Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 15774/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15774/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15774/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10579/2022 R.G. proposto da : FIORE LORENA, elettivamente rappresentata e difesa d a ll’avvocato CASALI MICHELE (CSLMHL72E13D211I), c on domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ROSSETTI MARCO, CONDOMINIO FIORE, CARDINALI MAURO, -intimati - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021. R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15774/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FIORE LORENA, elettivamente rappresentata e difesa d a ll’avvocato CASALI MICHELE (CSLMHL72E13D211I), c on domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ROSSETTI MARCO, CONDOMINIO FIORE, CARDINALI MAURO, -intimati - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021. R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive opposizione titolo di rigetto dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo trasferimento privo d'oggetto tempestività dell'inoltro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10579/2022 R.G. proposto da : FIORE LORENA, elettivamente rappresentata e difesa d a ll’avvocato CASALI MICHELE (CSLMHL72E13D211I), c on domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ROSSETTI MARCO, CONDOMINIO FIORE, CARDINALI MAURO, -intimati - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021. R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

Rilevato che Lorena Fiore impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza, in unico grado di merito, n. 1239 del 12/10/2021 del Tribunale di Ancona, che ha dichiara to inammissibile , in quanto tardiva, l’opposizione formale , basata su asserite numerose irregolarità del procedimento di vendita, del la Fiore , proposta il 19/05/2020, al decreto di trasferimento dell’immobile venduto in sede esecutiva,notificato il 25/02/2020; Mauro Cardinali, Marco Rossetti, il Condominio Fiore e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; all’adunanza camerale del 29/05/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;

Considerato che il ricorso non è stato notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che, pertanto, non risulta essere stata portata a conoscenza della lite in sede di legittimità; la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti potenzialmente interessate a contraddire comporta che non possa essere assunta un’utile decisione e, pertanto,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo e deve essere disposta la notificazione del ricorso, a cura della parte ricorrente, Lorena Fiore, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con assegnazione di termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza pe provvedere all’incombentesuddetto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.;

R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle p.q. m. la Corte ordina a l la ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia dele Entrate Riscossione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di ca