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Ordinanza Interlocutoria — n. 15772/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15772/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15772/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022R.G. proposto da CLARA TADDEI, nella qualità di TRUSTEE DEL TRUST RITA, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Maria Cojutti, con domicili o digitale giovanni-maria.cojutti@avvocatiudine.it -ricorrente - contro PAOLO TILATTI, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Coluccia, con domicilio digitale salvatore.coluccia@avvocatiudine.it -controricorrente - e contro SPECIAL GARDANT S.P.A., quale mandataria di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., rappresentata e difeso dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 86 cod. proc. civ, art. 162 cod. proc. civ, art. 492 cod. proc. civ, art. 148 c.p, art. 617 cod. proc. civ, art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 15772/2024 — snciv · Corte di Cassazione: − l a menzionata «Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale», adottata a L’Aja il 15 novembre 1965 e ratificata con la Legge 6/2/1981, n. 42, all’art. 6 prevede: «L’Autorità centrale dello Stato richiesto … redige un’attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Con- venzione. L’attestazione dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione dichiarazione di esecutività competenza in materia di trust rottura del rapporto fiduciario dichiarazione di nullità revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 86 cod. proc. civ
Marco Ripa, con domicilio digitale marco.ripa@ordineavvocatipadova.it -controricorrente - e contro SALVATORE SAGLIOCCA, in proprio ex art. 86 cod.
art. 162 cod. proc. civ
art. 492 cod. proc. civ
civ.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento – contenente l’ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ.
art. 148 c.p
art. 617 cod. proc. civ
− poiché quest ’ ultimo è litisconsorte necessario dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
(e, peraltro, già parte del grado di merito, ben- ché contumace), ai sensi dell’art. 331 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022R.G. proposto da CLARA TADDEI, nella qualità di TRUSTEE DEL TRUST RITA, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Maria Cojutti, con domicili o digitale giovanni-maria.cojutti@avvocatiudine.it -ricorrente - contro PAOLO TILATTI, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Coluccia, con domicilio digitale salvatore.coluccia@avvocatiudine.it -controricorrente - e contro SPECIAL GARDANT S.P.A., quale mandataria di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., rappresentata e difeso dall’avv.

Marco Ripa, con domicilio digitale marco.ripa@ordineavvocatipadova.it -controricorrente - e contro SALVATORE SAGLIOCCA, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio digitale salvatore.sagliocca@avvocatiudine.it - contro ricorrente e ricorrente incidentale - e contro ILARIO BIDUT, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bortolussi, con domicilio digitale paolo.bortolussi@avvocatipordenone.it -controricorrente - e nei confronti di VALTER MASSARUTTO CONDOMINIO CORTE DEL POZZO ANGELO PASCON AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE ANGELO VALVASON IMMOBILIARE TARIS S.R.L.

PIERLUIGI FRANCESCON -intimati - avverso la sentenza n. 133 dell’8/2/2022del Tribunale di Udine ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2024dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : − c on provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l’espropriazione forzata promossa da Paolo Tilatti e – senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l’ordinanza di vendita) – ordinava la rinnovazione (ex art. 162 cod. proc. civ.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento – contenente l’ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ. e notificato al «sig.

Bidut Ilario, Trustee del Trust Rita» e al «Trust Rita … in persona del Trustee sig. Ilario Bidut» –era poi stato trascritto nei RR.II. con nota del 21/12/2016 indicante (alla Sezione C -Soggetti) «Contro Trust Rita» e (al quadro D - Ulteriori informazioni) «Trustee: Bidut Ilario …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente»; − a vverso la menzionata ordinanza – pronunciata anche nei confronti di Clara Taddei, quale trustee del Trust Rita – il creditore procedente proponeva opposizione exart. 617 cod. proc. civ.; − s u istanza del creditore (intervenuto nell’espropriazione immobiliare) Salvatore Sagliocca, veniva chiamato in causa Ilario Bidut, già trustee del Trust Rita sino al 2017 e poi sostituito da Clara Taddei;

− c on la sentenza n. 133 dell’8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell’opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l’ordinanza del giudice dell’esecuzione; − a vverso la predetta sentenza Clara Taddei, nella qualità di trustee del Trust Rita, proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; Paolo Tilatti resisteva con controricorso; col proprio controricorso, la Special Gardant S.p.A., quale mandataria diAmco - Asset Management Company S.p.A., avente causa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (creditrice intervenuta nell’esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo; con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, Salvatore Sagliocca domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese; rispetto a quest’ultimaimpugnazione depositava controricorso Ilario Bidut;− non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Valter Massarutto, Condominio Corte del Pozzo, Angelo Pascon, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Angelo Valvason, Immobiliare Taris S.r.l., Pierluigi Francescon;

− a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − si deve preliminarmente rilevare l’invalidità della notifica diretta a Pierluigi Francescon, residente nel Principato di Monaco, paese che ha aderito alla Convenzione de L ’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all’estero degli atti giudiziari, designando come auto- rità centrale la Direzione dei Servizi Giudiziari (Direction des Services Judiciaires) del Palazzo di Giustizia e oppone ndosi al ricorso a proce- dure alternative quali i canali diplomatici e consolari o la notificazione diretta tramite posta;

− l a menzionata «Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale», adottata a L’Aja il 15 novembre 1965 e ratificata con la Legge 6/2/1981, n. 42, all’art. 6 prevede: «L’Autorità centrale dello Stato richiesto … redige un’attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Con- venzione. L’attestazione dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato.

… L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.»; − l’odierna ricorrente ha notificato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità a Pierluigi Francescon, residente nel Principato di Monaco, avvalendosi della predetta Convenzione, ma, per quanto emerge dal fascicolo, dopo avere trasmesso (in data 23/3/2022) il ricorso alla Di- rection des Services Judiciairese, cioè, all’autorità centrale dello Stato monegasco (della circostanza è agli atti prova documentale), non è stato prodotto il modello allegato alla citata Convenzione e previsto dall’art. 6 e, id estl’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto che dà atto dell’esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l’atto è stato consegnato;

− s econdo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015, Rv. 637209-01, la predetta «attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall’art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedi- mento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nul- lità, ma l’inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto.»; − ad avviso del Collegio, il richiamato orientamento (che ravvisa l’inesistenza della notificazione) dev’essere ribadito anche alla luce della decisione di Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01, che, nell’identificare gli «elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», include il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della no- tificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, per- tanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione me- ramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»:difatti, applicando il principio alla fattispecie de qua, la mancanza dell’attesta- zione non impedisce soltanto di conoscere l’esito finale della notifica- zione, ma persino di sapere se la stessa è stata quantomeno tentata dall’autorità centrale del Principato;− conseguentemente va dichiarata inesistente la notificazione a Pierluigi Francescon;

− poiché quest ’ ultimo è litisconsorte necessario dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (e, peraltro, già parte del grado di merito, ben- ché contumace), ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei suoi confronti deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio come in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivi ottemperanza e deposito della re- lativa prova; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Pierluigi Francesconentro il termine perentorio di ses-