Cassation court dismisses appeal for lack of evidence and flawed reasoning regarding professional contract breach.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Claudio Albini's appeal against the Second Instance Court's rejection of his breach of contract claims. Albini argued that the appellate court improperly excluded testimonial evidence proving a professional services contract and failed to address key facts. The court rejected this, noting the lower court's decision was based on concrete evidence showing Albini continued using Adami's services without proving non-performance or causation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116, 244 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The appellate court's failure to admit evidence is not a ground for cassation if the decision is substantively supported by other proven facts and logically coherent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11812/2021 proposto da: CLAUDIOALBINI, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO LORENZON (angelo.lorenzon@venezia.pecavvocati.it); -ricorrente - contro ZURICHINSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. DANIELE CATTANEO (d.cattaneo@milano.pecavvocati.it)e dall’avv. GIOVANNI PIERI - NERLI (giovannipierinerli@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - e GIOVANNI ADAMI , rappresentato e difeso dall’avv.to STEFANO IACOVISSI(stefano.iacovissi@avvocatiudine.it);Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE,depositata il 23/02/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/02/2021, la Corte d’appello di Trieste haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatole domande proposte da Claudio Albini per la pronuncia della risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale conclusodall’Albini con l’avvocato Giovanni Adami, oltre alla condanna diquest’ultimo al risarcimento dei danni; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’Albini non avesse offerto alcuna concreta dimostrazione,né dell’effettiva sottrazione dell’Adami ai propri obblighi professionali, né del preteso nesso di causalità tra l’asserito inadempimentodell’Adami e i danni in ipotesi subiti; avverso la sentenza d’appello, Claudio Albini propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione;
Giovanni Adami e la Zurich Insurance Public Limited Company (chiamata in giudizio dall’Adami a fini di manleva) resistono ciascuno conun proprio controricorso; ClaudioAlbini e la Zurich Insurance Public Limited Company hanno depositatomemoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degliartt. 115, 116, 244 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente disatteso l’istanza Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri diammissione della prova testimoniale invocata dall’odierno ricorrente alfine di comprovare l’avvenuta conclusione, tra le parti, del contratto diopera professionale dedotto in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuta conclusione o meno del contratto d’opera professionale tra le odierne parti del giudizio , abbia escluso, sulla base del comportamento concretamente tenuto dall’Albini (il qualecontinuò a servirsi dell’attività professionale dell’Adami per anni dopoil preteso inadempimento di controparte), che l’attore avesse mai dimostratoil ricorso, né di alcun inadempimento della controparte, né di alcun danno come effetto causalmente riconducibile al comportamento inadempiente del professionista, con la conseguenza che l’eventuale dimostrazione per via testimoniale dell’avvenuta conclusionedel contratto d’opera professionale finirebbe in ogni caso pernon assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione ; la censura in esame, conseguentemente, deve ritenersi inammissibileper difetto di rilevanza; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nonché per omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente o, comunque, insufficiente e illogica a fondamento della decisioneassunta; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, al di là della carente o impropria evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (qui richiamato secondo i termini di un a formulazione normativa non più vigente ratione temporis ), il difetto del requisito della motivazione ai sensi Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri dell’art.132, n. 4, c.p.c. s i configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del do cumento/ sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere , siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione,pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongru i da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod ob i ettiva m ente incomprensibili ; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova esaminat i e del grado della relativa attendibilità sulla base di Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 11812/2021 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruitàlogica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 10.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a nor