Ordinanza — n. 16940/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3927/2022 R.G. proposto da : ZAMBON MONICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EGIDIO GALBANI 3/5, presso lo studio dell’avvocato PACE RICCARDO (PCARCR73M04H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato CATINI RICCARDO (CTNRCR73B13H501B) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSELLI FEDERICO (RSLFRC67H08H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 10967/2021 depositata il23/06/2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16940/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZAMBON MONICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EGIDIO GALBANI 3/5, presso lo studio dell’avvocato PACE RICCARDO (PCARCR73M04H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato CATINI RICCARDO (CTNRCR73B13H501B) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSELLI FEDERICO (RSLFRC67H08H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 10967/2021 depositata il23/06/2021.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3927/2022 R.G. proposto da : ZAMBON MONICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EGIDIO GALBANI 3/5, presso lo studio dell’avvocato PACE RICCARDO (PCARCR73M04H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato CATINI RICCARDO (CTNRCR73B13H501B) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSELLI FEDERICO (RSLFRC67H08H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 10967/2021 depositata il23/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa Monica Zambon, a seguito di un incidente, ha riportato danni alla sua vettura, causati da Nicola Di Lello assicurato con la Vittoria Assicurazioni spa. Tuttavia, ha ceduto il credito che poteva vantare nei confronti di costoro alla AC Soluzioni srl, la quale si è rivolta ad entrambi i responsabili per il pagamento relativo. Non avendo i debitori ottemperato, AC Soluzioni srl li ha citati in giudizio unitamente a Monica Zambon, che era, in base alla cessione del credito, rimasta garante dell'esito positivo.
Nel corso del giudizio, tuttavia, Vittoria assicurazioni ha corrisposto ad AC Soluzioni srl quanto dovuto in base all'atto di cessione del credito, con la conseguenza che il giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Tuttavia, Monica Zambon, ritenendo di aver diritto alla rifusione delle spese legali fino ad allora sostenute, ha impugnato la sentenza davanti al tribunale di Roma, che però ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, in quanto, trattandosi di controversia del valore inferiore ai 1.100 €, la sentenza non poteva essere appellata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso Monica Zambon con un solo motivo di censura cui ha replicato con controricorso ed ulteriore memoria la Vittoria Assicurazioni spa. Con una precedente ordinanza, resa in data 28/03/2023, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti Di Nicola Pietro Di Lello di AC Soluzioni srl, concedendo un termine di 30 giorni. Ragioni della decisione 2.-Il giudizio va dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio nei termini. Come si è detto, con la precedente ordinanza, si era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti sia di Nicola Pietro Di Lello, che di Ac Solution srl, entrambi litisconsorti, con termine di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima.
L’integrazione non si è avuta, con la conseguenza che Il giudizio deve essere dichiarato estinto ex articolo 307 cpc. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 700,00 euro, oltre 200,00 di esborsi, ed accessori nei confronti di Vittoria Assicurazioni spa. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor