Decreto — n. 15758/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15758/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore dell e controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/06/2024.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4248/2023 R.G. proposto da : BIFFARELLA PATRIZIA, CUBEDDU BATTISTINA, BAGELLA CARLA, CALABRESE MASSIMO, CAO ANDREA, DIANA GIOVANNI, IACCARINO MICHELE, LANZA MARIA RITA, DALLA NORA SONIA, DEMONTIS STEFANIA, LENZI ROBERTO, DAL CERE' MONICA, RIPA CHIARA, RINALDI MARIO, PENSA MARTA, ORLANDO MICHELE, SENSALES GRAZIANA, PUGLIATTI MAURA, SENIS ROBERTO, TORCIVIA RICCARDO, TORRIGLIA DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3964/2021depositata il 03/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore dell e controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/06/2024.