE; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 150/2021depositata il 19/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.2I Rete Gas s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.150/2021 del 19 gennaio 2021. 2.Resiste con controricorso il Comune di Marcallo con Casone. Considerato che: 3.Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente 2I Rete Gas s.p.a. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia . C ompensa tra le partile spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte