Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17227/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal, ruling opposition to enforcement act inadmissible due to late filing after service date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17227/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court judgment that had declared an opposition to an enforcement act inadmissible. The appellant argued the opposition was timely, but the court found it was filed on March 18, 2021, exceeding the twenty-day deadline set by the Civil Procedure Code. Consequently, the court quashed the lower decision and declared the opposition inadmissible for tardiness, ordering the debtor to pay the creditor's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 c.p.c.; Art. 8 L. 890/1982: An opposition to an enforcement act is inadmissible if filed after the expiration of the twenty-day period following the perfection of service, regardless of when the recipient actually retrieves the document from the post office.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforcement act opposition tardiness of opposition service by complete non-appearance Civil Procedure Code quashing of judgment legal costs allocation post office retrieval date opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 c.p.c.
–violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod.
Art. 8 L. 890/1982
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, potendo, inoltre, questa Corte decidere la causa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, seconda alinea, cod.
art. 617 cod. proc. civ
–violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27035-2022proposto da: DEMAGAS MOLISANA S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Aldo MOSCARDINO; -ricorrente - contro TRAMONTE SILVIA, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato AlessandroNICCOLI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2576 /20 2 2 del Tribunale di Lecce , depositata il 19/09/2022;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE R.G.N.27035/2022 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. La società Demagas Molisana S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2576/22, del 19 settembre 2022, del Tribunale di Lecce, che ha accolto l’opposizione promossa da Silvia Tramonte avverso l’atto di precetto con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della odierna ricorrente, della somma di € 1.330,37, oltre accessori, in forza di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge.

2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la Tramonte ebbe ad opporsi al precetto, notificatole – a dire di Demagas Molisana – per compiuta giacenza, in data 22 febbraio 2021. L’iniziativa era stata assunta per eccepire l’incompetenza del Giudice di pace che aveva adottato il decreto ingiuntivo, la prescrizione del credito azionato in via monitoria e, infine, l’inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, eseguita in luogo diverso dalla residenza eletta dal debitore. L’adito Tribunale di Lecce, respinte le prime due eccezioni, perché non proposte nel giudizio di merito in cui il titolo giudiziale risultava pronunciato, accoglieva, invece, quella relativa alla irregolarità della notifica del titolo esecutivo, quale “formalità preliminare indispensabile”, costituendo “una condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione esecutiva, la cui mancanza legittima il debitore ad opporsi ex art.617” cod. proc. civ.3.

Avverso la sentenza del Tribunale salentino ha proposto ricorso per cassazione Demagas Molisana, sulla base –come già detto –di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art.8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oltre a “omessa pronuncia in ordine alla tardività della opposizione agli atti esecutivi”. La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia rilevato la tardività dell’opposizione, promossa oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto di precetto.

Detta notificazione, si assume, è avvenuta – per compi uta giacenza –in data 22 febbraio 2021 e, pertanto, il termine di venti giorni, ex art. 617 cod. proc. civ., andava a scadere il successivo 14 marzo, laddove invero l’opposizione veniva proposta con citazione notificata a mezzo “pec” solo in data 18 marzo2021.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Tramonte, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha presentato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va accolto.8.1. Il suo unico motivo è, infatti, fondato. 8.1.1. La notificazione, per compiuta giacenza, dell’atto di precetto risulta perfezionata alla data del 22 febbraio 2021, sicché il termine di venti giorni per opporsi ad esso, ex art. 617 cod. proc. civ., andava a scadere il successivo 14 marzo, mentre l’opposizione risulta proposta con citazione notificata a mezzo “pec” solo in data 18 marzo 2021. Né coglie nel segno il rilievo svolto dall’odierna controricorrente, secondo cui, “laddove la notificazione si fosse perfezionata per compiuta giacenza in data 22 febbraio 2021”, il plico postale contenente l’atto originale “sarebbe stato restituito al mittente” (secondo quanto ella deduce essere avvenuto nella specie, avendolo ritirato qualche giorno dopo la maturazione di quel termine).

Il ritiro presso l’ufficio postale potrebbe, infatti, ben può essere avvenuto oltre i dieci giorni necessari a far maturare la compiuta giacenza (termine rilevante ai fini del perfezionamento della notificazione), visto che la restituzione del plico al mittente non è contestuale, ma avviene trascorsi sei mesi, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. In altri termini, la data di concreto ed effettivo ritiro del plico dall’ufficio postale è irrilevante, dinanzi alla previsione legislativa del completamento della notifica per compiuta giacenza il decimo giorno dal deposito, giorno da cui il destinatario è posto in grado di attivarsi per il ritiro, appunto indipendentemente dal tempo in cui questi si determina ad avvalersi della sua facoltà: ed anche all’evidente fine di non rimettere il compimento di una fattispecie a formazione progressiva alla piena disponibilità di una delle parti.

9. Il ricorso, pertanto, va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, potendo, inoltre, questa Corte decidere la causa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, seconda alinea, cod. proc. civ., non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto. L’opposizione agli atti esecutivi va dichiarata, infatti, inammissibile, per tardività, dovendo porsi a carico dell’opponente Tramonte le spese del giudizio di merito, liquidate in € 1.000,00 per compensi (dei quali € 650,00 per studio ed € 350,00 per trattazione), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono anch’esse la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione a precetto proposta da Silvia Tramonte, condannando la stessa a rifondere, alla società Demagas Molisana S.r.l. , le spese del giudizio di merito, liquidate in € 1.000,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Condanna, altresì, Silvia Tramonte a rifondere, alla società Demagas Molisana S.r.l., anche le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deci