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Decreto — n. 17376/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17376/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17376/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24853/2023 R.G. proposto da : VITALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BREGNO 45, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (FNTLDA46R02H224F) rappresentato e difeso dall'avvocato LA TORRE ORESTE (LTRRST56M01F158P) -ricorrente- contro CANGEMI GIOVANNI, COMP. D'ASS.NE UNIPOLSAI S.P.A., MOLINO GIOVANNI -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MESSINA n.1027/2023 depositata il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17376/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VITALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BREGNO 45, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (FNTLDA46R02H224F) rappresentato e difeso dall'avvocato LA TORRE ORESTE (LTRRST56M01F158P) -ricorrente- contro CANGEMI GIOVANNI, COMP. D'ASS.NE UNIPOLSAI S.P.A., MOLINO GIOVANNI -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MESSINA n.1027/2023 depositata il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione carenza di sostanza economica spese susseguenti contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
D'ASS.NE UNIPOLSAI S.P.A., MOLINO GIOVANNI -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MESSINA n.1027/2023 depositata il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24853/2023 R.G. proposto da : VITALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BREGNO 45, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO (FNTLDA46R02H224F) rappresentato e difeso dall'avvocato LA TORRE ORESTE (LTRRST56M01F158P) -ricorrente- contro CANGEMI GIOVANNI, COMP. D'ASS.NE UNIPOLSAI S.P.A., MOLINO GIOVANNI -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MESSINA n.1027/2023 depositata il 25/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 24/06/2024. Il Pres