Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of new claim within same factual context under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Esposito's appeal against the Second Instance Court's confirmation of liability for water infiltration damages. Esposito argued that the lower court incorrectly applied tort liability rules and allowed a new claim for restoration costs, while the defendant contested the legal characterization of the damage. The court held that the new claim was admissible because it pertained to the same factual context and served the same ultimate interest as the original claim, adhering to principles of procedural economy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 c.p.c.; Art. 99, 112, 163 n. 3, 183 c.p.c.: A new claim introduced after the hearing is admissible if it relates to the same factual context and serves the same ultimate interest as the original claim, ensuring procedural economy.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3630/2021 R.G. proposto da: ESPOSITO LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma , v ia Nomentana, n. 222, presso lo studio dell’avvocato SANTURRO VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANO MARIO (m.alfano68@avvocatinocera-pec.it), giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro BATTIPAGLIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliatain Roma , vi a Piave, n. 66, presso lo studio dell’avvocato MORABITO ENZO (enzomorabito@ordineavvocatiroma.org), rappresenta ta e dife sa dall'avvocato DI IESU RAIMONDO (r.diiesu@avvocatinocera.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 805/2020 depositata il 30/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024 dal Consiglieredr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Esposito Luigi propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 805/2020 del 30 giugno 2020, con cui la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza n. 19/2017 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore lo aveva condannato a risarcire i danni tutti verificatisi nel negozio di parrucchiera di Battipaglia Immacolata, causati da infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante e dal terrapieno a nord di proprietà dell’Esposito.
Resiste con controricorso Battipaglia Immacolata.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoriaillustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 913 cod. civ.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura l’impugnata sentenza nella parte cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2051 cod. civ. invece che l’art.913 cod. civ.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che l’impugnata sentenza non abbia correttamente applicato l’art. 2051 cod. civ.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione, violazione del combinato disposto di cui agli artt. 99, 112, 163 n. 3 e 183” in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. Lamenta che, nonostante la contestazione di parte appellante, la Corte ha ritenuto ammissibile la nuova domanda di parte appellata, in origine attrice, di risarcimento del costo dei lavori di ripristino occorrenti per l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
4. Il primo motivo è infondato. L’art. 913 cod. civ. stabilisce: “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 913 cod. civ. - di cui peraltro viene valorizzata l’ampia portata, estensibile anche ai fondi urbani- nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo (v.
Cass., Sez. Un., 20/12/2022, n. 37307; Cass., 13944/2016; Cass., 13097/2011). Del resto, l'art. 913 cod. civ., riconoscendo l'obbligo del proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che «dal fondo più elevato scolano naturalmente», evidentemente presuppone l'esclusione di qualsiasi attività umana che sia idonea ad alterare lo stato dei luoghi; si tratta, comunque, di un accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità (Cass., 20/11/2019, n. 30239; Cass., 12/9/2002, n. 13301;
Cass., 14/11/2001, n. 14179). 4.1. Orbene, l’impugnata sentenza ha pronunciato in conformità ai suindicati principi di diritto ed ha escluso l’applicabilità dell’art. 913 cod. civ. al caso in esame, che, con motivata argomentazione in fatto, ha ritenuto essere caratterizzato dalla presenza di un giardino/terrapieno posto al confine con una costruzione (cioè con il locale commerciale della Battipaglia), in maniera non digradante (mentre la norma espressamente fa riferimento alla presenza di un “fondo superiore” e di un “fondo inferiore”).
La corte ha inoltre aggiunto che la norma esclude qualsiasi intervento che abbia alterato lo stato naturale dei luoghi, come appunto la presenza di una costruzione (v. p. 5 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, dunque, l’iter argomentativo del giudice del merito è esente da vizi logico-giuridici, mentre la censura del ricorrente perviene in sostanza a sollecitarne il riesame, mediante la diversa valutazione in fatto circa la pacifica ed incontroversa “naturalità” del giardino/terrapieno (v. p. 9 del ricorso), che è tuttavia preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., Sez.
Un., 27/12/2019, n. 34476).
5. Il secondo motivo è infondato. La corte di merito ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivata, che nel caso di specie non può essere ravvisata una ipotesi di scolo naturale delle acque, a cui applicare il disposto dell’art. 913 cod. civ., ma piuttosto una responsabilità da mancata custodia del bene, in particolare per mancata impermeabilizzazione dell’area di confine tra il terrapieno/giardino e la muratura del negozio di parrucchiera. L’ulteriore doglianza per cui nel caso di specie il terrapieno avrebbe costituito non la causa del danno, ma la mera occasione di esso, è infondata per plurime ragioni.
Per un verso perché asserisce che il danno sia stato causato “dalla naturale conformazione dei luoghi”, così rimandando al precetto di cui all’art. 913 cod. civ., invece correttamente ritenuto dalla corte territoriale non applicabile nel caso di specie. Per altro verso perché prospetta, oltretutto senza che la sentenza impugnata ne faccia menzione, circostanze puramente fattuali (tra cui un asserito “difetto di costruzione originario” nonché “l’imprudente comportamento della Battaglia” che ha comprato “un locale che ha delle pareti a ridosso di un terrapieno”: v. p. 11, 12 e 13 del ricorso), il cui esame è precluso nella presente sede di legittimità.
6. Il terzo motivo è infondato. Parte attrice, in atto di citazione introduttivo del giudizio, ha chiesto il risarcimento per i lavori di risanamento già eseguiti e per il lucro cessante dato che il negozio è dovuto rimanere chiuso; in comparsa conclusionale ha chiesto anche il pagamento dei costi necessari per eseguire il lavoro di impermeabilizzazione indicato nella espletata c.t.u. Con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a risolvere il contrasto sulla questione relativa alla modificabilità, con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5, (nella formulazione ratione temporisapplicabile), della domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo, sono pervenute ad affermare il seguente principio di diritto: "La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitume causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esenzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo". Il principio appena riportato risulta essere stato ribadito da successive decisioni di legittimità, con riferimento ad un variegato ambito oggettivo, non circoscritto al solo diritto contrattuale; le Sezioni Unite di questa Corte, poi, sono nuovamente intervenute, con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 22404, al fine di dare continuità all'indirizzo indicato da Cass., SU, n. 12310 del 2015, in una prospettiva di più ampio respiro - volta alla verifica che entrambe le domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte - e rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice in un unico contesto, evitando la proliferazione dei processi.
Si è pertanto ribadito che ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e tendere alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitummediato, dell'utilità finale avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale. Alla stregua dei suindicati principi, quindi, la domanda proposta dalla allora attrice Battaglia in comparsa conclusionale non costituisce una domanda nuova inammissibile; semplicemente,l’originaria domanda risarcitoria è stata adeguata rispetto ai danni patiti come effettivamente accertati dalla espletata consulenza tecnica d’ufficio.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza; con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel