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Ordinanza — n. 15829/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for failure to prove municipal liability regarding illegal waste removal order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15829/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the civil appeal filed by Domenico Di Giovanni against the Municipality of Chianche and other defendants. The plaintiff sought damages for property damage from illegal waste dumping and for the criminal proceedings triggered by the municipality's own removal order. The appellate court confirmed that the municipality was not liable because the plaintiff failed to prove fault or intent, having remained passive after the order was issued. The Supreme Court upheld this decision, rejecting all appeal arguments and finding the first-instance judgment legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 2043, 2051 c.c.; Art. 40, 41 c.p.: The municipality is not liable for damages caused by the criminal proceedings arising from its own removal order if the property owner fails to challenge the order, thereby acquiescing to it and failing to prove the municipality's fault or intent.

Parole chiave

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municipal liability waste removal order criminal proceedings damages fault requirement acquiescence principle civil appeal dismissal property owner duty responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
5 c.p.c., denuncia omesso esame in riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità ex art. 2043 c.c. del Comune di Chianche e quindi della sua condotta illecita, motivazione apparente, deduzione in contrasto con l’unica prova acquisita in atti sul punto, in riferimento agli artt.
Art. 2051 c.c.
2043 c.c., oltre che ex art. 2051 c.c., trattandosi di bene in proprietà della Provincia e, comunque, in sua custodia .
Art. 40 c.p.
Art. 41 c.p.
art. 92 c.p
Con il terzo motivo denunciava insussistenza della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c.
art. 183 comma 6 c.p
Richiama quanto dedotto in atto di appello e in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
art. 2043 c.c
in riferimento all’art. 2043 c.c.
art. 2051 c.c
2043 c.c., oltre che ex art. 2051 c.c., trattandosi di bene in proprietà della Provincia e, comunque, in sua custodia .
art. 112 c.p
3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 346 c.p
3 c.p.c., denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12840 del 22/05/2017
Cass. n. 20637 del 13/10/2016
Cass. n. 20637 del 13/10/2016); l’ottavo motivo, infine, oltre a sollecitare inammissibilmente questa Corte ad un nuovo esame nel merito, è , comunque, infondato, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione della corte non è per nulla apparente e neppure contraddittoria.
Cass. Sez. U. 20
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9501/2022 proposto da: DI GIOVANNI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIERO MAURIZIO, pec avvmaurizioliviero@puntopec.it; -ricorrente - contro COMUNE DI CHIANCHE, EDIL CASTELLO SRL, PROVINCIA DI AVELLINO; -intimati - avverso la sentenza n. 3584/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti; FATTI DI CAUSA 1. Di Giovanni Domenico conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avellino la società Edil Castello srl, il Comune di Chianche e la Provincia di Avellino al fine di ottenere il risarcimento dei danni subito dal fondo, del quale era comproprietario e unico possessore, a seguito dello sversamento abusivo di rifiuti inerti da parte della Edil Castello nel corso di lavori eseguiti per conto del Comune di Chianche, e mai rimossi, nonché, da quest’ultimo Ente, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati dal processo penale al quale l’attore era stato sottoposto per la mancata ottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti medesimi, emessa dal Comune illegittimamente nei suoi confronti.

La Provincia e il Comune di Chianche si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda mentre la Edil Castello rimaneva contumace. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, audizione di testi e consulenza tecnica di ufficio. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 869/2018, accertata e dichiarata la responsabilità della Edil Castello per l’abusivo sversamento dei rifiuti nel fondo Di Giovanni, condannava quest’ultima al risarcimento dei danni, in misura pari a € 1.923,00, escludendo la responsabilità del Comune, committente, per il fatto dell’appaltatore nonché la responsabilità della Provincia, non ravvisando in capo a quest’ultima l’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade.

Quanto al danno subito con riguardo al processo penale aperto a carico del Di Giovanni (per non aver ottemperato all’ordinanza sindacale che intimava la rimozione dei rifiuti dal fondo e la rimessione in pristino dell’area), all’esito del quale l’imputato era stato assolto per carenza dell’elemento soggettivo, il giudice di primo grado rigettava la domanda poiché il Di Giovanni aveva omesso di impugnare dinnanzi al Tar il provvedimento, evitando, in tal modo di configurare un inadempimento e, dunque, l’apertura del processo penale. Il Tribunale, in ragione del parziale accoglimento delle domande, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluso il costo della ctu.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Di Giovanni, articolando tre motivi. Con il primo motivo denunciavafalsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. – errore di fatto – condotta imprudente direttamente riferibile alla P rovincia di Avellino – colpa per negligenza. Con il secondo motivo denunciava falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. - responsabilità dell'amministrazione comunale per emissione di ordinanza illegittima e/o illecita –sussistenza del nesso causale - insussistenza dell'obbligo giuridico di ricorrere al TAR – potere di revoca e/o annullamento dell'amministrazione in autotutela.

Con il terzo motivo denunciava insussistenza della soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. quando una parte viene condannata al risarcimento del danno con pieno riconoscimento della responsabilità. La Provincia di Avellino si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva il rigetto. Il Comune di Chianche e la Edil Castello, pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3584/2021: - in accoglimento del terzo motivo di appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza:

a) condannava la società Edil Castello srl, in persona del legale rappresentante protempore, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

b) poneva le spese di ctu definitivamente a carico della società Edil Castello srl;

c) condannava Di Giovanni Domenico alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di Provincia di Avellino; -confermava nel resto la impugnata sentenza.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale il Di Giovanni ha proposto ricorso. Non sono state svolte difese da parte degli intimati. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositatomemoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Di Giovanni articola in ricorso otto motivi. 1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2043 e 2051 c.c. e 163, 183 e 342 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non fosse configurabile, già sul piano dell’allegazione, una ipotesi di responsabilità della Provincia di Avellino, a titolo di dolo o di colpa, essendo stato semplicemente dedotto “che durante le operazioni di pulizia della neve i rifiuti rovinavano ulteriormente nel fondo Di Giovanni”.

Richiama quanto dedotto in atto di appello e in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Sostiene che l’av er contestato alla Provincia di Avellino la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. per aver riversato oltre la scarpata con i propri mezzi (pale meccaniche) e con le proprie maestranze i rifiuti residui giacenti sulla banchina della strada provinciale, costituenti la parte più cospicua di quelli provenienti dai lavori alla torre medievale di Chianchetelle, nel fondo in comproprietà del Di Giovannied in suo possesso esclusivo, significa avere imputato all’ente provinciale una condotta colposa rilevante ex art. 2043 c.c., oltre che ex art. 2051 c.c., trattandosi di bene in proprietà della Provincia e, comunque, in sua custodia . 1.2.

Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c.; falsa applicazione dell’art.2043 c.c. in tema di colpa; falsa applicazione dell’art. 115 co. 2 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità della Provincia di Avellino per aver riversato tramite le sue maestranze “i rifiuti residui giacenti sulla banchina ” nel fondo a valle oltre la scarpata in comproprietà del ricorrente ed in suo possesso esclusivo, motivando che gli addetti della Provincia nel rimuovere la neve dal piano stradale non avrebbero agito con consapevolezza e volontà “vieppiù che i pochi rifiuti…., che potevano trovarsi sul ciglio stradale, erano certamente completamente ricoperti dalla neve giacché, come notorio, la nevicata dell’anno 2012, definita “storica” dai media, comportò accumuli in Campania tra i 70 cm e i 2 mt, così come in altre regioni italiane che hanno sofferto blocchi e, addirittura, chiusure stradali”.

Sostiene che il fatto riferito a giustificazione del comportamento delle maestranze della Provincia non era stato mai dedotto dalla parte convenuta e, quindi, vi è stata una palese violazione del principio del chiesto e del pronunciato, che non può essere superata con il richiamo strumentale effettuato dalla Corte territoriale al cosiddetto “fatto notorio”: 1.3. Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Provincia di Avellino nella determinazione dell’evento dannoso (a seguito del riversamento dei “rifiuti residui” da parte delle maestranze della Provincia nel suo fondo) senza considerare la deposizione del Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Chianche e del teste Saccone Antonio Giuseppe.

Sostiene che dalla deposizione di detti due testi sarebbe risultato provato sia che la Provincia a mezzo delle proprie maestranze ha riversato imprudentemente, ovvero condisattenzione, i rifiuti residui (visibili e/o comunque percettibili) nel fondo di sua proprietà dalla banchina di sosta facente parte della strada provinciale; sia che i rifiuti residui erano giacenti sul ciglio stradale (banchina) già il 29/06/2007. 1.4. Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c. e violazione del giudicato implicito in riferimento alla illegittimità dell’ordinanza del Comune di Chianche e quindi alla sua condotta illecita.

Osserva che il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto la illegittimità e/o nullità dell’ordinanza del 3/08/2007 adottata dal Comune di Chianche. L’ente comunale, per evitare che si formasse il giudicato su tale fatto (inerente la illegittimità dell’ordinanza) avrebbe dovuto riproporre la questione ex art. 346 c.p.c. Poiché tuttavia ciò non è avvenuto (essendo il Comune rimasto contumace in appello) sulla questione si sarebbe formato il giudicato implicito. Si duole che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 346 c.p.c., abbia rivalutato la situazione afferente all’illegittimità dell’o rdinanza sulla quale si sarebbegià formato il giudicato. 1.5.

Con il quinto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nell’affermare la legittimità della citata ordinanza emessa dal Comune di Chianche , ha invocato (p.

8) l’art. 3 co. 2 L.R. Campania n. 13/85, ovvero la norma secondo la quale ““Il sindaco (n.d.r. in materia di sanità e ambiente) emana, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del testo unico delle leggicomunali e provinciali”. Sostiene che la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultra-petizione, violazione del chiesto e pronunciato), in quanto:

a) l’elemento richiamato a fondamento dell’ordinanza comunale doveva essere indicato precisamente nello stesso provvedimento;

b) la corte non poteva rinvenire un fondamento normativo, costituente elemento essenziale dell’atto, che non era stato mai allegato e dedotto dalla difesa dell’Ente comunale. 1.6. Con il sesto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, violazione del principio di legalità di cui agli artt. 24 e 103 cost., nullità e/o illegittimità dell’ordinanza emessa dal comune di Chianche per violazione del giusto procedimento ex lege 241/90, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto (p.8) che la citata ordinanza comunalenon fosse illegittima, in quanto fondata “ai sensi dell’art. 3, II comma, Legge Regione Campania 13/1985, “Il sindaco (ndr in materia di sanità e ambiente) emana, altresì, le ordinanze contingibili edurgenti ai sensi del testo unico delle leggi comunali e provinciali”, provvedimento, in concreto, sufficientemente motivato, con espresso riferimento all’art. 192, III comma, D.

L.vo 152/2006, che pone in capo alproprietario responsabile - a titolo di dolo o colpa - l’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti, nonché all’urgenza di rimuove i rifiuti, sia urbani chespeciali, che non consentiva di dare preliminare avviso di avvio del procedimento; conteneva, inoltre, chiaro avvertimento che l’inadempimentodel provvedimento costituiva reato punibile ai sensi dell’art. 225 del richiamato D L.vo, l’indicazione del responsabile del procedimento, in persona dell’Arch. Giovanna Gubitosi, l’avviso che avverso il provvedimento poteva essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg dalla notificazione”.

Sostiene che la motivazione addotta dalla corte territoriale a sostegno della legittimità dellasuddetta ordinanza si palesa contraria a varie norme di diritto. In particolare, essendo stato emesso l’atto ai sensi dell’art. 192 D.lgs. n. 152/2006, ovvero con un procedimento tipico, andava rispettata la norma, posta a tutela dell’interessato, di comunicazione di avvio del procedimento precipuamente al fine di verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo, del dolo e/o della colpa. D’altra parte, in violazione dell’art. 3 L. 241/90, l’ordinanza comunale non contiene alcuna motivazione, in particolare, in ordine agli elementi dell’urgenza, della contingibilità e dell’impossibilità di provvedere altrimenti. 1.7.

Con il settimo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c. in riferimento all’art. 2043 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provata la conoscenza da parte del comune del fatto che lo stesso Di Giovanni aveva presentato denuncia querela contro la Edil Castello per avere la stessa riversato i rifiuti nel fondo in sua comproprietà e possesso esclusivo. Sottolinea che tale circostanza era stata da lui dedotta in sede di atto di citazione e, non essendo stata debitamente contestata, avrebbe dovuto essere ritenuta provata.

Sotto altro profilo, osserva che il giudice di primo grado, avendo ritenuto non provato il nesso causale, ha ritenuto assorbita la questione relativa alla colpa (e quindi alla conoscenza da parte dell’ente della denuncia querela da lui sporta). E tale questione non è stata riproposta dalla controparte che neppure si è costituita in appello.1.8. Con l’ottavo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia omesso esame in riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità ex art. 2043 c.c. del Comune di Chianche e quindi della sua condotta illecita, motivazione apparente, deduzione in contrasto con l’unica prova acquisita in atti sul punto, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043 e 2697 c.c. Osserva che la corte territoriale, dopo aver ritenuto che la citata ordinanza comunale fosse legittima sulla base degli argomenti di cui ai motivi nn. 4, 5 e 6, ha rilevato che mancava la prova dell’elemento della colpa di cui all’art. 2043 c.c., non essendo risultato provato in atti che il Comune avesse la consapevolezza che lui non era responsabile “giusta la denuncia querela sporta nell’immediatezza dei fatti e antecedentemente all’adozione dell’ordinanza di rimozione”.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, dalla testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri, all'epoca dei fatti vice-comandante della Stazione CC di Chianche, era risultato provato che era stato comunicato al Comune che l’attuale ricorrente aveva presentato denuncia-querela contro la ditta Edil Castello, ritenendo quest’ultima responsabile del riversamento dei rifiuti nel suo terreno.

2. I primi tre motivi – che, in quanto censurano la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità della Provincia di Avellino, sono qui trattati congiuntamente – vanno disattesi. 2.1. La Corte territoriale ha così motivato l’esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità della Provincia di Avellino in ordine all’evento dannoso lamentato dall’originario attore: Le deduzioni svolte in diritto, in ordine alla responsabilità della Provincia per non aver rimosso i rifiuti dal ciglio della strada sono, difatti, apodittiche e non censurano specificatamente il capo della sentenza col quale il Tribunale ha escluso che l’obbligo di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione si estenda alla rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi lungo il bordo della strada.

Del resto, la pronuncia del Tribunale è conforme alla consolidata giurisprudenza sul punto, ivi inclusa la sentenza del Tar Campania, richiamata proprio dall’appellante, con la quale è stato escluso l’obbligo dell’ente proprietario di provvedere alla pulizia di rifiuti solidi abusivamente depositati nelle vicinanze dell’area stradale (TAR Campania 13.02.2012). Le argomentazioni in fatto della difesa appellante, in una con l’esame dell’istruttoria di primo grado impongono, in ogni caso, la conferma del capo della sentenza. Va rilevato che, già in punto di allegazione, la condotta addebitata all’ente non consente di individuare alcuna responsabilità a titolo di dolo o colpa, essendosi limitato l’originario attore a dedurre che durante le operazioni di pulizia della neve i rifiuti “rovinavano ulteriormente” nel fondo Di Giovanni.

E’, quindi, evidente, che gli incaricati della Provincia, i quali operavano, come, tra l’altro, riferito proprio dal teste Saccone, con “pala meccanica”, si sono limitati a rimuovere la neve dal piano stradale e non hanno, con consapevolezza e volontà, gettato alcun rifiuto nel fondo del Di Giovanni, vieppiù tenuto conto che i pochi rifiuti, come si vedrà oltre, che potevano trovarsi sul ciglio stradale, erano certamente completamente ricoperti dalla neve giacché, come notorio, la nevicata dell’anno 2012, definita “storica” dai media, comportò accumuli in Campania tra i 70 cm e i 2 mt, così come in altre regioni italiane che hanno sofferto blocchi e, addirittura, chiusure stradali.La rovina di ulteriori rifiuti nel fondo, parte dei quali erano accumulati proprio al margine della scarpata, va addebitata agli eventi atmosferici e non certo a una condotta volontaria dell’ente.

Inoltre, l’attento esame dell’istruttoria porta a ritenere l’assoluta estraneità ai fatti dedotti in giudizio, come reiteratamente sostenuto in entrambi i gradi di giudizio, della Provincia. Come correttamente affermato dalla Provincia, dall’Ordinanza sindacale del 3 agosto 2008, che richiama la nota della Stazione dei Carabinieri del 31 luglio 2007 e il sopralluogo del Responsabile dell’area tecnica del 2 agosto 2007, emerge che i predetti rifiuti, sia urbani che speciali, si trovavano su area di proprietà del Di Giovanni. Tanto è confermato dalla documentazione fotografica in atti, prodotta dal Di Giovanni (allegati 16 e 17 fascicolo di parte), dalla quale si evince che i rifiuti si trovavano, all’epoca dei fatti, ben oltre il ciglio della strada e al fuori dell’area asfaltata, definita in atti come “banchina di sosta”.

Anche i rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri in data 11 febbraio 2008, in epoca evidentemente successiva poiché il cumulo appare più basso, mostrano unicamente, al margine della piccola rientranza asfaltata, rifiuti di tipo urbano, quali, ad esempio, cartone, ragionevolmente trasportati da eventi atmosferici. Nella denuncia sporta in data 11 luglio 2007, infine, il Di Giovanni risulta aver rappresentato che i rifiuti erano stati riversati all’interno del proprio fondo, circostanza questa confermata dalla teste Coviello, la quale ha espressamente riferito di aver visto il camion della Edil Castello, precisando che “…gli operai si sono accostati col camion alla scarpata ed hanno riversato i rifiuti nel precipizio -scarpata del Di Giovanni”.Manca, quindi, in radice, la prova del coinvolgimento, a qualsiasi titolo, della Provincia, rispetto ai fatti di causa come dedotti ed emersi nel corso dell’istruttoria 2.2.

Tale essendo l’iter motivazionale della sentenza impugnata: il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha escluso la responsabilità della Provincia ad esito di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità; il secondo motivo è infondato, atteso che, contrariamene a quanto ritenuto dal ricorrente, la corte territoriale ha fatto corretto richiamo al “fatto notorio”; il terzo motivo è inammissibile in quanto, da un lato, la deposizione testimoniale è elemento istruttorio che, per consolidata giurisprudenza, non integra il fatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ed il ricorrente inammissibilmente sollecita un nuovo esame del merito, dall’altro, evoca una responsabilità ex art.2043 c.c. del Comune limitandosi ad invocare l’applicazione di tale norma all’esito della valutazione della prova testimoniale che si assume omessa; va peraltro precisato che, secondo l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., ex multis, Cass. n. 16056 del 02/08/2016)..

3. Anche i motivi dal quarto all’ottavo – che, in quanto censurano la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la responsabilità del Comune di Chianche, sono qui trattati congiuntamente –vanno disattesi. 3.1. La Corte territoriale, come il giudice di primo grado, ha escluso qualsivoglia forma di responsabilità in capo all’ente comunale, ma sulla base di una diversa motivazione. Invero, il giudice di primo grado aveva affermato l’illegittimità e/o illiceità dell’ordinanza-ingiunzione del 3 agosto 2007, emessa dal Comune di Chianche per la violazione dell’art. 14 D.lgs 22/97 (in quanto la contestazione deve avvenire a titolo di dolo o colpa a carico del proprietario del fondo dove sono stati sversati i rifiuti e, nella fattispecie, non era stato neanche adottato il corretto procedimento amministrativo dall’Ente comunale al fine di verificare la sussistenza del suddetto elemento soggettivo), ma non aveva ritenuto responsabile il Comune poiché il Di Giovanni avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dinnanzi al Tar, in tal modo evitando l’apertura di procedimento penale a suo carico.

La Corte territoriale, invece - dopo aver precisato che il Di Giovanni indubbiamente non è stato “ad alcun titolo” responsabile del riversamento dei rifiuti nel proprio fondo (come risultato in sede penale e come risultato dalla sentenza del giudice civile di primo grado, con statuizione che non è stata impugnata da nessuna controparte) - ha confermato l’esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all’ente comunale in ordine all’evento dannoso lamentato dall’originario attore, ma sulla base della seguentediversa motivazione.

Il comportamento colpevole, addebitato al Comune dalla difesa del Di Giovanni, è duplice: aver emesso un’ordinanza contingibile e urgente in violazione del procedimento amministrativo, che prevede, invece, la comunicazione di avvio del procedimento stesso e, tanto, nella consapevolezza che il presunto responsabile avesse, invece, sporto denuncia indicando l’autore dell’illecito. Per un primo profilo non può affermarsi che l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco il 3 agosto 2007 fosse illegittima. Difatti, ai sensi dell’art. 3, II comma, Legge Regione Campania 13/1985, “Il sindaco (ndr in materia di sanità e ambiente) emana, altresì, le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico delle leggi comunali e provinciali”, provvedimento, in concreto, sufficientemente motivato, con espresso riferimento all’art. 192, III comma, D.

L.vo 152/2006, che pone in capo al proprietario responsabile - a titolo di dolo o colpa - l’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti, nonché all’urgenza di rimuovere i rifiuti, sia urbani che speciali, che non consentiva di dare preliminare avviso di avvio del procedimento; conteneva, inoltre, chiaro avvertimento che l’inadempimento del provvedimento costituiva reato punibile ai sensi dell’art. 225 del richiamato D L.vo, l’indicazione del responsabile del procedimento, in persona dell’Arch. Giovanna Gubitosi, l’avviso che avverso il provvedimento poteva essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg dalla notificazione.

Quanto alla competenza e alla forma, l’atto era, quindi, legittimo, come, del resto, confermato a contrario dalla consolidata giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto annullabili le ordinanze sindacali contingibili e urgenti in materia ambientale solo laddove fosse trascorso dai fatti un consistente lasso di tempo che non consentiva di far ritenere, salvo eventi con carattere di novità, effettivamente sussistenti situazioni di pericolo e urgenza, principio non applicabile alla fattispecie per cui è processo, vista la rapidità, rispetto alo sversamento dei rifiuti, con la quale i Comune ne ha ordinato la rimozione.

Il profilo di colpa addebitato al Comune, il quale avrebbe emanato il provvedimento nella consapevolezza che il Di Giovanni non era responsabile, giusta la denuncia querela sporta nell’immediatezza dei fatti e antecedentemente all’adozione dell’ordinanza di rimozione, come accennato, non ha trovato piena prova nel corso dell’istruttoria. Il Comune di Chianche, costituitosi nel primo grado di giudizio, come da comparsa contenuta nel fascicolo d’ufficio, ha, difatti, dedotto, che il provvedimento era stato doverosamente emanato a seguito della segnalazione dei Carabinieri del 30 luglio 2007, versata in atti, nella quale il Di Giovanni veniva indicato come soggetto che avrebbe dovuto essere destinatario dell’ordinanza.

La segnalazione dei Carabinieri menzionata non è in atti, giusta la contumacia del Comune di Chianche e, quindi, l’assenza del fascicolo di parte dell’ente né essa è stata prodotta dalla difesa appellante. Nessuna indicazione, circa la consapevolezza da parte dei soggetti deputati all’adozione dell’atto dell’esistenza di una denuncia da parte del Di Giovanni, che avrebbe consentito al Comune una diversa valutazione dei fatti, può trarsi dalla testimonianza del M.llo Panella, che, in parte, sconta l’estrema genericità con la quale è stato formulato il capitolo di prova: vero è che “allorché veniva inviata la nota … in data 31/07/2007 … si comunicava che il Sig.

Di Giovanni Domenico aveva presentato denuncia-querela contro la Edil Castello srl ...”, alla quale il teste ha risposto “Confermo la circostanza... a seguito della denuncia -querela del Di Giovanni siamo intervenuti per un sopralluogo e successivamente abbiamo dato comunicazione al Comune chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi perché parte dei rifiuti erano sul ciglio della strada”. A domanda del difensore del Comune di confermare il contenuto del rapporto del 30 luglio 2007, allegato 5 della produzione del Comune di Chianche, il militare rispondeva “confermo il rapporto che mi viene esibito e che è a mia firma”.

E’, pertanto, evidente che non vi è alcuna certezza che nel rapporto del 30 luglio 2007 i Carabinieri effettivamente comunicarono formalmente al Comune, circa l’esistenza della denuncia del Di Giovanni, il quale indicava la Edil Castello quale unico responsabile del riversamento abusivo dei rifiuti, non conoscendosene il preciso contenuto e, anzi, proprio l’avvenuta articolazione della prova testimoniale sul punto (della quale non vi sarebbe stata necessità ove la circostanza fosse emersa chiaramente dalla relazione dei Carabinieri), nonché il fatto che il documento sia stato prodotto dal Comune di Chianche il quale ha, altresì, chiesto al teste di confermarne il contenuto, militano in senso contrario.

La mera conferma della generica avvenuta comunicazione “al Comune” (senza neanche l’individuazione del soggetto al quale sarebbe stata effettuata) che il Di Giovanni aveva sporto denuncia, non è da sola sufficiente a condurre a un giudizio di responsabilità del Comune a titolo di colpa, senza tacer del fatto che il Di Giovanni è rimasto del tutto inerte a seguito della notifica, non avendo egli neanche invitato il Comune a revocare l’ordinanza in esercizio del potere di autotutela, prestandovi, in tal modo, totale acquiescenza. La censura va, quindi, respinta .

In definitiva, mentre il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del comune sulla base della ritenuta illegittimità dell’ordinanza comunale, la corte territoriale ha confermato il giudizio di esclusione di responsabilità, non essendo stato provato in capo al comune il fatto doloso o colposo, che,in tesi difensiva, sarebbe stato la fonte di detta responsabilità (aquiliana). 3.2. Tale essendo l’itermotivazionale della sentenza impugnata, il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non si fa carico di precisare e testualmente riportare nel mezzo in scrutinio né la parte della sentenza del giudice di primo grado, sulla quale si sarebbe formato il giudicato implicito,e neppure riporta per intero il contenuto dell’ordinanza comunale, denunciata come illegittima; il quinto motivo è infondato, atteso che , contrariamene a quanto ritenuto dal ricorrente, la corte territoriale, in virtù del principio iura novit curia , era libera di individuare il riferimento normativo applicabile alla specie, anche se la denunciata legge regionale non era stata richiamata nella ordinanza comunale (il cui contenuto, si ribadisce, non è stato riportato, con conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo); parimenti da disattendere è il sesto motivo, in quanto la corte territoriale, che ben avrebbe potuto disapplicare l’ordinanza qualora l’avesse ritenuta illegittima, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto legittima l’ordinanza (il cui contenuto, si ribadisce, non è stato riportato, con conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo), disattendendo la corrispondente statuizione contenuta nella sentenza del giudice di primo grado; il settimo motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha escluso la responsabilità del Comune ad esito di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità e, d’altra parte, il ricorrente deduce una non contestazione, senza indicare da quali “fonti”la stessa discenderebbe (Cass. n. 12840 del 22/05/2017;

Cass. n. 20637 del 13/10/2016); l’ottavo motivo, infine, oltre a sollecitare inammissibilmente questa Corte ad un nuovo esame nel merito, è , comunque, infondato, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione della corte non è per nulla apparente e neppure contraddittoria.

4. Al rigetto del ricorsonon consegue alcuna condanna in punto di spese, non avendo le parti intimat e svolto attività difensiva in questa sede, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20