Ordinanza — n. 15908/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenzaiscritto al n. 20269/2023 R.G., proposto dal GIUDICE DI PACE di AVEZZANO, con ORDINANZA n. 336/2023 depositata il 11/10/2023, nella causa iscritta al R.G. n. 336/2023 di quell’ufficio giudiziario, pendente tra la società TRE C s.r.l. e VIZIOLI MARIANGELA, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di pace di Avezzano - avanti il quale, a seguito di ordinanza ex art. 616 cod. proc. civ., è stata riassunta la causa di opposizione all’esecuzione già promossa avanti il Tribunale di quella città in funzione di giudice dell’esecuzione - richiede di ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che questa sia del tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. civ, art. 615 c.p, art. 616 c.p, art. 45 c.p; Ordinanza — n. 15908/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Mariangela Vizioli, dichiaratasi antistataria, per un importo complessivo di € 5.957,87; -a seguito della suddetta ordinanza, la società 3C ha pagato in favore dell’Avv. Mariangela Vizioli la somma di € 2.696,00, per cui residuava un importo di € 3.261 ,87; -per tale somma residuale, l’Avv. Mariangela Vizioli ha notificato alla società 3C in data 13/07/2022 un atto di precetto e di pignoramento presso terzi, in cui erano indicati alcuni istituti bancari e la società Poltrona Frau S.p.A.; -in data 21/07/2022, a seguito della notifica del suddetto atto di pignoramento presso terzi, la società 3C, in persona del legale rappresentante pro tempore: da un lato, ha versato in favore dell’Avv.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenzaiscritto al n. 20269/2023 R.G., proposto dal GIUDICE DI PACE di AVEZZANO, con ORDINANZA n. 336/2023 depositata il 11/10/2023, nella causa iscritta al R.G. n. 336/2023 di quell’ufficio giudiziario, pendente tra la società TRE C s.r.l. e VIZIOLI MARIANGELA, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di pace di Avezzano - avanti il quale, a seguito di ordinanza ex art. 616 cod. proc. civ., è stata riassunta la causa di opposizione all’esecuzione già promossa avanti il Tribunale di quella città in funzione di giudice dell’esecuzione - richiede di ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che questa sia del tribunale.
2. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la inammissibilità della richiesta di regolamento.Il Collegio si è riservato di depositare la motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell’ordinanza con cui viene richiesto di ufficio il regolamento di competenza vengono indicate le seguenti circostanze di fatto: -il Tribunale di Avezzano con ordinanza n. 478 del 07/02/2022 emessa nel procedimento R.G. 54/2019, ha tra l’altro condannato la società 3C S.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv.
Mariangela Vizioli, dichiaratasi antistataria, per un importo complessivo di € 5.957,87; -a seguito della suddetta ordinanza, la società 3C ha pagato in favore dell’Avv. Mariangela Vizioli la somma di € 2.696,00, per cui residuava un importo di € 3.261 ,87; -per tale somma residuale, l’Avv. Mariangela Vizioli ha notificato alla società 3C in data 13/07/2022 un atto di precetto e di pignoramento presso terzi, in cui erano indicati alcuni istituti bancari e la società Poltrona Frau S.p.A.; -in data 21/07/2022, a seguito della notifica del suddetto atto di pignoramento presso terzi, la società 3C, in persona del legale rappresentante pro tempore: da un lato, ha versato in favore dell’Avv.
Mariangela Vizioli la somma residua di € 3.261,87 a saldo della liquidazione delle spese indicate nella suddetta ordinanza n. 478 del 07/02/2022; e, dall’altro, ha impugnato, dinanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avezzano, l’atto di pignoramento presso terzi, chiedendone la sospensione dell’efficacia esecutiva e sostenendo l’illegittimità ed inefficacia dello stesso provvedimento opposto; - il Giudice dell’esecuzione, a seguito dell’udienza del 12/01/2023, ha rigettato la richiesta di sospensione degli effetti del pignoramento presso terzi proposta dalla società 3C e, con ordinanza ex art. 616 cod. proc. civ.,ha rimesso le parti, per il giudizio di merito, dinanzi al Giudice di pace nel termine di 45 giorni, compensando le spese di lite del giudizio di opposizione; -la società 3C: da un lato, ha riassunto il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano , nei termini stabiliti dall’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, il cui procedimento è contrassegnato con R.G. 336/23; dall’altro, ha proposto reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c, avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione; - il Tribunale di Avezzano in composizione collegiale , con ordinanza del 20/07/2023, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione, in relazione al rigetto della sospensione degli effetti del pignoramento presso terzi, ed ha qualificato l’opposizione di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., cioè come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c.; ha condannato la società 3C S.r.l. al pagamento delle spese di lite per e 1.308,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge; - solo all’udienza del 19/09/2023, che si è svolta dinanzi al Giudice di pace, a seguito di rinvio dall’udienza del 20/6/2023, la società 3C S.r.l.ha sollevato l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, indicato dal giudice dell’esecuzione, a conoscere nel merito la legittimità e fondatezza del pignoramento presso terzi; - il Giudice di Pace di Avezzano , a scioglimento della riserva formulata in sede di detta udienza, con ordinanza n. 1813/2023 ha richiesto regolamento di competenza, instando per l’indicazione de l Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avezzano quale giudice competente funzionalmente all’accertamento della fondatezza dell’istanza del pignoramento presso terzi.
2. Il chiesto regolamento è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, l’inammissibilità consegue al fatto che leSezioni Unite, già da anni (e precisamente con sentenza n. 7128/1998) hanno precisato che: il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 c.p.c.- sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento opposizione all’esecuzione, a norma degli artt. 175 e seguenti c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente –costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla sua competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza .
Pertanto, non avrebbe potuto essere neppure proposto il regolamento di competenza avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’udienza del 12 gennaio 2023. In ogni caso, come precisato da questa Corte (Cass. n. 25391/2023), il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo,così, essere sollevato entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che il regolamento in esame, non essendo stato richiesto (né la relativa questione sollevata) – per quanto è dato rilevare dall’esame diretto degli atti, indispensabile per la natura del procedimento –in prima udienza, è comunque inammissibile; e tanto preclude la disamina di ogni altra questione, compresa la verifica della conformità o meno del processo a quo all’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte in punto al contraddittorio nelle opposizioni esecutive relative a pignoramenti presso terzi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura ufficiosa del presente procedimento. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il regola