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Ordinanza — n. 16820/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after parties filed a request to declare the subject matter of the dispute ended.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16820/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties submitted a request to declare the subject matter of the dispute ended prior to the hearing. Both sides argued that the litigation had lost its purpose due to the emergence of new circumstances rendering the dispute moot. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable and ordered the compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When parties file a request to declare the subject matter of the dispute ended, the court must assess the loss of interest; if established, the appeal is inadmissible and costs are compensated.

Parole chiave

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cessazione materia contendere carenza interesse inammissibilità ricorso compensazione spese sopravvenuta carenza registrazione clandestina di conversazioni interrogatorio formale di testimoni prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23313/2021 R.G. proposto da : MARZUCCO GIUSEPPINA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato TEDINO MAURO ; -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del presidente e legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DE RUBERTIS GIUSEPPE; -controricorrente- nonchè contro VIETRI MARIA FEDELE, MASCILONGO GIOVANNI; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 45/2021depositata il 09/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che 1. La sig. Giuseppina Marzucco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 45/2021, del 13 gennaio 2021 della Corte d’Appello di Campobasso, affidato a5 motivi. Considerato che 2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza è stata dai difensori delle parti depositato atto denominato “Istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, deponente per la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.

Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, come dai difensori delle medesime richiesto nel suddetto atto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della