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Ordinanza — n. 16011/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first-instance costs awarded to absent defendant, citing procedural error and lack of activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16011/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal against a first-instance judgment that awarded litigation costs to a defendant who remained absent. The lower court had incorrectly penalized the absent party despite established precedent prohibiting such awards against those who did not participate. Consequently, the Court quashed the specific cost ruling while ordering the opposing party to cover the cassation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; La condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questo non ha espletato alcuna attività processuale e non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Parole chiave

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litigation costs allocation contumacious party procedural error Cassation appeal absence from trial assicurazione responsabilità civile risarcimento dei danni da incidente stradale diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
3 c.p.c ed error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 96, terzo comma c.p.c.
Art. 380-bis.1c.p.c.
Art. 382, terzo comma c.p.c.
La cassazione deve essere disposta senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17066 del 2013
Cass., n. 7361 del 14/3/2023
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4708/2023 proposto da: RAFFAELE CACCIAPUOTI, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBARA SCHIATTARELLA, pec: -ricorrenti - contro HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO e domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Giuseppe Guattani 2/A Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 4391/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 13/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/02/2024 dal Consigliere ANNAMOSCARINI.Rilevato che:

Raffaele Cacciapuoti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4391 del 2022, pubblicata in data 13/12/2022, notificata in data 16/12/2022 che, accogliendo l’appello proposto da Helvetia Italia Assicurazioni SpA, ha accertato il difetto di legittimazione passiva della compagnia per essere il veicolo danneggiato assicurato con Helvetia Svizzera Assicurazioni; il Tribunale ha rimesso la causa al giudice di prime cure per la riassunzione e ha condannato il Cacciapuoti al pagamento in favore di Helvetia Italia Assicurazioni SpA delle spese del primo e secondo gradodi giudizio; il ricorso è affidato ad unico motivo; resiste Helvetia Italia Assicurazioni SpA con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c ed error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.-il ricorrente lamenta che il giudice ha liquidato le spese processuali del primo grado del giudizio nel quale la parte era rimasta contumace in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la condanna alle spese della parte che non si sia difesa non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza di potere; prima di procedere allo scrutinio del motivo occorre valutare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla parte controricorrente di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso; si eccepisce l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, co. 2 c.p.c. per mancato deposito della copia notificata dellasentenza impugnata;l’eccezione è infondata; parte ricorrente ha depositato la copia della sentenza ed anche la relata di notificazione della stessa fatta dal difensore di controparte nel giudizio di appello.

Ha asseverato solo la copia della sentenza e non anche la relata della PEC di notifica. Tuttavia, l’eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente non è basata sulla contestazione della mancata asseverazione, ma sull’erroneo presupposto che la relata di notifica non sia stata depositata. Anche se si fosse contestata l’asseverazione, tuttavia, la contestazione sarebbe stata irrilevante, giacché la c.d. prova di resistenza di cui a Cass. n. 17066 del 2013 (e successive conformi) evidenzia che il termine breve pur calcolato dalla pubblicazione – avvenuta il 13 dicembre 2022 – non risulterebbe mat urato alla data della notificazione del ricorso, avvenuta quanto alla Morlando il 31 gennaio 2023 ed il 13 febbraio 2023 quanto alla resistente.

Ferma la sufficienza della notifica alla Morlando, anche la notifica alla resistente, venendo i sessanta giorni dalla pubblicazione a scadere il giorno 11 febbraio 2023, che cadeva di sabato, risultavano prorogati al successivo lunedì 13; pretestuose sono le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza, atteso che il motivo è specifico, deduce correttamente la violazione delle norme del procedimento sulle spese giudiziali ed indica esattamente nella sentenza ciò che evidenzia il vizio; il motivo è manifestamente fondato, atteso che nel giudizio di primo grado la resistente era rimasta contumace.

Sul punto occorre dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”(Cass., 3, n. 7361 del 14/3/2023); alle suesposte ragioni consegue l’accoglimento del motivo, non senza doversi rilevare che, del resto, la resistente ha riconosciuto riconosce che il motivo avrebbe potuto essere “potenzialmente” oggetto di accoglimento; deve farsi luogo alla cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla statuizione sulle spese a favore di Helvetia Italia Assicurazioni per le spese del giudizio di primo grado.

La cassazione deve essere disposta senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma c.p.c. atteso che una “domanda” implicante l’attribuzione delle spese di primo grado non avrebbe potuto proporsi dalla detta società; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; il Collegio reputa, altresì, si dispone altresì a favore della ricorrente il pagamento di un ’ ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.,atteso l’atteggiamento processuale della resistente imperniato sulla deduzione di eccezioni manifestamente infondate in rito e ciò nonostante il riconoscimento dell’errore della sentenza impugnata, che avrebbe giustificato la definizione della vicenda senza il giudizio oppure gradatamente solo il riconoscimento della fondatezza del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione relativa alle spese in favore di Helvetia Italia Assicurazioni per il giudizio di primo grado. Condanna parte resistente a tenere indenne la ricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2 . 000,00, oltre € 200 per esborsi, più accessori e spese generali, oltre € 2000 ai sensi dell’art.96, 3° comma c.p.c.