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Decreto — n. 16562/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16562/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16562/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26114/2022 R.G. proposto da : DE BENEDETTO CARMINE, elettivamente domiciliato in FRATTAMINORE VIA S. NICOLA 31, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GALDIERI (GLDNDR60C09D790L , pec andreagaldieri@avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro LUCIANO MARIO, elettivamente domiciliato in AVELLINO VIA TAGLIAMENTO 43, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA LABRUNA (LBRSFN69E67A509R, pec stefania.labruna@avvocatiavellinopec.it) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro BMW BANK GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA V.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16562/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DE BENEDETTO CARMINE, elettivamente domiciliato in FRATTAMINORE VIA S. NICOLA 31, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GALDIERI (GLDNDR60C09D790L , pec andreagaldieri@avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro LUCIANO MARIO, elettivamente domiciliato in AVELLINO VIA TAGLIAMENTO 43, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA LABRUNA (LBRSFN69E67A509R, pec stefania.labruna@avvocatiavellinopec.it) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro BMW BANK GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA V.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento economia processuale spese susseguenti causa di carattere pecuniario anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
26114/2022, soltanto la procura speciale datata 4 aprile 2024 ma non ha ritualmente presentato l’istanza di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26114/2022 R.G. proposto da : DE BENEDETTO CARMINE, elettivamente domiciliato in FRATTAMINORE VIA S. NICOLA 31, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GALDIERI (GLDNDR60C09D790L , pec andreagaldieri@avvocatinapoli.legalmail.it) che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro LUCIANO MARIO, elettivamente domiciliato in AVELLINO VIA TAGLIAMENTO 43, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA LABRUNA (LBRSFN69E67A509R, pec stefania.labruna@avvocatiavellinopec.it) che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro BMW BANK GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA V.

DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE CRESCENZO (DCRNRC61E03H501O, pec enrico.decrescenzo@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro MAROTTA NICOLA, BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3072/2022depositata il 29/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia ritualmente chiesto la decisione del ricorso , rilevandosi al riguardo che detta parte si è limitata a depositare, esclusivamente a mezzo pec nel RG n. 26114/2022, soltanto la procura speciale datata 4 aprile 2024 ma non ha ritualmente presentato l’istanza di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in