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Decreto — n. 15894/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15894/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15894/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11892/2023 R.G. proposto da : TASSONE ERMELINDA, elettivamente domiciliato in PAVIA CORSO MAZZINI N. 2/B DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PANUCCI GUGLIELMO (PNCGLL73T12G388S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DARAG DEUTSCHLAND AG -RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA ANTONIO CIMINO 61, presso lo studio dell’avvocato CURATOLA ANGELA ARIANNA (CRTNLR60R69H224N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CURATOLA MARCO AURELIO (CRTMCR68M19H224A) -controricorrente- nonchécontro IMPROVOLO CATERINA MARIA RACHELE, MARAFIOTI GIORGIO MICHELE-intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALMI n.113/2023 depositata il 16/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15894/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TASSONE ERMELINDA, elettivamente domiciliato in PAVIA CORSO MAZZINI N. 2/B DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PANUCCI GUGLIELMO (PNCGLL73T12G388S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DARAG DEUTSCHLAND AG -RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA ANTONIO CIMINO 61, presso lo studio dell’avvocato CURATOLA ANGELA ARIANNA (CRTNLR60R69H224N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CURATOLA MARCO AURELIO (CRTMCR68M19H224A) -controricorrente- nonchécontro IMPROVOLO CATERINA MARIA RACHELE, MARAFIOTI GIORGIO MICHELE-intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALMI n.113/2023 depositata il 16/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali documenti mancanti ritiro della domanda di revisione violazione procedurale consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11892/2023 R.G. proposto da : TASSONE ERMELINDA, elettivamente domiciliato in PAVIA CORSO MAZZINI N. 2/B DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PANUCCI GUGLIELMO (PNCGLL73T12G388S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DARAG DEUTSCHLAND AG -RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA ANTONIO CIMINO 61, presso lo studio dell’avvocato CURATOLA ANGELA ARIANNA (CRTNLR60R69H224N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CURATOLA MARCO AURELIO (CRTMCR68M19H224A) -controricorrente- nonchécontro IMPROVOLO CATERINA MARIA RACHELE, MARAFIOTI GIORGIO MICHELE-intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALMI n.113/2023 depositata il 16/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/06