Civil appeal dismissed as inadmissible for seeking new fact-finding on settlement amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, rejecting the claimant's attempt to overturn a lower court's decision regarding damages. The appellant argued that the engineer should bear the full cost of a wind turbine project, ignoring a partial settlement reached with the supplier. The court ruled that the lower court correctly identified the client's own strategic choice to reject a higher settlement offer as the cause of the loss, a factual assessment reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: Appeals based on alleged errors of fact or new fact-finding are inadmissible when they merely propose an alternative interpretation of established facts or contest the client's own strategic decisions regarding settlements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2405/2022R.G. proposto da FRANCESCO GIOVANNONI,rappresentato e difes o dagli A vv . ti Fabio Pianti (pec:fabio.pianti@firenze.pecavvocati.it) e Chiara Alterisio (chiara.alterisio@firenze.pecavvocati.it), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis 34/b presso lo studio dell’Avv.Maurizio Cecconi; Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità professionale (ingegnere) - Contratto d’opera – Elaborazione progettuale per impianto eolico – Acquisto dell’impianto dal fornitore -Progetto rilevatosi erroneo e conseguente domanda risarcitoria – Accordo transattivo col fornitore.
CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi –ricorrente – contro FRANCESCO FRIANI e SIMONE FRIANI , quali eredi di DINO FRIANI , rappresentati e difes i dall’Avv. Euro Bartalucci (pec: euro.bartalucci@firenze.pecavvocati.it), come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni 268/A presso lo studio dell’Avv. Canale; – controricorrenti ricorrenti incidentali – nonché contro ROPATEC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Polonioli (pec: giovanni.polonioli@pec.it) e Silvia Maria Cinquemani (pec: avvsilviamariacinquemani@puntopec.it),come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata, in Roma, Via Varrone 9presso lo studio della seconda; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di FIRENZEn. 1701/2021 pubblicata in data 7/9/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte d’ a ppello di Firenze con sentenza n. 1701/2021 ha accolto l’appello proposto da Dino Friani avverso la sentenza n. 885/2017 emessa dal Tribunale di Livorno che aveva respinto le domande risarcitorie dal predetto proposte nei confronti di Ropatec s .r.l., di Francesco Giovannoni e di Tua Assicurazioni s.p.a.. Inriforma della sentenza di prime cure, ha condanna to Giovannoni Francesco al risarcimento dei danni a favore di Friani Dino nell’importo complessivo di €. 75.285,00,oltre interessi e rivalutazione; ha respin to la domanda di Friani Dino nei confronti di Ropatec S.r.l.; ha dichiara to CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi cessata la materia del contendere tra Francesco Giovannoni e Tua Assicurazioni; hacondanna to altresì Francesco Giovannoni a rimborsare a Dino Friani le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; ha condannatoDino Friani a rimborsare a Ropatec S.r.l. le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Per quanto qui ancora rileva, Dino Frani aveva dedotto a fondamento della domanda di aver incaricato il professionista convenuto, Ingegnere Francesco Giovannoni, di operare uno studio an emometrico sulle potenzialità di un generatore eolico e che, sulla scorta delle rilevazioni effettuate dal professionista, poi rivelatesi non corrette, aveva acquistato dalla società convenutaRopatec s.r.l. l’impianto eolico e aveva dedotto come l’acquisto del l’impianto e l’impianto medesimo si erano rivelati del tutto insoddisfacenti.
3. Avverso la sentenza d ’ appello, ha proposto ricorso per cassazioneFrancesco Giovannoni fondato su due motivi; ha nno risposto con distinti c ontroricorso i ROPATEC s.r.l. nonchè Francesco Friani e Simone Friani, quali eredi di Dino Friani,che, a loro volta hanno proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale hanno resistito, con distinti controricorsi,sia Francesco Giovannoni che ROPATEC s..r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
I controricorrenti Francesco e Simone Friani ha nno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrenteprincipale Francesco Giovannoni lamenta : 1.1.con il primo motivo di ricorso l’ “ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1°, n. 5, cpc) ed il cui apprezzamento avrebbe condotto alla reiezione della domanda risarcitoria del signor Dino Friani”;nello specifico il ricorrente lamenta che sia stato omesso esame delle seguenti CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi circostanze: -la stipula in data 12/07/2010 tra Friani e l’Ing. Giovannoni del contratto di noleggio e servizio di rilevamento anemometrico mediante stazione autonoma della durata di sei mesi; a fronte di esso fu emessa, e pagata dal Friani, la fattura n.12 del 26/07/2010 per Euro 800,00, corrispondenti al contributo di installazione, pari ad Euro 500,00, e ai canoni di noleggio, pari ad Euro 100,00 a bimestre; a seguito della stipula di tale contratto, presero avvio le misurazioni anemometriche affidate all’Ing. Giovannoni, che ebbero però, come riconosciuto in corso di giudizio dallo stesso Friani, durata di soli due mesi; - la stipula del mutuo per l’acquisto del generatore eolico il 2/09/2010 e l’acquisto dell’impianto eolico da Ropatec, per il tramite del rivenditore MEF s.r.l., nel mese di ottobre 2010; in proposito, il ricorrenteosserva che entrambe le circostanze, se debitamente valorizzate, avrebbero condotto la Corte di merito alla reiezione delle domande risarcitorie; contesta in particolare quanto affermato in proposito dal Giudice d’appello e cioè, che la relazione dell’8/04/2010 a f i rma dell’Ing.
Giovannoni «ha indotto in errore l’appellante» (cioè, Dino Friani, dante causa degli odierni ricorrenti incidentali), trattandosi di «relazione dettagliata con progettazione, misure e calcoli ove l’ingegnere ha specificamente spiegato, al di là di come abbia scelto di effettuare i calcoli, ogni particolare dell’impianto che sarebbe stato necessario in quel tipo di zona, e soprattutto quanto sarebbe stato il ricavo di energia alla luce della velocità del vento nella predetta zona», senza considerare che lo stesso conferimento all’Ing.
Giovannoni, a luglio 2010, dell’incarico di procedere alle rilevazioni anemometriche per la durata di sei mesi in unione al fatto che l’acquisto dell’impianto eolico avvenne nel mese di ottobre 2010,escludono che tale acquisto possa trovare il proprio fondamento nella relazione (preliminare) dell’8/04/2010 di cui sopra (o comunque che tale relazione possa essere stata redatta in esito alle rilevazioni semestrali pacificamente e dichiaratamente necessarie)»; CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi 1.2.con il secondo motivo, l’ “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1°, n. 5, cpc) ed il cui apprezzamento avrebbe condotto ad una pronuncia di concorso del Friani nella produzione del danno , nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 comma 1 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.”, censura la sentenza impugnata,laddove - sulla base delle medesime circostanze di cui ha omesso l’esame, non ha riconosciuto il concorso di Dino Friani nella produzione del danno dallo stesso lamentato; tale omessa disamina, peraltro, ha determinato anche la violazione, da parte dello stesso Giudice, del disposto dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. il quale, come noto, dispone che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate;
2. I ricorrent i incidentali Francesco e Simone Friani con l’unico motivo di ricorsoincidentale lamentano la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.”; in particolare,censurano il capo della sentenza con cui la Corte d’appello–dopo aver quantificato in Euro 105.000,00 il danno subito da Dino Friani per l’acquisto del generatore eolico e dopo aver dato atto del versamento da parte di Ropatec s.r.l. dell’importo di Euro 23.000,00 in forza dell’accordo transattivo raggiunto con lo stesso Friani prima dell’inizio del contenzioso –ha detratto dall’importo del danno, non solo la suddetta somma di Euro 23.000,00, ma anche l’ulteriore importo di Euro 27.000,00 che la predetta Ropatec, nell’accordo menzionato, si era obbligata a corrispondere al Friani in aggiunta (in ipotesi di mancato avvio di un contenzioso nei confronti di Ropatec), a titolo di saldo del prezzo per il riacquisto dell’impianto, prezzo quantificato dalle parti in Euro 50.000,00; i ricorrenti incidentali giudicano la sentenza sul punto “gravemente iniqua” perché l’accordo stipulato con Ropatec non avrebbe potuto essere inteso come rinuncia del danneggiato a conseguire il totale ristoro dei danni subiti, bensì, piuttosto, come “una preventiva CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres.
A. Scrima Rel. I. Ambrosi determinazione del risarcimento da richiedere alla sola Ropatec, nella misura di € 50.000,00 e solo in via stragiudiziale”; l’errore lamentato, a dire dei controricorrenti, si sostanzierebbe in un “errore di valutazione che si traduce in una aperta violazione di legge, e segnatamentedell’art.2041 c.c., posto che, Ropatec avevaritirato un impianto il cui valore era stato concordemente stimato in € 50.000,00, versando solo il minor importo di € 23.000,00 e ciò ha indubbiamente prodotto, a scapito dell’acquirente, una diminuzione patrimoniale che non è stata ristorata nemmeno dal risarcimento posto a carico dell’Ing.
Giovannoni, che è stato, appunto, ridotto dell’importo di Euro 27.000,00”; quindi concludonoche “per effetto della pronuncia della Corte fiorentina, si è determinato, in favore di Ropatec un arricchimento che può senz’altro definirsi sine causa ” e chiedono che, in accoglimento del ricorso incidentale, sia cassata la sentenza appellata in questa sede “limitatamente alla parte in cui ha negato il diritto del Sig. Friani di conseguire l’integrale risarcimento del danno subito, mediante la corresponsione dell’ulteriore importo di € 27.000,00”. 3.Venendo all’esame del ricorso principale proposto da Francesco Giovannoni, il primo motivo è inammissibile.
Nel denunciare l’omesso esame di una duplice circostanza decisiva del giudizio,il ricorrente non tiene conto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra tante, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28887 dell’8/11/2019). Ebbene, la Corte d’appello ha chiaramente affermato , sulla base della documentazione prodottae dell’istruttoria espletata in primo grado , che “con la consegna della relazione del Giovannoni al Friani, … l’ingegnere ha indotto in errore l’appellante.
Trattasi infatti di relazione CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi dettagliata con progettazione, misure e calcoli ove l’ingegnere ha specificamente spiegato, al di là di come abbia scelto di effettuare i calcoli, ogni particolare dell’impianto che sarebbe stato necessario in quel tipo di zona e soprattutto quanto sarebbe stato il ricavo di energia alla luce della velocità del vento nella predetta zona … impianto che nel frattempo era stato acquistato presso Ropatec, proprio sulla base (e con le caratteristiche necessarie) di quanto indicato dall’Ing.
Giovannoni nella sua relazione poi rivelatasi non corretta” (v. p. 4 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte territoriale ha pure ritenuto , sulla scorta delle risultanze della esperita consulenza , che l’Ingegnere Giovannoni «abbia imprudentemente e incautamente stimato valori tratti non da un effettivo e concreto esame sul posto, ma da un atlante eolico nazionale senza chiarire la portata dello studio e senza fare riferimento, come avrebbe dovuto, a un “ventaglio” di valori, non potendo riversare sul Friani compitiprofessionali e investigativi e di controllo non consoni e né alla sua portata, attività che invece doveva essere eseguita dal professionista, soggetto che ha individuato il generatore poi acquistato dal Fiani» (pag. 5 della sentenza impugnata).
Tanto accertato, la Corte fiorentina ha aggiunto «A ciò consegue l’irrilevanza fattuale delle misurazioni anemometriche, avendo il Friani proceduto all’acquisto dell’impianto effettivamente indicato dal Giovannoni nella relazione, pensando di generare i KW/H annui (39.000) secondo le valutazioni-previsioni del professionista, circostanza rivelatasi non possibile sulla scorta delle sue conclusioni rivelatesi erronee» (pag. 5 della sentenza impugnata). In sostanza, peraltro, la censura all’esame si risolve, nella contestazione, inammissibile in questa sede, della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale circa l’assorbente incidenza della relazione in parola sull’acquisto del generatore. 4.Parimenti inammissibile è il secondo motivo .
CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Da un lato,per le stesse ragioni indicate in merito al precedente , tenuto conto che la Corte territoriale non ha omesso l’esame del concorso del danneggiato nella causazione del dannoma, al contrario, ha escluso espressamente la possibilità di «riversare sul Friani compiti professionali» che non gli potevano competere e che competevano soltanto al professionista a cui si era rivolto, il quale, del resto, aveva «individuato il generatore poi acquistato dal Friani» (pag. 5 della sentenza impugnata).
Dall’altro, con riferimentoalla violazione di legge lamentata, perché nonostante la formale intestazione attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tendea suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze is truttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467;
Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 5.Va quindi esaminato l’unico motivo di ricorso incidentale con cui si insiste nel considerare errato il quantumdella condanna posto a carico di Giovannoni (per aver detratto dalla somma da questi dovuta anche quella percepita da Dino Friani, dante causa degli odierni ricorrenti incidentali, da Rotapec a titolo di transazione) con l’effetto, a parere degli odierni ricorrenti incidentali, di aver determinato “in favore di Ropatec un arricchimento che può senz’altro definirsi sine causa”.
Il motivo va disatteso perché inammissibile. In primo luogo e soprattutto, va richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v.
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). Sono pertanto inammissibili doglianze che fondano il presunto errore di sussunzione - e dunque un errore interpretativo di diritto - su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa. Effettivamente il motivo proposto contesta come erroneo lo scomputo dal quantum della condanna al risarcimento del danno nei confronti di Giovannoni, calcolato sull’importo dell’intero mutuo stipulato per l’acquisto dell’impianto (pari a Euro 105.000,00), non solo dell’importo corrisposto a Dino Frani da Rotapec transattivamente (Euro 23.000,00), ma anche della ulteriore somma (Euro 27.000,00) che quest’ultima avrebbe riconosciuto al Friani nel caso in cui il predetto avesse rinunciato all’appello, e pretende di ottenere da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle ri sultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467;
Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). CC 19 dicembre2023 Ric. n.2405/2022 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Ebbene la Corte d’appello ha debitamente in proposito accertato che la scelta effettuata da Dino Friani -di non accettare l’ulteriore importo di 27.000,00, concordato con Rotopac, nel caso avesse rinunciato definitivamente alla azione legale contro questa, preferendo citarla in giudizio -, scelta «poi rivelatasi errata, non può essere addossata al Giovannoni» (pag. 6 della sentenza impugnata).
6. I n conclusione, vanno dichiarati inammissibil i sia il ricorso principale chequello incidentale. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti sia principale che incidentale; nulla per le spese nei confronti di Rotopac s.r.l., tenuto conto che alcuna censura è stata mossa dai ricorrenti in ordine alle statuizioni della sentenza d’appello che la riguardano. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrentisia principale sia incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass.
Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi Dichiara inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale; dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra ilricorrente principal e e la parte ricorrente incidental e . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, de