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Decreto — n. 17515/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17515/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17515/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Visti i provvedimenti tabellari in tema di trattazione dei ricorsi di revocazione di provvedimenti della Terza Sezione civile;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell e part i intimate; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17515/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Visti i provvedimenti tabellari in tema di trattazione dei ricorsi di revocazione di provvedimenti della Terza Sezione civile;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell e part i intimate; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario ripristino delle prestazioni d'invalidità inesigibile malgrado lesioni salute amministrazione della giustizia contenzioso dell'assicurazione invalidità restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell e part i intimate; p.q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15141/2023 R.G. proposto da : GUZZARDI GIOVANNI, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COCO FRANCESCO (CCOFNC37L01C351Z) -ricorrente- contro QBE INTERNATIONAL LTD, BIONDI SALVATORE, AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO, CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, MARAVIGNA GAETANO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 256/2023depositata il 05/01/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Visti i provvedimenti tabellari in tema di trattazione dei ricorsi di revocazione di provvedimenti della Terza Sezione civile;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell e part i intimate; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,il 02/05/2024