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Ordinanza — n. 16689/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation and acceptance of settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal and incidental counter-claim extinguished following a mutual withdrawal of litigation and acceptance of the settlement. Both parties submitted a single document where they personally renounced their appeals and accepted the other's renunciation, fulfilling the legal requirements for case termination. Consequently, the court ordered no further proceedings, waived litigation costs due to the agreement, and excluded the doubling of the unified contribution as the case did not involve a rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their appeals and accept the other's renunciation in a single document, the proceedings are extinguished without further disposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of litigation extinction of proceedings settlement acceptance unified contribution doubling Cassation appeal dismissal motivi di cassazione asserzione difendibile controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 06888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18831/2020 R.G. proposto da : CAMPELLO FLAVIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COLA DI RIENZO n. 111, presso lo studio dell’avvocato D'AMATO DOMENICO (DMTDNC37P06I193K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICCIARIELLO ANGELA (PCCNGL66C57A662T), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro DE BELLEFROID ANNE FREDERIQUE MARIE GERMANE MARTHE JONKVROW, domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNUZZI ALESSANDRO (GNNLSN67H08H501G), GENNARO GIOVANNI (GNNGNN50R06H501N), con domicilio digitale come in atti -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO ROMA n. 1358/2020 depositata il24/02/2020.

R.g. n. 18831 del 2020 Ad. 10/06/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 0/06/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Considerato che: Flavia Campello impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 1 358 in data 24/02/2020; risponde con controricorso e propone ricorso incidentale,su tre motivi, Anne F rederique Marie G ermane Mart h e J onkvrow D e Bellefroid; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, contenuti in un unico documento, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

R.g. n. 18831 del 2020 Ad. 10/06/2024; estensore: C. Valle p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cas