Civil court dismisses claim regarding condominium railing collapse, ruling criminal civil party status interrupts prescription for all solidary obligors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the condominiums' appeal against a lower court judgment that rejected a death compensation claim based on the expiration of the statute of limitations. The plaintiffs argued the claim was time-barred, while the defendants contended that the criminal proceeding's civil party status did not interrupt the limitation period for all solidary obligors. The court ruled that because the obligation was solidary arising from a single damaging event, the interruption caused by the criminal civil party's participation permanently applies to all co-obligors, rendering the claim inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2055 cod. civ.; Art. 1310 cod. civ.: In cases of joint liability for a single damaging event, the interruption of the limitation period caused by the civil party in a criminal proceeding against one obligor extends permanently to all solidary obligors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23791/2020 R.G. proposto da: PARCO MANNELLI INTERCONDOMINIO DI VIA GIACINTO GIGANTE N. 39 NAPOLI, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avv. Pietro Morrone (pietromorrone@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano, n. 29, presso lo studio del difensore. -ricorrente – contro CONDOMINIO VIA GIACINTO GIGANTE N. 39 SCALA B NAPOLI; CONDOMINIO VIA GIACINTO GIGANTE N. 39 SCALA c NAPOLI, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv.
Nicola D’Amore e dall’avv. Pietro Morrone (pietromorrone@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati in Roma, via Ulpiano, n. 29, presso lo studio dell’avv. Pietro Morrone. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro POLESE COSIMO, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. Salvatore Coppola , elettivamente domiciliato in Napoli, via Leone Marsicano, n. 2, presso lo studio del difensore. -controricorrente - GENERALI ITALIA s.p.a. -intimata - D’AMORE NICOLA, FRANCI LEANDRO, CAPUTO GAETANO -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 924/2020, pubblicata in data 27 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone FATTI DI CAUSA 1.
Con atto di citazione introduttivo Cosimo Polese, nella sua qualità di erede di Leopoldo Polese , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli Parco Mannelli Intercondominio di via Giacinto Gigante 39, n. 39 in Napoli, nonché Gennaro Caputo, Leandro Franci e Nicola D’Amore Nicola , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto avvenuto il 19 gennaio 1997 per una caduta di circa 15 m. causata dall'improvviso distacco della ringhiera condominiale che transennava il lato della discesa che conduce agli edifici.
Intervenivano volontariamente in giudizio i Condominii di via Giacinto Gigante, n. 39 scala B e scala C in Napoli e si provvedeva alla chiamata in causa di Generali s.p.a., già Assicurazioni Generali s.p.a., nonché di Generali Assicurazioni già Alleanza Toro Assicurazioni. Con sentenza del 27 febbraio 2015 il Tribunale di Napoli, ritenuto che la costituzione di parte civile di Cosimo Polese , depositata in data 1 Febbraio 2001 nel processo penale per omicidio colposo a carico di Mario Rosato Brancato ed Eduardo Russo, succedutisi nell'amministrazione del condominio nel periodo del sinistro, non poteva spiegare effetti interruttivi della prescrizione nei confronti dei diversi soggetti evocati nel giudizio civile; considerato che l'evento di danno risaliva al gennaio 1997 ed il primo atto interruttivo della prescrizione era la lettera di messa in mora del 19 maggio 2006; rilevato che tutti i convenuti avevano tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione del diritto di credito risarcitorio e che la stessa si era compiuta, rigettava la domanda dell'attore per intervenuta prescrizione del diritto,compensando integralmente le spese processuali.
2. Avverso tale sentenza Cosimo Polese proponeva appello avanti la Corte d’Appello di Napoli. Si costituiva resistendo Generali Italia s.p.a., quale compagnia assicuratrice del Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala B nonché del Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala C. Si costituivano altresì resistendo Nicola D'Amore, Leandro Franci e Gaetano Caputo, nonché i Condominii di via Giacinto Gigante, n. 39 scala B e C in Napoli e Parco Mannelli Intercondominio di via Giacinto Gigante, n. 39 in Napoli. Con sentenza n. 924/2020 pubblicata il 27 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità per la morte di Leopoldo Polese in data 19 gennaio 1997, condannava al risarcimento dei danni, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, Parco Mannelli Intercondominio di via Giacinto Gigante, n. 39 Napoli, Condominio via Giacinto Gigante, n. 39 scala B e Condominio via Giacinto Gigante, n. 39 scala C in Napoli; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Leandro Franci, Gaetano Caputo e Nicola D' A more; rigettava la domanda di manleva rispettivamente formulata nei confronti di Generali Italia s.p.a. sia da parte del Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala B sia del Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala C.
3. Avverso tale sentenza Parco Mannelli Intercondominio di via Giacinto gigante 39 Napoli propone ora ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Anche il Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala B ed il Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala C si costituiscono con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo, affidato ad un unico motivo. Con distinti controricorsi Cosimo Polese resiste al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali. Nonostante la rituale intimazione Generali Italia, Nicola d’Amore, Leandro Franci e Gaetano Caputo non hanno svolto attività difensiva.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. L’Intercondominio Parco Mannelli ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di impugnazione Parco Man nelli Intercondominio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310 e 2055 cod. civ. in relazione agli artt. 187 cod. pen. e 83 cod. proc. pen., in r iferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, nel ritenere che non sia in contestazione la natura solidale dell'obbligazione e la unicità del fatto che ha cagionato il danno , ha valorizzato come principio pacifico che la costituzione della parte civile nel processo penale a carico di uno dei coobbligati interrompe utilmente il decorso ed estende l'effetto permanente interruttivo della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale con gli altri coobbligati in solido , ma, così argomentando , non ha tenuto conto che, nei confronti dei responsabili civili Intercondominio e Condominii singoli, laddove, come nel caso di specie, non vi sia coincidenza tra illecito penale ed illecito civile, ovvero essi non poss a no essere chiamati con la costituzione di parte civile nello stesso processo penale a risarcire il danno per un fatto reato diverso ed autonomo, il danneggiato avrebbe dovuto non solo perfezionare, come ha fatto,la costituzione di parte civile nei confronti degli ex amministratori, ma anche chiedere l'autorizzazione a procedere alla citazione dei responsabili civili ex art. 83 cod. proc. pen.
Infatti nel caso in esame il fatto contestato in sede penale è stato quello di aver determinato, in qualità di amministratore dell'Intercondominio, con negligenza ed imprudenza consistita nell'aver omesso le manutenzioni ordinarie e di adottare le dovute cautele atte a scongiurare il pericolo di crollo della ringhiera, le condizioni del tragico incidente. Tale capo di imputazione configura la duplice natura di illecito penale e civile nei soli confronti degli imputati degli imputati ex amministratori, ma non anche nei confronti dell’odierno ricorrente principale Intercondominio ovvero dei Condominii ricorrenti incidentali, che invece possono rispondere solo civilmente della violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 cod. civ. 1.1.
I ricorrenti incidentali Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala B ed il Condominio di via Giacinto Gigante, n. 39 scala C analogamente deducono unico motivo avente ad oggetto violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2055 cod. civ. in relazione agli artt. 187 cod. pen. e 83 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., basato sulle medesime considerazioni di cui al ricorso principale, cui dunque aderiscono.
2. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali adesivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La corte di merito ha invero espressamente affermato come non fosse contestata in giudizio né la natura solidale dell’obbligazione né l’unicità del fatto che ha cagionato il danno ed ha quindi applicato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di uno dei coobbligati interrompe utilmente il decorso della prescrizione e tale effetto permanente interruttivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale, si estende anche agli altri obbligati in solido.
E questo perché, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la diversità dei titoli di responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e segnatamente dall’art. 1310, comma 1, cod. civ. per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del fatto dannoso previsto dall’art.2055 cod. civ. (Cass., 05/09/2019, n. 22164;
Cass., Sez. un., 27/04/2022, n. 13143; Cass., 17/01/2019, n. 1070, secondo cui una volta che si assuma la solidarietà passiva, non può essere negata l’applicabilità della relativa disciplina in punto prescrizione). Aggiungasi che non risulta che la statuizione della corte territoriale in ordine alla natura solidale dell’obbligazione sia stata impugnata, per cui la relativa statuizione è passata in giudicato, e che, per altro verso, sebbene sia il ricorrente principale sia i ricorrenti incidentali contestino la unicità del fatto e delle conseguenti responsabilità, risulta che agli amministratori susseguitisi nel Condominio è stata imputata in sede penale negligenza ed imprudenza per aver omesso le manutenzioni ordinarie della ringhiera posta sulla rampa di accesso al condominio medesimo, una condotta dunque che sotto il profilo civilistico è riconducibile alla omessa custodia di cui all’art. 2051 cod. proc.
3. In conclusione , sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi vanno rigettati.
4. Sussistono giusti motivi, stante la natura adesiva dei ricorsi incidentali, per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale Parco Mannelli Intercondominio ed i Condominii scala B e C di via Giacinto Gigante n. 39 in Napoli. Per la peculiarità delle questioni trattate vanno parimenti dichiarate compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali da un lato ed il controricorrente Cosimo Polese dall’altro.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali adesivi. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per