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Ordinanza — n. 17543/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17543/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 17543/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato atto di rinuncia congiunto al ricorso principale ed a quello incidentale.

Parole chiave

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azione di mantenimento revoca del gratuito patrocinio cassa malati privata procedura di azione in materia di assicurazioni sociali domanda di assistenza giudiziaria assistenza sociale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30873/2021 R.G. proposto da : AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – ASP N. 1 – PROVINCIA DI CHIETI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Paolo Sperduti (p.e.c. ) , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco De Bonis, in Roma, Piazza Giovanni Randaccio, n. 1 -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO – VASTO – CHIETI, in persona del Direttore,rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’avv.

Antonella Bosco , (p.e.c. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ida Di Domenica, in Roma, alla via Susa, n. 1 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di L’Aquila n. 1 426 /20 2 1 , pubblicata in data 27 settembre 20 2 1 e notificata in data 4 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 446/2017, ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli Istituti Riuniti di Assistenza San Giovanni Battista, ora Azienda Pubblica di servizi alla Perona– ASP n. 1 - Provincia di Chieti, nei confronti della ASL n. 2 di Chieti, condannando quest’ultima al pagamento, in favore della attrice, della somma di euro 54.041,51, oltre accessori, a titolo di residuo credito derivante dalle fatture emesse, nel corso dell’annualità 2011, per le rette inerenti l’attività di assistenza sanitaria prestata in regime di convenzione.

2. ASP n. 1 Provincia di Chieti, succeduta agli Istituti Riunit i di Assistenza San Giovanni Battista, ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato l’appellata al pagamento dell’ulteriore somma (in aggiunta a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado) di euro 32.047,00, oltre interessi, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

3. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona –ASP n. 1 - Provincia di Chieti ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi. Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto - Chieti resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 - Provincia di Chieti resiste con controricorso al ricorso incidentale.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato atto di rinuncia congiunto al ricorso principale ed a quello incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le intervenute rinunce esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell