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Ordinanza — n. 16589/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows sale of deposited boat by third-party custodian under Italian Civil Code retention rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16589/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's dismissal of the plaintiff's claim, ruling that a third-party custodian could sell a deposited boat to recover unpaid fees. The defendant argued the boat belonged to a prior contract with a different marina, but the court found the deposit clause valid and the custodian's right to sell intact. Consequently, the case was remanded for a new trial applying the correct interpretation of retention rights.

Regesto Legislator

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Art. 2756 c.c.; Art. 1773 c.c.: The custodian of a third party's property, even if deposited for another's interest, retains the right to sell the item to satisfy unpaid fees unless acting in bad faith.

Parole chiave

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retention of title sale of deposited goods third party custody unpaid storage fees Italian Civil Code remand for retrial maritime deposit mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 2756 c.c.
Nella illustrazione si sostiene - in sintesi - che nel caso di deposito di cosa altrui il depositario ha diritto di far valere il privilegio di cui all’art. 2756 c.c.sia nei confronti del depositante, sia -se persona diversa - nei confronti del proprietario, nel cui interesse è stato effettuato il deposito.
Art. 1773 c.c.
2756 c.c., il quale , invece, non distingue affatto tra il deposito fatto dal proprietario e quello eseguito nell’interesse altrui di cui all’art. 1773 c.c..
Art. 2697 c.c.
artt. 2756 c.c
art. 2756 c.c
Nella illustrazione si sostiene - in sintesi - che nel caso di deposito di cosa altrui il depositario ha diritto di far valere il privilegio di cui all’art. 2756 c.c.sia nei confronti del depositante, sia -se persona diversa - nei confronti del proprietario, nel cui interesse è stato effettuato il deposito.
art. 1773 c.c
2756 c.c., il quale , invece, non distingue affatto tra il deposito fatto dal proprietario e quello eseguito nell’interesse altrui di cui all’art. 1773 c.c..
art. 2697 c.c
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Testo completo

onunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 11690/21 proposto da: -) DBS s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiPellegrino FabioCosentino e Leonardo Alesii; -ricorrente - contro -) Faieta Gianfranco, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoDanilo Colavincenzo; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diL'Aquila 27 ottobre 2020 n. 1435; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2017 la società DBS s.r.l. intimò a Gianfranco Faieta il pagamento di euro 9.760, oltre accessori e spese, a titolo di compenso per la “ sosta in piazzale” del natante Gobbi 34 Sport , di nome “Giava” , di proprietà dell’intimato. Nell’atto di intimazione dedusse di svolgere l’attività di compravendita e rimessaggio di imbarcazioni; che il natante suddetto lo aveva “ricevuto in consegna”a marzo 2015; che il proprietario Gianfranco Faieta non aveva mai pagato il corrispettivo dovuto “per la sosta in cantiere”; che, in caso di persistenza dell’inadempimento, avrebbe venduto il natante, avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 2756 c.c. (crediti per spese di conservazione) e 2797 c.c. (vendita dalla cosa data in pegno).

2. Gianfranco Faieta propose opposizione all’intimazione sostenendo:

a) che la DBS s.r.l. alla data in cui ebbe inizio l’attività per la quale chiedeva di essere compensata (e cioè a marzo 2015) ancora non aveva iniziatol’attività commerciale;

b) di non avere conclusoalcun contratto con la DBS s.r.l.;

c) infine, sostenne una tesi giuridica così riassumibile: il natante “Giava” era stato da lui ormeggiato nel porto di Pescara, previa stipuladi un contratto di ormeggio con la società Marina di Pescara s.r.l.; poiché alla scadenza del contrattoil natante non fu ritirato, la “ Marina di Pescara ” lo aveva tratto in seccoed affidato ad un depositario (diverso dalla DBS); pertanto il compenso per la custodia doveva essere pagato dalla Marina di Pescara.

3. A tali motivi di opposizione la DBS s.r.l.,costituendosi, replicò che: -) essa gestiva un cantiere all’interno del porto; -) il precedente gestore del cantiere (la Danimar Boat Services s.r.l.), nel cessare l’attività, le aveva “ceduto i contratti in corso con relativi diritti ed obblighi”, aventi ad oggetto le imbarcazioni “in sosta in cantiere”; -) poiché GianfrancoFaieta, scaduto il contratto di ormeggio, non aveva ritirato la sua imbarcazione, la Marina di Pescara s.r.l. avvalendosi delle previsionicontenute in quel contratto avevatirato in secco il natante e l’aveva affidato alla Danimar Boat Services; questa, di conseguenza, era la creditrice del compenso per la custodia, e tale credito era stata ceduto alla DBS.

4. Con sentenza 8.11.2019 n. 1675 il Tribunale di Pescara rigettò l’opposizione proposta da GianfrancoFaieta. Il Tribunale così ragionò: -) il natante “Giava”, cessato il rapporto di ormeggio, fu tirato in secco dalla Marina di Pescara s.r.l. (ormeggiatore) ed affidato alla Danimar Boat Services(cantiere);-) la Danimar Boat Service nel 2016 cessò l’attività e trasferì “i contratti ed i relativi diritti ed obblighi” alla DBS s.r.l.; -) al momento del trasferimento la cedente stilò un elenco delle imbarcazioni custodite nel cantiere, tra cui vi era il natante “Giava”. Perciò, concluse il Tribunale, creditore di GianfrancoFaieta era la Danimar e, per effetto della cessione, la DBS. La sentenza fu appellata dal soccombente.

5. Con sentenza 27.10.2020 n. 1435 la Corte d’appello de L’Aquila accolse il gravame e, con esso, l’opposizione di GianfrancoFaieta. La Corte d’appello ha così ragionato: -) per pretendere il compenso per la custodia occorre avere stipulatoun contratto, o essere cessionari d’un contratto stipulato da altri; -) la DBS non aveva provato né di avere stipulato un qualsiasi contratto con Gianfranco Faieta, né di essere cessionaria di contratti da questi stipulati con altri; -) infatti,l’unico contratto che risultava stipulato da Gianfranco Faieta era quello con la Marina di Pescara s.r.l.; in ogni caso la Danimar aveva ceduto alla DBS solo i contratti di “manutenzione e rimessaggio”, ma nessun contratto di rimessaggio risultava stipulato da Gianfranco Faieta o per conto di Gianfranco Faieta con la Danimar.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla DBS con ricorso fondato su due motivied illustrato da memoria. Gianfranco Faieta ha resistito con controricorso. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2756 e 2797 c.c.. Nella illustrazione si sostiene - in sintesi - che nel caso di deposito di cosa altrui il depositario ha diritto di far valere il privilegio di cui all’art. 2756 c.c.sia nei confronti del depositante, sia -se persona diversa - nei confronti del proprietario, nel cui interesse è stato effettuato il deposito.

Da questo principio è tratta la conclusione che “l’azione ex artt. 2756 e 2797 c.c. poteva essere proposta dalla DBS S.r.l.a prescindere da qualsiasi titolo contrattuale intrattenuto con il Faieta (direttamente o a seguito di cessione) e solo perché essa DBS s.r.l.deteneva l’imbarcazione Giava di proprietà del medesimo Faieta”. 1.1. Il motivo è fondato. Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della minacciata vendita “in danno” d’un natante, ai sensi dell’art. 2756, ultimo comma, c.c.. Dalla collazione dell’atto di intimazione con la comparsa di costituzione depositata dalla DBS nel giudizio di opposizione risulta che, a fondamento dell’intimazione,la DBS (intimante) dedusse:

a) di avere ricevuto “in consegna” il natante di Gianfranco Faieta;

b) di averlo ricevuto in consegna da parte non del proprietario, ma dell’ormeggiatore (Marina di Pescara s.r.l.) , il quale gliel ’ aveva affidato in virtù di una clausola ad hoc contenuta nel contratto di ormeggio da quegli stipulato colproprietario; tale clausola, infatti , facoltizzava l ’ ormeggiatore a tirare in secco il natante ed affidarlo a terzi, se il proprietario non l’avesse rimosso dopo la scadenza del contratto;

c) di avere diritto ad un corrispettivo per “la sosta” del natantein un’area “recintata e protetta”, oltre che videosorvegliata. 1.2. L’opponente Gianfranco Faieta non contestò: -) né che il natante fosse nella disponibilità della DBS; -) né che la consegna alla DBS avvenne da parte di un terzo soggetto (Marina di Pescara s.r.l.). Negò, tuttavia, di essere debitore della DBS (e,di conseguenza, il diritto di quest’ultima a vendere il natante),assumendo:

a) di non avere mai stipulato alcun contratto con la DBS;

b) in ogni caso, che la DBS non aveva effettuato alcuna prestazione di “conservazione e miglioramento” del natante.1.3. La Corte d’appello ha accolto l’eccezione sub (a), tralasciando - per evidente assorbimento - quella sub (b). E l ’ ha accolta dichiarando di aver cercato, senza trovarlo, qualsiasi “contratto” stipulato tra la DBS s.r.l. e Gianfranco Faieta. Così giudicando, la Corte d’appello è effettivamente incorsa in due errori di diritto“a cascata”, il primo dei quali fu presupposto del secondo. Il primo errore è consistito nella inesatta qualificazione giuridica della fattispecie concretaall’origine del contenzioso, che andava qualificata come deposito di cosa altrui.

Il secondo, consequenzialeerrore è consistito nel trascurare che il deposito di cosa altrui legittima il depositario all’esecuzione in danno prevista dall’art.2756 c.c. anche in pregiudizio del proprietario, salva l’ipotesi della mala fede. 1.4. Sul primo errore di diritto. In punto di fatto la DBS allegò, senza contestazioni di sorta, che il natante “Giava” fu affidato alla Danimar Boat Services s.r.l. (dante causa della DBS s.r.l.) dall’ormeggiatore; fu svuotato dall’acqua che aveva imbarcato, tirato in secco e allocato in un’area “recintata e videosorvegliata”.

Tali fatti costituiscono sub specie iurisun contratto di deposito. Il deposito infatti è un contratto reale; e per la conclusione di esso non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a custodire la cosa. Sono sufficientila sola volontaria consegna di essada parte del depositante e la sua volontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di influenza e di controllo (Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008, con specifico riferimento al deposito d’un natante).

L’accettazione, poi,d’una cosa mobile in un’area recintata accessibile soltanto ai soggetti autorizzati costituisceex se assunzione dell’obbligo di custodia, la quale,come noto, è la causa del deposito: il depositario infatti non custodisce per restituire, ma deve restituireperché ha assunto l’obbligo di custodire (Sez. 2 -, Ordinanza n. 18277 del 27/06/2023, Rv. 668069 - 01) .1.4.1. Non ostava alla qualificazione della DBS come “depositario” né la circostanza che la consegna fu effettuata da soggetto diverso dal proprietario; né la circostanza che la consegna fu accettata da soggetto diverso (la Danimar Boat Services). 1.4.2.

Che il deposito fosse stato effettuato da soggetto diverso dal proprietario era circostanza giuridicamente irrilevante per due ragioni: sia perché il contratto di deposito può avere ad oggetto anche beni di terzi, come si desume dagli arg. ex artt. 1773 e 1777 c.c.e come del resto è pacifico da secoli: deponere possumus apud alium id quod nostri iuris est vel alieni(Pauli receptae sententiae, II, 12, 1); sia perché il proprietario, nello stipulare il contratto di ormeggio, aveva espressamente accettato la clausola n. 3.4, la quale facoltizzava l’ormeggiatore ad effettuare il suddetto deposito, nel caso di mancato ritiro del natante dopo la scadenza del contratto.

E, nel caso di specie , non furono mai in contestazione tra le parti né l’esistenza e la validità della suddetta clausola, né il mancato ritiro del natante da parte del proprietario. 1.4.3. Che il deposito fosse stato effettuato consegnando la res a soggetto diverso dalla DBS era, del pari, circostanza giuridicamente irrilevanteper quel che qui interessa. E ciò a prescindere dalla questione (che è di fatto ed insindacabile in questa sede) d’un rapporto di successione a titolo particolare della DBS alla Danimar Boat Services. Infatti, la consegna della cosa, elemento perfezionativo del contratto reale di deposito, può realizzarsi anche con una ficta traditio, come avviene nel caso in cui il depositario sia costretto a ritenere la cosa a causa del mancato ritiro da parte dell’avente diritto.

Ricorrendo tale ipotesi, sorge per il depositario l’obbligo di custodiae, per il proprietario,quello di pagamento delle spese di custodia fino al ritiro dello stesso(così già Sez. 3, Sentenza n. 7493 del 27/03/2007, con riferimento all’ipotesi di rimozione di un autoveicolo in divieto di sosta e trasporto al deposito; e,prima ancora, Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 28/04/1976, con riferimento all’ipotesi di mancato ritiro della cosa acquistata da parte del compratore, da questi lasciata presso il venditore).1.4.4. Resta da aggiungere che è infondata l’eccezione sollevata da Gianfranco Faieta nel controricorso, con cui si sostiene che inammissibilmente la DBS s.r.l. solo in questa sede ha inteso qualificare come “deposito” il rapporto intercorso con la Marina di Pescara s.r.l..

L’eccezione è infondata,in quanto sulla qualificazione giuridica degli atti o dei fatti non si forma il giudicato, se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione (come nel caso di specie), ovvero se la diversa qualificazione giuridica prospettata in sede di gravame non condiziona l ’ impostazione e la definizione dell’indagine di merito (ex multis, Sez. 3- , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023, Rv. 669467 -01). Né rileva che la DBS s.r.l., in primo grado, ripetutamente tenne a precisare di avere concluso con la Marina di Pescara “un contratto di sosta e non di deposito”.

A prescindere, infatti, da tale evanescente distinzione definitoria (contrastante,comunque, con i princìpi affermati da questa Corte in tema di “sosta”, “parcheggio” e “posteggio”, cui si applicano le norme sul deposito: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2021, Rv. 661249 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 28/10/2014, Rv. 633230 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 22598 del 01/12/2004, Rv. 578662 - 01 ) , quel che rileva è che le qualificazioni giuridiche prospettate dalle parti non vincolano il giudice e non costituiscono confessioni, in virtù del noto principio jura novit curia. 1.5.

Sul secondo errore di diritto. Il non avere ravvisato nella fattispecie concreta un deposito di cosa altrui, preventivamente assentito dal proprietario in virtù della clausola 3.4 del contratto di ormeggio, ha avuto per conseguenza la falsa applicazione dell’art.2756 c.c.sotto plurimi aspetti. Tale norma,infatti, stabilisce che “il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede”. Che il privilegio “ha effetto in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulla cosa” vuol dire una cosa molto semplice: che,se viene depositata una cosa di terzi con l’assenso del proprietario e il deponente non paga il corrispettivo, il depositario può opporre al proprietario prima il diritto di ritenzionee, poi , il privilegio.

È, pertanto, irrilevante che il depositario abbia o non abbia stipulato un contratto col terzo titolare di diritti sulla cosa. Quel che unicamente rileva è che il depositario abbia custodito la cosa e maturato il corrispettivo. 1.5.1. In secondo luogo,la Corte d’appello ha falsamente applicato l’art. 2756 c.c. per avere confuso il diritto al corrispettivo del depositario, che nasce dal contratto e può essere esercitato nei soli confronti del depositante (Sez. 3, Sentenza n. 8058 del 14/06/2001),col privilegio speciale, che è una forma di tutela di quello stesso credito accordata dalla legge e può essere fatto valere anche in danno dei terzi che vantano diritti sulla cosa: intendendo per terzi gli estranei al rapporto negoziale di deposito e, secondo la stessa prospettazione delle odierne parti, pertanto,anche il proprietario che avesse stipulato il relativo originario contratto con un soggetto diverso (nella specie, un dante causa dell’attuale depositario creditore). 1.5.2.

In terzo luogo, la Corte d’appello ha negato l’opponibilità del diritto di ritenzione e del privilegio al terzo proprietario della cosa depositata nonostante non fosse mai stata eccepita néprovata la mala fede della DBS. Mala fede che, come già stabilito da questa Corte, deve consistere non già nell’ignoranza“del difetto di titolo dell’affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione”(Sez. 3, Sentenza n. 14533 del 22/06/2009, Rv. 608655 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 27/08/1966, Rv. 324448 -01).

Mala fede, quindi, che in ogni caso era esclusa dalla espressa – e manifestamente legittima – previsione del contratto di ormeggio che facoltizzava l’ormeggiatore, originaria controparte del cliente,a depositare il natante non rimossoe dal subentro dell’odierna depositaria nei rapporti che la sua dante causa aveva ad essa indicato, tra cui appunto quello per il natante per cui è causa.1.5.3. In quarto luogo, quel che più rileva, l’interpretazione dell’art. 2756c.c. adottata dalla Corte d’appello non potrebbe condividersi per gli effetti paradossali cui condurrebbe.

Per effetto di quell’interpretazione, infatti, ogni qual volta il deposito avvenga nell’interesse (anche o solo) d’un terzo il depositario non potrebbe mai soddisfarsi del credito impagato vendendo la cosa depositata. Al terzo infatti basterebbe opporsialla vendita per impedirla sine die, dal momento che nel deposito per conto del terzo manca in radice un contratto tra depositario e terzo. Così giudicando, la Corte d’appello è pervenuta di fatto ad una interpretazione abrogatrice dell’art. 2756 c.c., il quale , invece, non distingue affatto tra il deposito fatto dal proprietario e quello eseguito nell’interesse altrui di cui all’art. 1773 c.c.. 1.6.

Il primo motivo di ricorsodeve in conclusione essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio. Il giudice di rinvio esaminerà ex novo l’appello proposto da Gianfranco Faieta, applicando i seguentiprincìpi di diritto: “va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto in virtù del quale l’ormeggiatore, avvalendosi d’una clausola del contratto di ormeggio, tiri in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contrattoe lo affidi ad un terzo che ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia”;

“il depositario cui non sia stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell’art. 2756 c.c., anche se questa sia di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito sia stato preventivamente assentito dal proprietario , salva la mala fede del depositario”.

2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l’omesso esame della prova della invocata cessione del contratto originario da parte di Danimar a DBS, resta assorbito dall’accoglimento del primo, in esito al quale vanno riconosciute la configurabilità stessa del credito e la sua utile azionabilità anche nei confronti dell’odierno controricorrente.3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c., ma, risolvendosi in una – sia pure impropria – contestazione della carenza di dimostrazione sulle spese di sosta dell’imbarcazione, rimane anch’esso assorbito, restando impregiudicata la questione con esso posta, visto che in sede di rinvio sarà possibile e doverosa una puntuale ricostruzione dell’esatta entità di un corrispettivo comunque dovuto per il carattere pacifico della permanenza della cosa mobile in deposito.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere