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Ordinanza — n. 16814/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove facts were part of first instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by CAA Copagri in Liquidation inadmissible because the defendant failed to demonstrate that the alleged facts were already part of the first instance proceedings. The appellant argued that new evidence regarding passive standing and damage calculation should have been considered, but the court held that such facts must be documented in the initial trial record. Consequently, the court ruled that the lower court did not err in excluding these late submissions, leading to the dismissal of the appeal and the loss of effect for the incidental appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ.; Art. 334, 2° comma, cod. proc. civ.: An incidental appeal is inadmissible if the facts supporting the defense were not already part of the first instance proceedings, as the court cannot independently search for new evidence.

Parole chiave

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incidental appeal inadmissibility passive standing defense first instance proceedings late submission of facts documented ex actis lacuna contributiva aiuti nel settore agricolo pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ.
Pacifici detti principi, la ricorrente nel caso di specie avrebbe do- vuto, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n.
Art. 334, 2° comma, cod. proc. civ.
Dall’inammissibilità del ricorso principale discende la perdita di efficacia, ex art. 334, 2° comma, cod.proc.civ., del ricorso inci- dentale, trattandosi di ricorso incidentale tardivo.
Decreto ministeriale 7/06/2018 n.5465
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, all’ufficio del merito competente, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a ti
art. 190 cod.proc.civ
Ai fini che ancora rilevano in questa sede, “per completezza di esame, ha ritenuto estranea al giudizio “l’ulteriore questione ogget- to di conclusionali e repliche relativa alla legittimazione passiva di Caa Coopagri in liquidazione, sollevata da quest’ultima in sede di note ex art. 190 cod.proc.civ.
art. 167 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 01/02/2023, n.2963
sul puntoCass. 01/02/2023, n.2963).
Sez. Un., n. 2951/2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23676/2022 R.G. proposto da: CAA COPAGRI IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona dei liquidatori, MASSIMO BUZZAO, STEFANO RICALZONE e DOMENICO VILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO (TSCGPP54B11H224Y) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro BIAVASCHI FRANCESCO, titolare dell’azienda agricola Biavaschi Francesco rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO BARTE- SAGHI (BRTMTT75B04C933K) e PAOLO BARTESAGHI (BRT- PLA75B04C933K); pec: paolo.bartesaghi@como.pecavvocati.it; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:

BIAVASCHI FRANCESCO, titolare dell’azienda agricola Biavaschi Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO BARTE- SAGHI (BRTMTT75B04C933K) e PAOLO BARTESAGHI (BRT- PLA75B04C933K); pec: paolo.bartesaghi@como.pecavvocati.it; -ricorrente incidentale- nei confronti di CAA COPAGRI IN LIQUIDAZIONE S.r.l.; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 778/2022, depositata il 08/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Francesco Biavaschi adiva, dinanzi al Tribunale di Sondrio, la C.A.A.

COPAGRI S.r.l, lamentando l’omessa flaggatura della richie- sta di accesso alla riserva nazionale PAC 2015- 2020, che gli aveva causato danni pari alla differenza tra i contributi percepiti e quelli che avrebbe ottenuto qualora le domande fossero state inoltrate anche per la riserva nazionale, quantificati dal CTP in euro 238.785,48. Con sentenza n. 492/2019, il Tribunale di Sondrio accertava e di- chiarava l’inadempimento da parte della convenuta delle obbliga- zioni assunte con la delega per la presentazione della domanda unica di aiuto, ai sensi del Regolamento CE 1307/2013, e la con- dannava al risarcimento dei danni cagionati all’attore, quantifican- doli in euro 238.785,48, oltre agli interessi e alla rivalutazione mo- netaria dalla domanda al saldo.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 778/2022, depo- sitata in data 08/03/2022, ha respinto l’impugnazione proposta da Caa Copagri S.r.l., ha confermato l’avvenuto inadempimento del contratto di mandato ed ha condannato l’appellante al pagamento, a titolo risarcitorio, della minor somma di euro 178.189,24 . Ai fini che ancora rilevano in questa sede, “per completezza di esame, ha ritenuto estranea al giudizio “l’ulteriore questione ogget- to di conclusionali e repliche relativa alla legittimazione passiva di Caa Coopagri in liquidazione, sollevata da quest’ultima in sede di note ex art. 190 cod.proc.civ. (…) in quanto mai tempestivamente allegata in primo grado nel contraddittorio delle parti, ma solo suc- cessivamente alla precisazione delle conclusioni”.

La CAA Copagri S.r.l. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Resiste e propone ricorso incidentale Francesco Biavaschi, basato su un motivo. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1) La ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti proces- suali.

Secondo quanto viene qui rappresentato, “Dalla narrativa di con- troparte nonché dalla documentazione prodotta in atti” emergereb- be che Francesco Biavaschi, in data 09.05.14, aveva conferito a CAA Copagri Lombardia S.r.l. mandato finalizzato anche alla compi- lazione e presentazione della domanda unica di aiuto. Successiva- mente, la domanda unica 2015, che è oggetto dell’odierno ricorso (siccome la domanda 2016), sarebbe stata predisposta e rilasciata da Copagri Lombardia Service S.r.l. SO402. In altri termini, la ri- corrente assume di non essere il soggetto cui era stato conferito il mandato per la compilazione della domanda unica e di non aver predisposto e rilasciato detta domanda.

Un ente diverso, il CAA Co- pagri Lombardia S.r.l., con altro codice fiscale e altra partita IVA, avrebbe ricevuto il mandato da Francesco Biavaschi ed una società ulteriore e diversa, Copagri Lombardia Service S.r.l. SO402, avreb- be predisposto la domanda. In mancanza di alcun nesso con dette società, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato la questione del suo difetto di legittimazione passiva con una erro- nea declaratoria di tardività, “in quanto mai tempestivamente alle- gata in primo grado nel contraddittorio dello parti, ma solo succes- sivamente alla precisazione delle conclusioni”, perché il difetto di legittimazione passiva può essere eccepito in qualsiasi momento del processo, anche in fase di gravame o nell’ambito del giudizio di cassazione, non incorrendo, appunto, in decadenza alcuna, trattan- dosi di una mera difesa, non soggetta a decadenza, ex. art. 167 cod.proc.civ. (Cass., Sez.

Un., n. 2951/2016). Il motivo è inammissibile. Pur essendo vero che il difetto di titolarità, attiva e passiva, può essere eccepito in qualunque momento del processo, e finanche nel giudizio di cassazione, trattandosi di una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali, ferma la formazione del giudicato inter- no, non è meno vero che i fatti e/o i documenti su cui si fonda la difesa/eccezione devono aver fattoingresso nel thema decidendum e nel thema probandum nel giudizio di primo grado, atteso che la proposizione di una mera difesa non è soggetta a decadenza, come correttamente rileva la società ricorrente, ma incontra, pur sempre, il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisiti al processo.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la mera di- fesa, al pari dell’eccezione in senso lato, non è condizionata all'one- re di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei ter- mini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all’emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata”. Cass., Sez. Un., 07/05/2013, n. 10531, risolvendo un contratto tra opposti indirizzi –a) la rilevabili- tà d’ufficio di eccezioni in senso lato (e di mere difese), anche in assenza di allegazione di parte, purché risultanti ex actis e b) la necessità di allegazione in limine litis del fatto su cui si basa l’eccezione in senso lato (o la mera difesa) – ha ritenuto non ne- cessaria la specifica allegazione di parte, ma sufficiente (e quindi necessario) che il fatto sia già documentato ex actis, cioè sia già legittimamente acquisito sul piano probatorio, in linea con una “concezione del processo che (…) fa leva sul valore della giustizia della decisione", in forza della quale un conto sono le preclusioni processuali , le quali rispondono ad un criterio d’ordine regolativo del processo, altro è l’introduzione “di fonti (anche documentali) di prova da cui i fatti a supporto dell’eccezione/mera difesa possano emergere (cfr. sul puntoCass. 01/02/2023, n.2963).

Pacifici detti principi, la ricorrente nel caso di specie avrebbe do- vuto, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., dimostrare che i fatti su cui ha incentrato l’eccezione di difetto di titolarità passiva facevano già parte del cor- redo delle emergenze del giudizio di prime cure. Va ribadito che, benché quello dedotto in sostanza sia un "error in procedendo" per il quale questa Corte è giudice anche del fatto processuale, era onere della ricorrente indicare compiutamente che i fatti e i documenti su cui si basa la mera difesa erano già nella di- sponibilità del giudice di prime cure, non essendo questa Corte le- gittimata a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi.

Ricorso incidentale 2) Il ricorrente denuncia, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione del Decreto ministeriale 7/06/2018 n.5465 per averela Corte di Appello omesso di considerare , nella de- terminazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del dan- no, che al valore dei titoli si sarebbe dovuto sommare il valore del greening, pari al 50,16% del pagamento di base; di conseguenza avrebbe erroneamente liquidato il danno in euro 178.189,24 anzi- ché in euro 288.661,88. Il “greening” –chiarisce il ricorrente - rap- presenta una delle componenti del Regime dei Pagamenti Diretti entrato in vigore nel 2015 e consiste nel pagamento spettante agli agricoltori che hanno ricevuto il pagamento di base per l’impegno di mettere in atto pratiche benefiche per il clima e l’ambiente.

3) Dall’inammissibilità del ricorso principale discende la perdita di efficacia, ex art. 334, 2° comma, cod.proc.civ., del ricorso inci- dentale, trattandosi di ricorso incidentale tardivo.

4) Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e la perdita di efficacia di quello incidentale.

5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo. Condanna la parte ricorren- te al pagamento delle spese in favore di Francesco Biavaschi, liqui- dandole in euro 4.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, all’ufficio del merito competente, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a ti