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Ordinanza — n. 16976/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16976/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16976/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28949/2020 R.G. proposto da : UBI FACTOR SPA UNIONE BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI NATALE (RTINTL36D05A515O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLICANO SAVERIO (PLLSVR80L08D086C) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 15, presso lo studio dell’avvocato BRUNO ANDREA (BRNNDR70T18H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLINI MARIO (MRCMRA72C22H501H) -controricorrente- nonchè contro CREDAC SPA, FORTRESS CREDIT CORP LIMITED -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1056/2020 depositata il12/02/2020.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16976/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Roma, secondo la quale, qualora la regione non provveda a stabilire il budget, ossia il tetto massimo di spesa, non può essere riconosciuto alcun diritto alla remunerazione della prestazione erogata. 1.3.-Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte di Ubi Factor con quattro motivi di censura illustrati da memoria. La Usl Roma 6, già Ausl Roma H, si è costituita con controricorso anch'esso illustrato da memoria. Ragioni della decisione. 2.- Risulta assorbente l’esame del quarto motivo, il cui accoglimento comporta assorbimento degli altri. 2.1.- Con il quarto motivo , infatti, si prospetta violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile.

Parole chiave

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rimborso ospedaliero spese per malattia prese in carico assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione rimborso dell'intervento di cataratta fatturazione ospedaliera accredito per compiti assistenziali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28949/2020 R.G. proposto da : UBI FACTOR SPA UNIONE BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI NATALE (RTINTL36D05A515O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLICANO SAVERIO (PLLSVR80L08D086C) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 15, presso lo studio dell’avvocato BRUNO ANDREA (BRNNDR70T18H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLINI MARIO (MRCMRA72C22H501H) -controricorrente- nonchè contro CREDAC SPA, FORTRESS CREDIT CORP LIMITED -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1056/2020 depositata il12/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- La Casa di cura Hospital Appia ha erogato prestazioni sanitarie in favore della Ausl Roma H in regime di convenzione, maturando crediti che poi ha ceduto alla società Credac, la quale, a sua volta, ha ceduto tale credito a Fortress Credit Corp Limited, per un totale di euro 4.974.651,54. Per contro, altro credito è stato ceduto alla Ubi Factor per un totale di 27.17 5,56 €. Entrambe le cessionarie hanno agito in giudizio nei confronti della azienda sanitaria per il pagamento di tali crediti.

L'azienda ha rifiutato in un primo momento di pagare adducendo la mancata approvazione, da parte della Regione Lazio, dei tetti massimi di spesa, entro i quali, per l'appunto, le prestazioni vengono remunerate ed oltre i quali invece non lo sono. Durante il giudizio, tuttavia, la creditrice Fortress ha raggiunto un accordo con la regione che ha corrisposto il relativo ammontare, cosicché è rimasto controverso il solo credito di Ubi Factor, ammontante, come si è detto, a 2.7175,56 €. 1.2.-Il tribunale di Roma ha rigettato la domanda con l'argomento che, nel caso in cui la regione non provveda a stabilire i tetti massimi di spesa, si applicano retroattivamente quelli degli anni precedenti.

Questa decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Roma, secondo la quale, qualora la regione non provveda a stabilire il budget, ossia il tetto massimo di spesa, non può essere riconosciuto alcun diritto alla remunerazione della prestazione erogata. 1.3.-Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte di Ubi Factor con quattro motivi di censura illustrati da memoria. La Usl Roma 6, già Ausl Roma H, si è costituita con controricorso anch'esso illustrato da memoria. Ragioni della decisione. 2.- Risulta assorbente l’esame del quarto motivo, il cui accoglimento comporta assorbimento degli altri. 2.1.- Con il quarto motivo , infatti, si prospetta violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile.

Sostiene la ricorrente che la Asl aveva eccepito la mancanza del provvedimento sul tetto di spesa solo relativamente alla somma maggiore vantata dalla Fortress, somma, come si è detto, poi corrisposta in corso di giudizio con conseguente cessata materia del contendere. Invece, quanto al credito vantato da Ubi Factor, la Asl non aveva eccepito la mancanza del provvedimento sul limite di spesa, ma piuttosto aveva addotto l'esistenza di note di credito che la struttura sanitaria non aveva tenuto in considerazione. A fronte di tale difesa, invece, il tribunale, in primo grado, ha rigettato anche la domanda di Ubi sul presupposto che non era stato emesso il provvedimento sui limiti di spesa, presupposto, come si è detto, non invocato dalla Asl rispetto al credito di Ubi.

La questione è stata fatta valere in appello con apposita censura ma il giudice di secondo grado non ha provveduto. Il motivo è fondato. Risulta chiaramente, infatti, che la ricorrente aveva evidenziato nel giudizio di appello la circostanza per cui il giudice di primo grado aveva ritenuto infondato il credito di Ubi Factor, sulla base di una eccezione, quella relativa alla mancata adozione del provvedimento sul budget, che invece la Asl aveva invocato non relativamente a tale credito bensì all'altro. Quanto invece a questo credito, la ragione per cui la società ne rivendicava il pagamento stava nella esistenza di note di credito.

Dunque, il giudice di appello ha deciso nel merito di questo credito sulla base di ragioni che invece riguardavano l’altro, ed è andato extra petita, ovvero ha omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello. L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti tutti gli altri proprio perché, ove si accertasse che il titolo fatto valere (note di credito) è fondato, il credito è da riconoscersi a prescindere dalle ragioni fatte valere con gli altri e precedenti motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisio