Cassation court dismisses appeal for failure to prove fraud and damage in revocatory action under Art. 2901 c.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Court of Appeal's decision to revoke a property sale by a debtor. The lower court found the sale ineffective because it impaired the creditor's security, but the Cassation Court ruled that the appellant failed to prove the required subjective elements of fraud and damage. Consequently, the decision was upheld, and the case was remanded for a new examination of the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; The revocatory action requires proof of both the impairment of the creditor's security and the subjective element of fraud, which includes the debtor's awareness of the damage caused to the creditor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15554/2021 R.G. proposto da : RISORSE IMMOBILIARI S.R.L., in persona dell’amministratore Unico e legale rappresentante dott. Carmelo Frasca,elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato MATTEI MARCO rappresentata e difes a dall'avvocato AUGELLO GIUSEPPE ; -ricorrente- contro LIDL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro - tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SIGNORELLI ELIO ANTONIO; -controricorrente- nonchè contro GECO S.R.L.; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 624/2021depositata il 22/03/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Il presente ricorso trae origine da un primo giudizio con cui nel 2009 la Lidl Italia s.r.l. conveniva in giudizio Risorse Immobiliari s.r.l. per sentir dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto con scrittura privata autenticata del 17.01.2008 , e riconoscere il diritto di Lidl Italia s.r.l. all’equivalente in denaro delle prestazioni eseguite nei locali di propriet̀ della societ ̀ convenuta e conseguentemente condannare Risorse Immobiliari al pagamento dell’importo di €108.651,86, oltre IVA, interessi legali e maggior danno ex art. 1224 -2° comma cod. civ.”.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3520/2012, rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale di Risorse Immobiliari e, conseguentemente, condannava Lidl Italia s.r.l. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di €777.238,14. In esecuzione di tale sentenza Risorse Immobiliari otteneva il pagamento da parte di Lidl.
2. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1491/2014 riformava la sentenza di primo grado e condannava Risorse Immobiliari alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime Cure, oltre interessi legali. 2.1. Lidl Italia s.r.l., a causa della rilevanza dell’importo riconosciuto in credito dalla Corte d’Appello eseguiva degli accertamenti, all’esito dei quali scopriva numerosi “protesti” in danno della debitrice e, soprattutto, accertava che Risorse Immobiliari s.r.l. in data 14.10.2013, aveva trasferito alla societ̀ Geco s.r.l., un intero complesso edilizio, sito nel Comune di Catania.
3. Quindi, nel 2015 Lidl Italia s.r.l. conveniva in giudizio Risorse Immobiliari s.r.l., per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto pubblico col quale la convenuta, Risorse Immobiliari s.r.l., aveva venduto n. 37 unit̀ immobiliari ed il tratto di terreno di pertinenza, cos̀ depauperando l’intero patrimonio immobiliare, privando la creditrice della necessaria garanzia patrimoniale; Il Tribunale di Catania con sentenza n.4148/2018 dichiarava inefficace ed inopponibile alla Lidl Italia s.r.l. ex art. 2901 c.c. l’atto di vendita. 3.1.La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 624/2021 del 22/03/2021 rigettava l’appello di Risorse Immobiliari. La Corte terrritoriale ha ritenuto sussistenti il presupposto soggettivo del consilium fraudise quello dell’eventus damni. 4.Propone ricorso per cassazione Risorse Immobiliari, sulla base di un motivo. 4.1. Lidl Italia s.r.l. resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con unico motivo la ricorrente denun z ia la nullit ̀ della sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 112 c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente inteso il proprio motivo d’appello con il quale ha censurato la sentenza di primo grado in ordine al requisito dello stato soggettivo, lamentando non essersi considerato che non poteva avere alcuna consapevolezza del pregiudizio alla data dell’atto dispositivo ( ottobre 2013 ), atteso che controparte si era vista rigettare istanze inibitorie proposte nel febbraio e nell’aprile del 2013 , sicché all’epoca non era nemmeno debitrice della medesima.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerata la dedotta mancanza di sua consapevolezza in ordine alla pregiudizievolezza dell’atto dispositivo, atteso che controparte si era vista rigettare istanze inibitorie proposte nel febbraio e nell’aprile del 2013 e alla data dell’atto dispositivo (ottobre 2013) non poteva aver ne invero consapevolezza alcuna , non essendo all’epoca debitrice della medesima. Lamenta che il giudice del gravame ha erroneamente inte so la contestazione dell’esistenza stessa del credito, o della relativa mera aspettativa, erroneamente ravvisando sussistente ( anche ) la scientia damni da parte sua, laddove fino ad allora non era stata mai domandata la restituzione della somma pagata né proposta domanda giudiziale al riguardo.
Lamenta che in ordine alla configurabilità o meno nella specie del consilium fraudiso della scientia damni ex parte debitoris il giudice dell’appello non ha invero neppure implicitamentepronunziato. Si duole che la corte di merito non abbia colto la portata della censura formulata in sede di gravame ( concernente l’anteriorit̀ o posteriorit̀ del credito ), con conseguente erroneit̀ dell’adottata decisione, non avendo il giudice del gravame invero pronunziato, né espressamente né implicitamente, in ordine ( anche ) al requisito della scientia damni.
6. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La corte di merito ha omesso di pronunciar e relativamente alla circostanza denunciata nel motivo di appello secondo cui oggetto di revocatoria fosse un credito o anche solo un’aspettativa di credito e conseguentemente, non ricorreva, neppure il presupposto del consilium fraudiso della scientia damni ex parte debitoris. Va al riguardo ribadito che in caso di domanda d’inefficacia ex art.2901 c.c. il giudice è tenuto a valutare :
a) la consistenza del credito vantato dal creditore ;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. La sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, l'esazione del credito sia divenuta oggettivamente più difficoltosa, il requisito soggettivo della scientia damni sostanziandosi nella consapevolezza di tali elementi da parte del convenuto in revocatoria. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarit̀ in capo all’attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida ( e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria.
L’art. 2901 c.c. è stato da questa Corte inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgenza della qualit̀ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l’esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull’attore l’onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo del consilium fraudis all'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria va accertato con riferimento al momento di relativa insorgenza, e non già a quello dell’ accertamento giudiziale (Cass., 1, n. 8013 del 2/9/1996; Cass., 3, n. 17356 del 18/8/2011; Cass.n.22161/2019). Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito non ha invero compiutamente esaminato la censura mossa in sede di gravame in ordine all'anteriorità o posteriorità del credito, non avendo al riguardoné espressamente né implicitamente pronunziato .
In altri termini, la corte di merito ha argomentato solo in ordine alla sussistenza del credito litigioso, senza invero congruamente motivare relativamente alla ravvisata sussistenza nella specie anche delconsilium fraudis o della scientia damni .
7. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . C assa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in