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Decreto — n. 15914/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15914/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15914/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22878/2023 R.G. proposto da : FOIS DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2887/2023 depositata il 21/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15914/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FOIS DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2887/2023 depositata il 21/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali riduzione della mercede d'avvocato azione parziale compensazione nel fallimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2887/2023 depositata il 21/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22878/2023 R.G. proposto da : FOIS DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2887/2023 depositata il 21/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per due terzi, atteso l’atteggiamento di desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/06/2024