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Decreto — n. 17513/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17513/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17513/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12219/2023 R.G. proposto da : AUTOCARROZZERIA SPECIAL CAR SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBATTOLLA ANTONIO (BTTNTN69T26G702A) -ricorrente- contro SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MANCINI ANTONIO 4, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA CLAUDIO (SCRCLD54A30H501V), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7535/22 , depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17513/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AUTOCARROZZERIA SPECIAL CAR SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBATTOLLA ANTONIO (BTTNTN69T26G702A) -ricorrente- contro SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MANCINI ANTONIO 4, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA CLAUDIO (SCRCLD54A30H501V), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7535/22 , depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria fine del processo stralcio del procedimento condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
7535/22 , depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12219/2023 R.G. proposto da : AUTOCARROZZERIA SPECIAL CAR SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBATTOLLA ANTONIO (BTTNTN69T26G702A) -ricorrente- contro SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MANCINI ANTONIO 4, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA CLAUDIO (SCRCLD54A30H501V), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7535/22 , depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 24/06