Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific proof contestation in lease return case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the lower court erred in not requiring specific proof of damages during the property return. The appellant argued the appellate court violated constitutional rights by failing to admit oral evidence regarding damage claims, while the lower court had already ruled on the deposit return net of unpaid rent. The supreme court found the complaint irrelevant as the appellate judgment correctly stated no specific proof of damage contestation was presented in the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1590 c.c.; Art. 24, 111 Cost.: The obligation to contest and prove damages arises only upon specific allegation and proof, not merely from the physical state of the property at return.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5012/2023R.G. proposto da: IMERTI ROCCO MARIA GUGLIELMO, elettivamentedomiciliato in Roma, Via Cardinali Massimi n. 8, presso lo studio dell’avv. Dino Di Giacomantonio , rappresentatoe difes o da gli avv. ti Salvatore Lo Schiavo e Salvatore Orlando , come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale ; avv.salvatore.orlando@pec.it -ricorrente - contro MENGUZZATO MARCO, domiciliat o in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso da gli avv. ti Fabrizio Bini e Stefania Di Pietro, come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale fabrizio.bini @ varese.pecavvocati .it e stefania.dipietro@varese.pecavvocati.it -controricorrente - N. 5012/23R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 368 /20 22 , depositata i l 15.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.3.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
FATTI DI CAUSA Marco Menguzzato, premesso di aver condotto in locazione un’unità immobiliare sita in Turate in Via Roma n. 23 di proprietà di Rocco Imertie di aver versato al locatore a titolo di deposito cauzionale la somma di € 1.200,00, chiese al Tribunale di Como la condanna del predetto alla restituzione della cauzione, perché trattenuta nonostante l’intervenuta cessazione anticipata del rapporto e la riconsegna dell’immobile. Rocco Imerti, costituitosi, eccepì di aver trattenuto la relativa somma a compensazione di suoi controcrediti, in quanto il conduttore, che in data 18.6.2018 aveva dato comunicazione di disdetta del rapporto di locazione per il 30.9.2018, aveva riconsegnato l’immobile il 30.8.2018 senza corrispondere l’ultima mensilità di canone, quella di settembre 2018, e senza rimborsare le somme necessarie per la riparazione dei danni arrecati all’appartamento, consistenti nella rottura del piatto doccia, nonché nello smarrimento del libretto di manutenzione della caldaia; in via riconvenzionale l’Imerti chiese dunque accertarsi in suo favore il controcredito complessivo di € 1.653,60, di cui € 400,00 a titolo di rateo mensile di locazione di settembre 2018, € 1.073,60 per costo sostituzione piatto doccia danneggiato ed € 180,00 per attività di manutenzione straordinaria necessitata dallo smarrimento e ricostituzione del libretto di manutenzione, con compensazione del suo controcredito con quello vantato dall’attore e conseguente condanna dello stesso N. 5012/23R.G. al pagamento della differenza residua.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 75/2021 del 27.1.2021, condannò Rocco Imerti al pagamento in favore del Menguzzato della somma di € 800,00 a titolo di restituzione della cauzione trattenuta, detratto il canone non versato, e compensòtra le parti le spese di lite. Rocco Imerti propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano che, nel contraddittorio con Marco Menguzzato, lo rigettòcon sentenza del 15.7.2022. Osservò ilgiudice d’appello (per quanto qui anc ora interessa) che , in relazione alla pretesa contestazione dei danni al piatto doccia, effettuata al delegato del Menguzzato (tale Carmelo Prodigioso) all’atto della riconsegna dell’immobile, non risultava articolato alcun capitolo di prova orale in ordine alla verifica congiunta e alla rilevazione e contestazione specifica dei danni, sicché – in assenza di un verbale di riconsegna e di idonea articolazione di prova orale sul punto –non risultava offerta alcuna idonea prova da parte dell’Imerti.
Avverso detta sentenza, Rocco Imerti ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, Marco Menguzzato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo, si denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , per violazione e falsa applicazione dell’art. 1590 c.c . per aver la Corte territoriale - nel ritenere non provata la circostanza che “ il locatore avrebbe sollevato all’atto della riconsegna dell’immobile contestazione al conduttore in merito al danno lamentato della rottura del piatto doccia” - di fatto ritenuto che il locatore, diversamente da quanto statuito dall’art. 1590 c.c., abbia l’obbligo di contestare, e provare di aver contestato, il danno e non già N. 5012/23R.G. semplicemente di rilevare o far rilevare all’atto della riconsegna dell’immobile l’esistenza dello stesso; la Corte, conseguentemente, ha errato anche nel non ammettere la prova orale sul rilevamento del danno all’atto della riconsegna, articolata ai capitoli 3, 4, 5 e 6 della memoria di costituzione di primo grado e riproposta nel ricorso in appello, e così facendo, ha violato g li artt. 24 e 111 Cost., nonché gli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.; la Corte, comunque, è incorsa nella suddetta violazione anche in via autonoma, là dove, nonostante il chiaro tenore letterale dei capitoli di prova orale nn. 3 e 4, citati e riscritti alla lettera G) del ricorso, ha affermato che “Non risulta dedotto alcun capitolo di prova per il teste Prodigioso Carmelo in ordine … alla rilevazione … dei danni che sarebbe stata fatta in quella sede, come si evince dalle richieste istruttorie indicate nelle conclusioni dell’atto di appello”. 2.1 –Il ricorso è inammissibile per due gradate ragioni.
La prima è che l’unica articolata censura ha una struttura che – se fosse pertinente alla motivazione -la ricondurrebbe ad un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto deduce l’esistenza di un fatto processuale che la Corte avrebbe negato. La seconda ragione è che, comunque,la doglianza non è pertinente rispetto alla motivazione adottata dalla Corte ambrosiana : questa ha affermato che “ non risulta[va] dedotto alcun capitolo di prova per il teste P r odigioso in ordine alla verifica congiunta dello stato dell’immobile all’atto della riconsegna ed alla rilevazione e contestazione specifica dei danni che sarebbe stata fatta in quella sede, come si evince dalle richieste istruttorie indicate nelle conclusioni dell’atto di appello”.
Ora, leggendoi capitoli indicati sub G) nell’esposizione del fatto , non N. 5012/23R.G. si rinviene alcun articolato che presenti quello specifico contenutoindicato dalla Corte d’appello. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivocon riguardo al petitum ( e in relazione a due sole voci, la memoria depositata dal controricorrente non potendo essere considerata tale, difettando ogni argomentazione ulteriore rispetto al controricorso), seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se