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Decreto — n. 17514/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17514/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17514/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12404/2023 R.G. proposto da : VG SERVICE SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SUPPA CLAUDIO GIORGIO (SPPCDG59S15I197X) -ricorrente- contro BUFFOLINO SILVANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FARINA PIETRO (FRNPTR64C11I197Z) -controricorrente- nonchécontro ISERNIA TECHNOLOGY SRL, COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE SANT'AGATA DE' GOTI n.486/2022depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17514/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali spese accessorie legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12404/2023 R.G. proposto da : VG SERVICE SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SUPPA CLAUDIO GIORGIO (SPPCDG59S15I197X) -ricorrente- contro BUFFOLINO SILVANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FARINA PIETRO (FRNPTR64C11I197Z) -controricorrente- nonchécontro ISERNIA TECHNOLOGY SRL, COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE SANT'AGATA DE' GOTI n.486/2022depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma,il