Decreto — n. 17512/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11703/2023 R.G. proposto da : MAZZA ROMANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TROZZI CORRADO (TRZCRD70L11H501F) -ricorrente- contro COLETTA RITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERNI 22, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE MARIATERESA (VTBMTR62M54F839N), rappresentato e difeso dall'avvocato BUONEMANI ANTONIO (BNMNTN64B02D843Y) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7845/22 , depositata il 05/12/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17512/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAZZA ROMANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TROZZI CORRADO (TRZCRD70L11H501F) -ricorrente- contro COLETTA RITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERNI 22, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE MARIATERESA (VTBMTR62M54F839N), rappresentato e difeso dall'avvocato BUONEMANI ANTONIO (BNMNTN64B02D843Y) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7845/22 , depositata il 05/12/2022;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11703/2023 R.G. proposto da : MAZZA ROMANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TROZZI CORRADO (TRZCRD70L11H501F) -ricorrente- contro COLETTA RITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERNI 22, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE MARIATERESA (VTBMTR62M54F839N), rappresentato e difeso dall'avvocato BUONEMANI ANTONIO (BNMNTN64B02D843Y) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7845/22 , depositata il 05/12/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controri - corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 24/06/2024 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Franco De Stefano