Ordinanza Interlocutoria — n. 16247/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10849/2022R.G. proposto da JULIET S.P.A., nella qualità di rappresentante di SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Ruotolo, con domicili o digitale danielaruotolo@cnfpec.it -ricorrente - contro LORENZO VOLPICELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Duffini, con domicilio digitale alberto.duffini@rovigoavvocati.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 del 10/2/2022 della Corte d’appello di Bre- scia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 170 cod. proc. civ, art. 170 cod. civ, art. 375 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 16247/2024 — snciv · Corte di Cassazione: − a vverso tale decisione la Juliet S.p.A., quale rappresentante di Siena NPL 2018 S.r.l., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; − r esisteva con controricorso Lorenzo Volpicelli ; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ;− a ll’ esito della camera di consiglio del 29 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla decisione di Cass.
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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10849/2022R.G. proposto da JULIET S.P.A., nella qualità di rappresentante di SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Ruotolo, con domicili o digitale danielaruotolo@cnfpec.it -ricorrente - contro LORENZO VOLPICELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Duffini, con domicilio digitale alberto.duffini@rovigoavvocati.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 del 10/2/2022 della Corte d’appello di Bre- scia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE :− Lorenzo Volpicelli agiva nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva incorporato la Banca Agricola Mantovana S.p.A.) per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta su beni in fondo patrimoniale e il risarcimento del conseguente danno; − a ffermava l’attore, imprenditore nel settore immobiliare, di aver concluso, nel marzo del 2008, un contratto di mutuo con la Banca Agricola Mantovana; in ragione del mancato rimborso del finanziamento, la banca aveva conseguito un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e iscritto ipoteca su beni che i coniugi Lorenzo Volpicelli e Pierina Bellotti avevano costituito in fondo patrimoniale nel periodo 2008-2010; l’odierno controricorrente sosteneva che l’iscrizione ipotecaria, prodromica all’esecuzione forzata, era illegittima perché i beni colpiti erano sottratti ad espropriazione a norma dell’art. 170 cod. proc. civ.;
− i l Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 119 del 13/2/2019, respingeva la domanda, perché il Volpicelli non aveva provato che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia; − l a Corte d’appello di Brescia, adita dal Volpicelli, con la sentenza n. 199 del 10/2/2022 (resa nei confronti della cessionaria del credito bancario Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.A.), in riforma della decisione di primo grado, ordinava la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta con nota del 26/10/2015 relativamente alle unità immobiliari costituite nel fondo patrimoniale, respingeva la domanda risarcitoria, compensava parzialmente le spese del giudizio;
− a vverso tale decisione la Juliet S.p.A., quale rappresentante di Siena NPL 2018 S.r.l., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; − r esisteva con controricorso Lorenzo Volpicelli ; − l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ;− a ll’ esito della camera di consiglio del 29 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla decisione di Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523-01, secondo cui «in relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente de- stinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto»; − l a menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3, Ordi- nanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata);
− c ome già rilevato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata «impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell’onere della prova insubiecta materia» , sicché spetta al debitore dimostrare l’estraneità del debito rispetto ai bisognidella famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circo- stanze «che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa»;
− ad avviso del Collegio, la non uniformità delle decisioni di legitti- mità in ordine alla configurabilità di presunzioni volte a facilitare la di- mostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall’art. 170 cod. civ. rende evidente la rilevanza particolare (ai sensi del primo pe- riodo del primo comma dell’art. 375 cod. proc. civ.), se non proprio nomofilattica,della complessa questionedi diritto sottesa alla disamina dell’unico, articolato motivo di ricorso; − si ravvisa pertanto l’opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza di questa Terza Sezione civile.
Così