Sentenza — n. 16669/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAonunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 18549/21 proposto da: -) Eredi Gastaldelli di Golin Giovanna C. s.a.s. , in persona dell’accomandatario pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoPatrizia Perrino; -ricorrente - contro -) AMCO Asset Management Company s.p.a. , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoFederico Casa; -controricorrente - nonché -) Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione; Gastaldelli Antonio; Gastaldelli Micaele; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diVenezia 27 aprile 2021 n. 1264; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 345 c.p, art. 1988 c.c, articolo 2730 c.c, art. 2730 c.c, art. 294 c.p; Sentenza — n. 16669/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Se dunque il fatto dichiarato non comportasse ex se la soccombenza del confitentenei confronti della sua controparte processuale, non ci troveremmo dinanzi ad una confessione. E nel caso di specie la verità del debito dei due confitenti nei confronti della Eredi Gastaldelli comporterebbe la vittoria, e non lasoccombenza, dei confitenti nei confronti della banca. 1.4. In secondo luogo, la lettera della legge.L’art. 2730 c.c. definisce la confessione come la dichiarazionedella verità do un fatto “favorevole all’altra parte”. E “parte”, nel lessico del codicecivile, è lemma che indica chi sia legato ad altro soggetto da un rapporto giuridico sostanziale o processuale.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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onunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 18549/21 proposto da: -) Eredi Gastaldelli di Golin Giovanna C. s.a.s. , in persona dell’accomandatario pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoPatrizia Perrino; -ricorrente - contro -) AMCO Asset Management Company s.p.a. , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoFederico Casa; -controricorrente - nonché -) Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione; Gastaldelli Antonio; Gastaldelli Micaele; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diVenezia 27 aprile 2021 n. 1264; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria Soldi,che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Patrizia Perrino e per la AMCO l’Avvocato Silvia Ceroni, delegata dall’avv. Federico Casa. FATTI DI CAUSA Oggetto: confessione - effetti - nozione di “fatto sfavorevole” -conseguenze 1. La Banca Popolare di Vicenza (il cui credito, in seguito, sarà ceduto alla SGA s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in AMCO s.p.a.; d’ora innanzi, in ogni casoe per maggior chiarezza, “la Banca”) era creditrice della società Gastaldelli s.r.l..
I debiti della Gastaldelli s.r.l. verso la banca vennero garantiti con fideiussione del 20.9.2009 da Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli.
2. Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli erano altresì soci di una diversa società, la “Eredi Gastaldelli di Gastaldelli Micaele C. s.n.c.” (che in seguito si trasformerà inEredi Gastaldelli di Golin Giovanna C. s.a.s.; d’ora innanzi, la “Eredi Gastaldelli”). Otto mesi dopo aver prestato fideiussione a favore della banca ed a garanzia dei debiti verso di essa della Gastaldelli s.r.l., Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli prestarono una seconda garanzia(27.5.2010): questa volta reale (ipoteca), a favore della società di cui erano (stati) soci ed a garanzia del debito che essi dichiararono di avere nei confronti di quest’ultima. Questo debito, secondo la prospettazione dei garanti, era scaturito da indebiti prelievi effettuati dagli ex soci su fondi della società“Eredi Gastaldelli”. L’ipoteca fu prestata volontariamente per l’importo di euro 500.000.
3. Nel 2011 la Banca convenne dinanzi al Tribunale di Verona la Eredi Gastaldelli, Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli, deducendo -in sintesi - che l’ipoteca concessa da Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli su propri immobili, ed a favoredella società Eredi Gastaldelli ( di cui erano stati soci) , costituiva null’altro che un artifizio ordito in frode delle ragioni creditorie della banca. Chiese, pertanto , che il suddetto atto di concessione di ipoteca fosse dichiarato simulato; oppure nullo perché in frode della banca creditrice; e, comunque,nullo per inesistenza del credito garantito.
4. Con sentenza 26.7.2016 n. 2061 il Tribunale di Verona accolse la domanda e dichiarò nullo “per mancanza di causa”l’atto di concessione di ipoteca.Il Tribunale motivò la propria decisione affermando non esservi valida prova dell’esistenzad’un credito della Eredi Gastaldelli verso i due ex soci, e dunque mancaval’obbligazione a garanzia della quale fu da questi ultimi concessa l’ipoteca a favore della società Eredi Gastaldelli. La sentenza fu appellata in via principale dalla Eredi Gastaldelli ed in via incidentale (ma adesiva) da Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli.
5. Con sentenza 27.4.2021 n. 1264 la Corte d’appello di Venezia rigettò tutti e due gli appelli. La Corte d’appello ritenne che: -) le dichiarazioni con cui Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli ammisero di essere debitori della Eredi Gastaldelli non costituivano, rispetto alla Banca, una “confessione”, in quanto (avendo l’effetto di sottrarre al patrimonio dei fideiussori della banca gli immobili ipotecati) erano sfavorevoli alla Banca; -) i documenti depositati in appello dalla Eredi Gastaldelli (contumace in primo grado) erano inammissibili ex art. 345 c.p.c.; -) l’atto di concessione di ipoteca nulla diceva sulla fonte dell’obbligazione di Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli verso la Eredi Gastaldelli; quell’atto, perciò,costituiva una mera ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. dei due datori d’ipoteca verso la Eredi Gastaldelli, ma non verso la banca; -) i prospetti ed il bilancio depositati dalla Eredi Gastaldelli erano privi di elementi di riscontro che ne garantissero l’attendibilità; -) il giuramento decisorio deferito dalla Eredi Gastaldelli a Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli non era ammissibile, perché inidoneo a produrre effetti nei confronti della Banca.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Eredi Gastaldelli con ricorso fondato su tre motivi. La sola AMCO ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo la sentenza d ’ appello è censurata nella parte in cui ha escluso che le dichiarazioni con cui Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli sia in sede stragiudiziale che giudiziale avevano reiteratamente ammesso di essere debitori della Eredi Gastaldelli potessero essere considerate “confessioni” ai sensi dell’articolo 2730 c.c..
In sostanza i ricorrenti prospettano una tesi giuridica che (secondo l’unica interpretazione che il Collegio ritiene possibile della non del tutto perspicua esposizione di cui alle pp. 19-20 del ricorso) può così compendiarsi: la confessione sia giudiziale che stragiudiziale,fatta da chi si dichiara debitore d’una certa persona,è valida ed efficace non soltanto nei confronti di chi viene indicato come “creditore” dal confitente,ma anche nei confronti dei terzi, estranei al rapporto giuridicotra creditore e confitente. Da questo presupposto la società ricorrente trae il corollario per cui il creditore (nel nostro caso, la Banca) resterebbe vincolatadalla dichiarazione con cui il fideiussore (nel nostro caso, i due Gastaldelli) dichiari di essere debitore anche d’un altro soggetto (nel nostro caso, la “Eredi Gastaldelli”), a favore del quale ha ipotecato i suoi beni. 1.2.
Prima di esaminare nel merito la doglianza appena riassunta, rileva la Corte che non vi è questione tra le parti sul punto della ritenuta nullità dell’ipoteca per mancanza di causa. Nel merito, la tesi propugnata dalla società ricorrente è infondata in modo manifesto. La confessione (art. 2730 c.c.) è la “dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte”. La legge,dunque, esige - oltre gli ulteriori requisiti che non vengono in rilievo nel presente giudizio -tre elementi essenziali:
a) che la confessione abbia ad oggetto un “fatto giuridico”;
b) che il fatto confessato sia sfavorevole al confitente;
c) che il fatto confessato sia favorevole alla “altra parte”.Il requisito sub (b) sussiste se la verità del fatto contestato nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale. Il requisito sub (c) sussiste se la verità del fatto contestato giova non a chicchessia, ma ad un interesse giuridico vantato nei confronti del confitente dalla controparte processuale. Quando, infatti, la legge parla di fatto favorevole “all’altra parte ” fa riferimento al contraddittore, attuale o potenziale, del confitente.
Se dunque il fatto dichiarato non nuocesse al confitente, ovvero al contempo non giovasse alla sua controparte processuale, non ci troveremmo al cospetto d’una “confessione”. Molteplici sono gli argomenti che sostengono questa conclusione. 1.3. In primo luogo,la storia (ultramillenaria) dell’istituto della confessione. Da venti secoli, infatti, si ritiene che una confessione in tanto sia concepibile, in quanto sia idonea a risolvere un conflitto tra il confitente e il suo contraddittore processuale in atto od in potenza , giovando a questi e nuocendo a quello, come se fosse una sentenza.
Questo principio era noto al diritto romano classico, nel quale il confessus era equiparato al iudicatus (confessus pro iudicato est, qui quodammŏdo sua sententia damnatur: così già Paolo, in Dig., XLII, 2, 1);e si mantenne intatto nel diritto medioevale ed intermedio: una confessione - sostenevano i canonisti medioevali -in tanto è tale, in quanto sia contra se: “quel che uno dice in proprio favore non è più confessione” (così, ex permultis, la glossa ordinaria al Decretumdi Graziano, glossa confessum, II, causa 2, quaestio 1, canone 1).
Se dunque il fatto dichiarato non comportasse ex se la soccombenza del confitentenei confronti della sua controparte processuale, non ci troveremmo dinanzi ad una confessione. E nel caso di specie la verità del debito dei due confitenti nei confronti della Eredi Gastaldelli comporterebbe la vittoria, e non lasoccombenza, dei confitenti nei confronti della banca. 1.4. In secondo luogo, la lettera della legge.L’art. 2730 c.c. definisce la confessione come la dichiarazionedella verità do un fatto “favorevole all’altra parte”. E “parte”, nel lessico del codicecivile, è lemma che indica chi sia legato ad altro soggetto da un rapporto giuridico sostanziale o processuale.
Dunque,il fatto confessato deve riguardare un rapporto giuridico esistente tra il confitente e chi se ne giova, mentre nel caso di specie il fatto confessato (essere i due fideiussori debitorianche della “Eredi Gastaldelli”) è estraneo al rapporto giuridico tra la banca ed i due confitentie non giova all’interesse della banca. 1.5. In terzo luogo, la ratiodella legge. L’ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale , salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge.
Per questa ragione la dichiarazione contra se produce effetti, ma non la dichiarazione pro sibi. Il fatto confessato, dunque, deve essere tale che la sua verità pregiudichi il dichiarantee giovi alla sua controparte processuale. Ma nel caso di specie, per quanto già detto, la verità del fatto “confessato” giova al dichiarante, e nuoce alla controparte processuale di questi. 1.6. In terzo luogo, gli effetti della legge. La confessione è tale sesolleva la controparte del dichiarante dall’onere della prova del fatto costitutivo della sua domanda od eccezione.
Nel caso di specie il fatto costitutivo della domanda della banca era l’inesistenza dell’obbligazione a garanzia della quale il fideiussore concesse l’ipoteca. Ma la pretesa confessione dei due fideiussori non dimostra affatto tale inesistenza, e non solleva la banca dall’onere della prova. E se manca tale effetto, è vano discorrere di “confessione”. 1.6. In conclusione, la dichiarazione di un fatto in tanto può dirsi “confessione”, in quanto nuoccia a chi la compia e giovi a chi la riceva, ma nell’ambito del rapporto obbligatorioche lega confitente e destinatario.
Nel caso di specie invece:-) le dichiarazioni di Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli non nuocciono ai confitenti e non giovano alla Banca; al contrario, giovano ai primi (sotto il profilo di consentire loro un unilaterale riassetto della loro generale responsabilità patrimoniale, mediante l’individuazione discrezionale delle ragioni di credito da preferire) e nuocciono alla seconda; -) le dichiarazioni di Antonio Gastaldelli e Micaele Gastaldelli, di cui la ricorrente invoca il valore confessorio, non hanno ad oggetto il rapporto di fideiussione con la banca,ma un rapporto diverso.
La pretesa della odierna ricorrente ha la medesima insostenibilità di chi pretendesse di considerare confessione –o comunque di trarne giovamento –quella di chi dicesse: “ confesso che nulla devo al mio creditore ”.
2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Sostiene la società ricorrente che erroneamente la Corte d ’ appello ha ritenuto inammissibili i documenti da essa prodotti in appello, dopo essere rimasta contumace in primo grado. 2.1. Il motivo è infondato alla luce dei princìpi stabiliti (in motivazione) da Sez. U- , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022. Ivi si è stabilito che il contumace in primo grado non può compiere in appello attività per le quali sono maturate le preclusioni, ameno che dimostri (non solo la nullità della citazione, maanche) che quella nullità gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c.. Se ne ricava a contrario che la contumacia volontaria non è (più) un lasciapassare per compiere in appello attività istruttorie ormai precluse.
3. Col terzo motivo la società Eredi Gastaldelli censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato l’istanzadi deferimento del giuramento decisorio, da essa rivolto adAntonio e Micaele Gastaldelli. Deduce che tale valutazione sarebbe errata perché la Eredi Gastaldelli ha un “proprio autonomo diritto a tenere preservato il proprio patrimonio”; e il giuramento le avrebbe consentito di dimostrare la validità dell’ipoteca.3.1. Il motivo è inammissibile. Lo è per difetto di interesse per quanto attiene al rapporto tra la Eredi Gastaldelli ed i suoi (pretesi) debitori.
Questi ultimi, infatti, hanno ammesso di essere debitori della Eredi Gastaldellie questa non ha, dunque , bisogno di ulteriori prove. Il motivo è del pari inammissibile con riferimento al rapporto tra la Eredi Gastaldelli e la Banca. Questa Corte,infatti, da tempo ha affermato il principio per cui col ricorso al giuramento decisorio può essere decisa unicamente la causa tra la parte che abbia deferito il giuramento e la parte alla quale esso sia stato deferitoe non anche la causa tra quest’ultima ed un’altra parte, che non abbia deferito giuramento decisorio (così già Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 20/07/1967, Rv. 328803 -01).
Ma l’esistenza d’un credito della Eredi Gastaldelli verso i suoi ex soci, infatti, non è un “fatto comune”alla società Eredi Gastaldelli ed alla Banca, e nessun effetto potrebbe avere il giuramento dei due Gastaldelli nei confronti di quest’ultima. L’irrilevanza del giuramento rende perciò inammissibile il motivo con cui se ne contesta la mancata ammissione, posto che nessun frutto la Eredi Gastaldelli potrebbe trarre da esso.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La manifesta inconsistenza delle tesi sostenute dalla società ricorrente legittima l’aumento della liquidazione delle spese di soccombenza del 30%, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/14. L’aumento è applicato direttamente nel dispositivo, con indicazione dell’importo finale e complessivo della relativa liquidazione. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;(-) condanna la Eredi Gastaldelli di Golin Giovanna C. s.a.s. alla rifusione in favore di AMCO Asset Management Company s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.000, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma,