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Decreto — n. 15890/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15890/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15890/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11881/2023 R.G. proposto da : RAGOSTA PASQUALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 228 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PILATO GAETANO (PLTGTN74M16F839I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONE RAFFAELE VITTORIO CARLO (PTRRFL61C06H834P) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.996/2023depositata il 07/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15890/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RAGOSTA PASQUALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 228 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PILATO GAETANO (PLTGTN74M16F839I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONE RAFFAELE VITTORIO CARLO (PTRRFL61C06H834P) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.996/2023depositata il 07/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di procedura diritto al risarcimento danni onorari legali determinazione dei compensi spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11881/2023 R.G. proposto da : RAGOSTA PASQUALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 228 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PILATO GAETANO (PLTGTN74M16F839I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONE RAFFAELE VITTORIO CARLO (PTRRFL61C06H834P) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.996/2023depositata il 07/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per la metà, tenuto conto dell’atteggiamento di desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, previa compensazione per la metà, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/06/2024. I