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Decreto — n. 16435/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16435/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16435/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7305/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato Andrea D I P ORTO (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Isabella L OIODICE (LDCSLL67B47L328X, pec loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliatain Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato Barbara CATALDI (CTLBBR77C58D862C) rappresentat a e difes a dagli avvocati Maurizio FRIOLO (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), Pierandrea PICCINNI (PCCPND76S23D862V- piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it ) -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 926/2022 depositata il 15/09/2022.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 16435/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese spese di ripristino errore di calcolo ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7305/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato Andrea D I P ORTO (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Isabella L OIODICE (LDCSLL67B47L328X, pec loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliatain Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato Barbara CATALDI (CTLBBR77C58D862C) rappresentat a e difes a dagli avvocati Maurizio FRIOLO (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), Pierandrea PICCINNI (PCCPND76S23D862V- piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it ) -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 926/2022 depositata il 15/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, i