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Ordinanza Interlocutoria — n. 15773/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to First President for referral to Grand Chamber on Italian jurisdiction over insurance claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15773/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the First President for a decision on referring the matter to the Grand Chamber. The appellants argued that Italian courts lacked jurisdiction over their third-party damage claims and that German law should apply regarding the insurer's liability. The Court declined to rule on the merits, noting the specific procedural question regarding jurisdictional scope requires Grand Chamber interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation remits cases involving jurisdictional questions requiring Grand Chamber interpretation when the lower court's decision on jurisdictional scope is contested and the specific statutory derogation conditions are unclear.

Parole chiave

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Italian jurisdiction insurance claims Grand Chamber referral third party damage procedural remand litisconsortium necessary jurisdictional scope danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 6 Reg. Roma I
Hanno premesso che, ai sensi dell’art. 6 n.
Art. 138 BGB
91 e 92 CPC e degli artt.24 e 111 Cost.in combinazione con l’Art. 138 del Codice Civile Tedesco (inviolabilità del diritto di difesa, giusto processo, giusta durata e divieto di mentire in giudizio), con sanzione di nullità della sentenza .
Art. 91, 92 c.p.c.
art. 374 cod. proc. civ
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Testo completo

anza interlocutoria. Questione di giurisdizione per causa su polizza assicurativa accessoria a mutuo. Ad. CC22 maggio 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 481/2021 R.G. proposto da: NDRECA MARINELLA, nonché NTS EUROPE srl,nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentati e difes i dall ’ avvocato CARRIERO GERARDO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro SV SPARKASSENVERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AKTIEN- GESELLSCHAFT, in persona del rappresentante in atti indicato , rappresentata e difesa dagli avvocat i GLANDARELLI FRANCO, GRIGOLLI STEPHAN, MANCINI FULVIO ROCCO, MANCINI GIUSEPPE, presso l’indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- KREISSPARKASSE TUEBINGEN, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati AGSTNER PETER e CARPIGO IVAN, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei qualiè domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 166/2020 depositata il 04/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTO E DIRITTO 1.Nel 2011 Cosimo Piccinni e Nestor Piccinni contraevano con la società Kreissparkasse Tubingen (di seguito, per brevità, la società KSK) un mutuo, con annessa polizza assicurativa danni da incendio con la società SV Sparkassen Versicherung Gebaudeversicherung (di seguito, per brevità, la società SV), per l’acquisto della palazzina denominata "Apotheke", sita in Hechingen, Repubblica Federale Tedesca. Nel febbraio 2012 tale palazzina, di circa 1500 mq, sede operativa della società NTS Europe, andava distrutta in seguito ad un incendio, come pure andavano distrutti beni e strumenti di proprietà di tale società.

2. Nel 2014, al fine di ottenere la liquidazione del sinistro, Nestor Piccinni, in qualità di assicurato, firmatario del contratto di acquisto della palazzina, chiedeva al Tribunale di Terni un decreto ingiuntivo europeo, contro la società assicurativa SV,per un importo di 806.000 euro, oltre interessi. Il Tribunale, riconosciuta la giurisdizione italiana, emetteva il richiesto decreto ingiuntivo, che diveniva definitivo, in quanto opposto tardivamente dalla compagnia assicuratrice SV, ma non veniva mai adempiuto da quest’ultima, né mai veniva portato in compensazione legale da parte della società KSK erogatrice del mutuo, che iniziava delle azioni esecutive nei confronti dei Piccinni, sottoponendo a pignoramento tre loro immobili.Piccinni Cosimo, Piccinni Nestor (figlio di Cosimo) e Ndreca Marinella (nuora di Cosimo e moglie di Nestor), nonché la loro società NTS Europe convenivano in giudizio anche la banca-assicuratore KSK presso il Tribunale di Terni, chiedendo accertarsi la giurisdizione italiana.

Le due società convenute, nel costituirsi, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestavano in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto. In particolare, la KSL,fin dal suo primo atto difensivo , dichiarava di non essere società assicurativa e di non rappresentare la società assicurativa SV. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 336/2017 , negava la giurisdizione italiana nei confronti delle due società convenute, come pure negava la risarcibilità dei danni a Ndreca Marinella (moglie di Nestor Piccinini) ed alla società NTS Europe (di cui i Piccinini erano soci), che erano intervenuti nellalite.

A seguito di impugnazione, la Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 166/2020 riconosceva la giurisdizione italiana per le domande proposte dai Piccinni , ma confermava il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le domande proposte dai terzi danneggiati (Ndreca Marinella e società NTS).

3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso detti terzi danneggiati, articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 n.2 ed 8 n 2 del Regolamento di Bruxelles e degli Artt. 105,106 CPC in relazione all’art 360 n.1 e 3 CPC . Hanno premesso che, ai sensi dell’art. 6 n. 2 del Regolamento di Bruxelles (Reg UE n 1215/2012), Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale , mentre, ai sensi dell’art. 8 n.2 dello stesso Regolamento L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell’assicurazione . Hanno sostenuto che, alla luce della suddetta normativa, la giurisdizione italiana avrebbe dovuto essere affermata anche per le domande risarcitorie da essi formulate, quali terzi danneggiati dall’incendio. Hanno dedotto che essi, in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva (dal lato passivo), ai sensi degli artt. 105 e 106 cod. proc. civ., avevano la facoltà di intervenire e di prendere posizione nella lite principale contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni diretti dell’incendio nonché dei danni riflessi dovuti all’inadempimento contrattuale (pienamente tutelati dall’ordinamento tedesco).

Hanno aggiunto che nel diritto tedesco il mezzo principale per interrompere la prescrizione è proprio l’intervento litisconsortile, da essi attuato nel giudizio di merito. In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte territoriale ha errato: da un lato, perché ha applicato il diritto tedesco ai due assicurati Piccinni, mentre non ha applicato il diritto tedesco ad essi ricorrenti, danneggiati di riflesso, pur trattandosi della medesima situazione; e, dall’altro, perché ha ignorato che, applicando il diritto tedesco, si avrebbe avuto un litisconsorzio necessario con diritto di intervento da parte dei terzi danneggiati di riflesso dall’inadempimento assicurativo. 3.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato: Violazione e/o falsa applicazione dell’Art 6 del Regolamento Roma I in relazione all’Art. 360 CPC nella parte in cui la corte territoriale ha applicato a Nestor Piccinni e a Cosimo Piccinni la legge tedesca, e, in particolare, l’Art 61 VVG della legge contrattuale tedesca (responsabilità da contatto sociale qualificata in ambito assicurativa, in tedesco semplicemente “ Beratungsvertrag ” o “ contratto di consulenza”), mentre ha affermato il loro difetto di legittimazione attiva per i danni riflessi, che essi avevano subito a causa del ritardo nell’adempimento, così non applicando nei loro confronti il diritto tedesco.

Hanno ribadito che nel diritto tedesco il mezzo principale per interrompere la prescrizione è proprio l’intervento litisconsortile, da essi attuato nel giudizio di merito. 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 CPC e degli artt.24 e 111 Cost.in combinazione con l’Art. 138 del Codice Civile Tedesco (inviolabilità del diritto di difesa, giusto processo, giusta durata e divieto di mentire in giudizio), con sanzione di nullità della sentenza . Hanno sottolineato che KSK (broker assicurativo iscritto alla camera di commercio come rappresentante assicurativo) ha dichiarato di non essere una società assicurativa e di non rappresentare l’assicuratore SV, ma, poiché detta dichiarata circostanza è falsa, ha violato le denunciate disposizioni del codice civile tedesco.

Hanno osservato che, per il diritto tedesco, la sanzione per il mendacio è la nullità assoluta di qualsiasi sentenza in cui sia stato utilizzato ii mendacio, mentre nel caso di specie le società convenute hanno addirittura ottenuto il favore della compensazione delle spese processuali con i Piccinni ed il favore della vittoria delle spese nei loro confronti.

4. Hanno resistito con distinti controricorsi sia la società KSK che la società SV.

5. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre i Difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato entrambi memorie con le quali hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive ragioni.6. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi 60 giorni.

7. Il ricorso va rimesso alla Prima Presidente della Corte per le proprie determinazioni in ordine alla trasmissione alle Sezioni Unite di questa Corte, affinché si pronuncino sulla questione proposta dai ricorrenti, che chiedono dichiararsi nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice italiano anche per le domande risarcitorie da essi formulate, quali terzi danneggiati dall’incendio: e non operando, in difetto di risoluzione negli esatti termini della relativa questione da parte delle Sezioni Unite, la deroga alla riserva a quelle della cognizione di essa, prevista dall’art. 374 cod. proc. civ.. P.Q. M. La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente della Corte per le proprie determinazioni