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Decreto — n. 15912/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15912/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15912/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto, anche in relazione al suo tenore, la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare in ragione della desistenza dal giudizio;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15912/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare in ragione della desistenza dal giudizio;

Parole chiave

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riduzione della mercede d'avvocato ripetibili dell'avvocato esperimento di conciliazione condono delle spese procedurali assunzione delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4704/2020depositata il 05/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8445/2021 R.G. proposto da : ANELATI GABRIELE, BARDELLI CHIARA, BERTINI ELISABETTA, BIANCHI LORIANA, CMPAGNA CLAUDIA, CARRERAS DANIELA, CASSISA GIUSEPPE, CAVICCHIONI OTTAVIA, CELLA ANTONIO, COZZA PIETRO PAOLO, CUPELLI DOMENICO, CUZZUPOLI PIETRO, DASSONI FEDERICA, DI DIO SALVATORE, DI PIERRI EMANUELE, EVANGELIST MARIA ASSUNTA, FACCHINI ELENA, FATIGHENTI DONATELLA, FIORELLI CLAUDIA, FORNARA MARIA GRAZIA, FORNARA MARIA GARZIA, GENERALI MATTEO, GOVONI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4704/2020depositata il 05/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto, anche in relazione al suo tenore, la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore dell e controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/06/2024