Italian Court dismisses special training resident compensation claims for delayed EU directive implementation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the collective lawsuits filed by medical residents seeking compensation for delayed implementation of EU directives. Plaintiffs argued that the government failed to timely establish special training programs, causing them financial harm, while the Council of Ministers contended that the necessary legislative framework was already in place. The court rejected the claims, ruling that the plaintiffs could not prove a direct causal link between the alleged delay and their specific damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.c.; Art. 289 T.U. 1990: The court established that claims for damages based on the delayed implementation of EU directives require proof of a direct causal link between the administrative delay and the specific financial loss suffered by the claimant.
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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29517/22proposto da: da -) AGAPE DANIELA, AGNES SALVATORE, AIRAGHI ANNAMARIA, ALESSANDRINO LUIGIA, ALOE SPIRITI MARIA ANTONIETTA, ALTAMURA SAVERIO GABRIELE, AMATO ARIANNA, ANGELINI ROMEO, ARAGIUSTO GIUSEPPE, ARCANA' CATERINA, ATHANASIOU MARIE, AZZARONE VINCENZA, AZZOLLINI MATTEO, BACCHI MIRKA, BACCI ANTONELLA, BALBO MARIA CELESTE, BARBARA LEONARDO, BARBARO SERGIO, BATTAGLINO DOMENICO, BATTAIN ANNA MARIA, BENEDETTI FABRIZIO, BENEDETTO CINZIA, BERNARDO ENRICO, BERTANZA CRISTINA, BERTI VINCENZO, BIANCHI STEFANO, BIGNAMI FRANCO, BONAVOLONTA' ALBERTO, BORRACCIA FRANCESCO, BOSONE GIUSEPPE, BRACCI MARCO, BRACCO GIANLUCA, BRESCHI CARLA, BRIGANTE CLAUDIO, MALNATI MICHELE, MALNATI MARTINA LUNA, MALNATI MIRIANA STELLA, CALAMO SPECCHIA FRANCESCO PAOLO, CALAMONERI JASMIN ANNA, CALAMONERI MIRIAM, CANALE PAROLA NOVELLA, CANAVERO GIAMPIERO, CANNISTRACI MARGHERITA, CANOCCHI ALESSANDRO, CAPALDO BRUNELLA, CAPONE ANTONIO, CAPOZZA GIUSEPPINA, CAPUANO CARLO, CARDONA ANNA MARIA, CAREGNATO ROBERTO, CAROLI EUGENIO, CARUSO GABRIELLA, CASTELLANO PAOLO, CECCARELLI MAURIZIO, CECCATO MARIA Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.BERNARDA, CECCHETTI RICCARDO, CENNI PATRIZIA, CENTONZE ANNA, CHIANELLI MARCO, CHIANURA ANGELA, CHIANURA CIRO, CICCHETTI ALFONSINA, CINQUE PAOLA MARIA PIERA, CIUFFO MARIA TERESA, COLANTUONI ENRICO, COLELLA GIUSEPPE, COMELATO CARLA, RIGO LUDOVICA, RIGO PIETRO, RIGO GIACOMO, RIGO SOFIA, COMITE ALESSANDRO, COMPIERCO FRANCESCO, CONTE CARMINE ANTONIO, CONTEMORI LORI, CORNELIO EMMA, COSSU SALVATORE, D'ADAMO ARTURO, DALL'OLMO CATERINA, DALLA PIETRA GIANFRANCO, DAPAS FRANCESCO, DE ANGELI DANIELE, DE ANGELIS ANTONIO, DE ANGELIS CARLO, DE ANGELIS CLAUDIO GIOVANNI, DE ANTONELLIS FRANCESCO ANTONIO, DE FABRITIIS PAOLO, DE FILIPPIS ELENA, DE LUCA BOSSO VANNA, DE MARCO LOREDANA, DE SIMONE RAFFAELE, DE VITA VINCENZO, DEGLI ALESSANDRINI ANNA, DEL MONACO LEVINO, DELLA MARTA MARIA ELISA, DELLE VEDOVE GIANFRANCO, DELMONTE ORAZIO, DEPLANO LUCIANA, DI BARTOLOMEO MAURO, DI MAGGIO FLORIANA, DI MAIO MASSIMO, DI PETTA GILBERTO, DI RENZO FRANCA, DI STEFANO ROBERTO, DORIA ROSALBA, DRUDI ELISABETTA, ESKENAZI ANTONELLA, ESPOSITO GIOVANNI, FABBRI RITA, FARINA FABIO, FEDERICO RAFFAELE, FEDRIZZI LUCIA, FELIZIANI ALESSANDRO, FERILLI EZIO, CHIODI ANDREA, CHIODI MARTA, FONTANA MARIA GRAZIA, FORESTIERE GIOVANNI, FOTINO ANGELO, FRONGILLO PLINIO VINCENZO, GALASSI ALFREDO, GALLO GIACOMO, GARDINAZZI ANGELO, GIANDOSO GIULIANA, GIORDANO GIOVANNI ENRICO, GIORICO LAURA, GOBBI EMANUELE, GOLIA BRUNO, GONNELLI STEFANO, GORI AMERIGO, GRESSANI NADIA, GRIFFERO RITA, GRIGNANI ANNA CHIARA, GRISERI GUIDO, IANNINI SEBASTIANO, LAMBERTINI LORENA, LAPEDOTA ELIO, LAVIOLA FRANCESCO, LOMEO ALBERTO, LUCIANI NICOLA, PELLEGRINI MARTINA, PELLEGRINI DARIO, ARIOLO MASSIMILIANO, ARIOLO DANIELE, TERRANA ADRIANA, ARCORACI VINCENZO, D'AMELIO RENZO, FORNARO EMIDIO POMPEO, tutti domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato Marco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) ANASTASIA ANTONIO , ANNUNZIATA NICOLA , AZZAROLI GIOVANNI, BONIVENTO ANNA, BORGESE ROMOLO, BRANDO MARIA, CABIZZOSU GIOVANNA, CAPPIELLO MARIANNA , CAUTERUCCI O (o CAUTERUCCI) LUISA GIANNA, COLARUSSO DIODORO , CONGESTRI ’ NICOLINO MARIO, CORRADINI CRISTINA, CURRO’ DOMENICA , DE ANGELIS SALVATORE, DIOTALLEVI ORAZIO , FELICETTI CARLO ANTONIO, FIORENZA MAURIZIO , FRACCAROLI GIAMPAOLO FEDERICO, GALOTTO MARIO , GIANNATTASIO CESARE FRANCO , GRISPO DAMIANO, JOHN ANNA NANCY, KALIVA ANTONIA , KERIM SIMONETTA, LA ROSA ELVIRA, LIO ROBERTO, LO CAMPO MARCO , LUCHETTI MICHELE MARIA, MARCELLI MARCO , MATRISCIANO FRANCESCO, MORINI ANNALISA , NOVENTA VANIA , PASSERA GIACOMO LUIGI, ROSSO VICTOR , SAJEVA MARIA ROSARIA , SALMERI GIANFRANCO, SENIA FRANCESCA , STELLA MARCO , TABANELLI SIMONA MARIA, TRIFILO’ DANIELA, VASAPOLLO PIERO, tutti domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti - nonché da -) POLIMENI NADJA ANNAMARIA, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato Umberto Ferrari ; -ricorrente - nonché da -) FIORE MASSIMO, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Marco Siviero ; -ricorrente - nonché da -) LA CAGNINA BARTOLOMEO, LABELLARTE MARIO, LAI GUSTAVO RICCARDO, LANGELLA DANIELE, LANNUTTI QUINTINO, LARINISANDRA, LIGRESTI PIERA ANGELA MARIA, LOBEFALO LUCIO, LOMBARDO DONATUCCIO, LOMBARDO SALVATORE ANGELO, LOMBARDOZZI RODOLFO, LONGO GIOVANNI CARLO PIO, LOTTI PAOLO, LUCENTE CAMILLO IVAN, LUCI ROCCO ANTONIO, LUISI MARIA LUISA ELIANA, LUONGO PASQUALINO, LUPIA ANTONIO, MANNUCCI ACHILLE CLAUDIO, MANTUANO ROSALBINO, MARINI ALESSANDRO, MARTUFI ANNA, MARZOCCA EMANUELE, MASPERI PATRIZIA, MEDICI CLAUDIO, MELANDRI MIRNA, MELE ANTONIA, MENICANTI RICCARDO, MERLO DANIELA, MINA ALESSANDRO, MINICHINO ANNA MARIA, MONTAGNOLI GIANPIERO, MORATTI ENRICO, MORELLI ANDREA, MORELLI TIZIANA LUISA, MORTOLA DANIELE, NARCISI ROSSANA, PALMAGHINI MORENO, PASTERIS EMILIANA, PATTI FRANCESCO, PENNA ANTONIO, PERLANGELI FRANCO WLADIMIRO, PIANCASTELLI GERMANA, PICCININO RENATA, PIERUCCI PIERFRANCESCO, PISCHEDDA MAURO, PIZZUTELLI CATERINA, POGGESI LUCIA, POLIMENO FRANCESCO, PRAVATA' GABRIELLA, PREBILIC RODOLFO, PROVENZANO PASQUALE, PUTIGNANO ANTONIO, REFFOSCO LAURA, REGNONI MACERA MAURO, RICCIARDI BIAGIO RICCARDO, RIJILLO MARIA GRAZIA, ROBERTO GUIDO, ROBORTELLA EGIDIA MARIA LUISA, ROLLO VITO, ROMEO GIUSEPPE, PASTERIS EMILIANA, RONCO CHIARA, RONCO FRANCESCA, RONCORONI CLAUDIO, ROSSI GIORGIO CLAUDIO PIERO, ROSSI GIULIANA, ROTA CARMINE, SACCHETTI FLORIANA, MARZULLO ALESSANDRO, SAMMARTINO GENNARO, SANTANGELO LUCIANA, SAVINO ANDREA, SCARCELLA MARIA, SCHINTU MARIA GRAZIA, SCIMONE GIUSEPPE, SERRANO SILVANA, SETTEMBRE LETIZIA, SEVERINI DANIELE, SIMONELLI MARZIO, SINDONI DONATELLA, SODANO ROSANNA, SORA ATTILIO TIZIANO, SPAGNOLO PANTALEO MARIO, SPAGNUOLO ANNA, SPAZZINI MARIA DONATA, STORINO PASQUALE, SUSCA VITA GRAZIA, TABORCHI MARCO, TADDEO FULVIO, TAMI MARCELLO, TARANTINO NICOLO' GIOVANNI, TEDESCHI DANIELA, TEDESCO GIOVANNI, TEGANI EDOARDO, TENERELLI GIUSEPPE VITO, TERZISILVIA, TOMASELLO ANTONINO, TOSO ANNA, TUFANO ONOFRIO MARCELLO, VAVALLE GIOVANNI BATTISTA, VECCHIONE NINO, VENTURA ADRIANO, VIRDONE ROBERTO, VISANI CLAUDIO, VISCO ROSANNA, VOCATURO GIUSEPPE, ZACUTTI ANDREA, ZAMBUTO ALFREDO, ZEDDA MARIA ANTONIETTA, ZITO GIOVANNI BATTISTA, domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato Marco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) NATALE DOMENICO, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela ; -ricorrente - nonché da -) CONCILIO ALESSIA, CONCILIO GENNARO, CONCILIO UMBERTO , MARIA MAGNONI NATALIA ( tutti quali eredi di CONCILIO PASQUALE) , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato Carmela Trotta; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 25 ottobre 2022 n. 6674 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2011 Carmine Iaccarino ed altri centonovanta quattro attori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Nel giudizio intervennero volontariamente altri duecentoottantotto medici, allegando i medesimi fatti già esposti dagli attori e chiedendo anch’essi la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno per i fatti sopra descritti.
2. Con sentenza n. 4915 del 2015 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’intervento e rigettò le altre domande: parte perché prescritte, parte perché ritenute infondate. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 25.10.2022 n. 6674 la Corte d’appello di Roma: -) dichiaròammissibile l’intervento; -) dichiarò prescritto il diritto tanto degli attori, quanto degli intervenuti; -) ritenne che l’Avvocatura dello Stato, allorché nella prima udienza di trattazione dichiarò di “riportarsi agli scritti difensivi”, implicitamente estese l’eccezione di prescrizione anche al gruppo degli intervenuti.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per c assazione con sette separati ricorsi proposti da:1) Daniela Agape ed altri (ricorso notificato il 28.12.2022, fondato su un motivo; d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Agape”);
2) Antonio Anastasia ed altri (ricorso notificato il 28.12.2022, fondato su sei motivi; d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Anastasia”));
3) Nadja Annamaria Polimeni (ricorso notificato il 28.12.2022, fondato su due motivi);
4) Massimo Fiore (ricorso notificato il 29.12.2022, fondato su un motivo);
5) Bartolomeo La Cagnina ed altri (ricorso notificato il 29.12.2022, fondato su due motivi; d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo La Cagnina”);
6) Domenico Natale (ricorso notificato il 29.12.2022, fondato su un motivo;
7) Alessia Concilio ed altri (ricorso notificato il 30.12.2022, fondato su due motivi.
5. La difesa erariale ha resistito a ciascuno dei suddetti ricorsicon separato controricorso. Gli avvocati Ferrari, Tortorella e Siviero hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso del “gruppo Agape”(avv. Tortorella). I ricorrenti di questo gruppo in primo grado assunsero la veste di attori. Il loro diritto fu dichiarato prescritto, e con l’unico motivo di ricorso censuranoil giudizio di accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024;
Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).
2. Il ricorso del “gruppo Anastasia” (avv. Amoruso). Dalla lettura integrale del ricorso - non certo un esempio di chiarezza: ad es., i ricorrenti vengono definiti “appellanti” a p. 6 - si comprende che i ricorrenti di questo gruppo in primo grado ebbero vesti processuali differenti. 2.1. Un primo sottogruppo ( FELICETTI CARLO ANTONIO , FIORENZA MAURIZIO, GIANNATTASIO CESARE FRANCO, GRISPO DAMIANO, LA ROSA ELVIRA, LIO ROBERTO, LUCHETTI MICHELE MARIA , MARCELLI MARCO , MATRISCIANO FRANCESCO, NOVENTA VANIA, PASSERA GIACOMO LUIGI, SAJEVA MARIA ROSARIA , SALMERI GIANFRANCO , SENIA FRANCESCA , STELLA MARCO, TABANELLI SIMONA MARIA , VASAPOLLO PIERO ) è composto da soggetti che in primo grado assunsero la veste di attori. 2.2.
Un secondo sottogruppo (ANASTASIA ANTONIO, ANNUNZIATA NICOLA, AZZAROLI GIOVANNI, BONIVENTO ANNA, BORGESE ROMOLO DARIO, BRANDO MARIA CARMELA, CABIZZOSU GIOVANNA, CAPPIELLO MARIANNA, CAUTERUCCIO LUISA GIANNA, COLARUSSO DIODORO, CONGESTRI NICOLINO, CORRADINI CRISTINA, CURRÒ DOMENICA, DE ANGELIS SALVATORE, DIOTALLEVI ORAZIO, FRACCAROLI GIAMPAOLO, GALOTTO MARIO, JOHN ANNA NANCY, KALIVA ANTONIA, KERIM SIMONETTA, LO CAMPO MARCO, MORINI ANNALISA, ROSSO VICTOR TRIFILÒ DANIELA) è composto da soggetti che i n primo grado assunsero la veste di interventori volontari. 2.3.
La difesa dei ricorrenti, nell’illustrazione dei motivi, non indica espressamente quali debbano intendersi riferiti al primo sottogruppo, e quali al secondo. Ritiene tuttavia il Collegio che tale tecnica scrittoria - certo non commendevole - non comporti di per sé l’inammissibilità del ricorso, dal momento che i fugaci accenni contenuti alle pp. 8 e 11 del ricorso consentono di riferire il primo motivo al sottogruppo degli interventori, i restanti motivi al sottogruppo degli attori. 2.4. Col primo motivo quelli tra i ricorrenti che in primo grado assunsero la veste di interventori prospettano la violazione dell’art. 345 c.p.c..
Formulano una tesi così sintetizzabile:
a) in primo grado la difesa erariale sollevò l’eccezione di prescrizione nella comparsa di costituzione e risposta: e dunque dopo la notifica della citazione, ma primache nel giudizio intervenissero gli odierni ricorrenti;
b) la suddetta eccezione non fu reiterata nei confronti degli intervenuti;
c) ergo, la prescrizione dei diritti vantati dagli intervenuti non poteva più essere eccepita in appello. 2.5.Il motivo è fondato. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato, in identica fattispecie processuale, che:
a) la dichiarazione di “riportarsi agli scritti difensivi” non vale ad estendere l’eccezione di prescrizione agli intervenuti(Sez. 3 - , Ordinanza n. 32720 del 24/11/2023);
b) il convenuto, contro il quale venga proposta una ulteriore domanda da parte di un terzo intervenuto volontariamente, può esercitare il proprio diritto di difesa vuoi sfruttando il termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. ( se l’intervento dovesse avvenire prima del maturare delle preclusioni assertive); vuoi chiedendo al giudice la fissazione d’un termine a difesa (che non può esserglinegato) ai sensi dell’art. 153 c.p.c.. Tale rimedio tuttavia deve essere richiesto dalla parte interessata, per l’ovvia ragione che non potrebbe il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione della necessità o dell’opportunità di beneficiare d’un termine a difesa (Sez. 3- , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024, Rv. 670086 - 01).
Tuttavia nel caso di specie la difesa erariale non risulta essersi avvalsa né dell’una, né dell’altra facoltà. Si aggiunga che la pretesa della difesa erariale di riferire l’originaria eccezione proposta contro gli attori agli intervenienti con il solo “riportarsi agli scritti difensivi”, pur apprezzata secondo il principio di lealtà processuale e prima ancora secondo il principio regolatore della validità degli atti processuali, cioè quello della idoneità al raggiungimento dello scopo, risulta priva di fondamento per l’assorbente ragione che nell’atto di proposizione delle domande con l’intervento bene avrebbero gli interventori avere fatto riferimento ad atti interruttivi e comunque ad altri ragioni .
E’ palese che tale eventualità rende il “riportarsi agli scritti difensivi” un’attività difensiva intrinsecamente inidonea a svolgere critica rispetto all’atto degli interventori. 2.6. I motivi dal terzo al quinto censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999, e per quanto detto debbono intendersi riferiti ai ricorrenti che in primo grado assunsero la veste di attori. Tali motivi sono tutti inammissibili ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Cortegià ricordato al § 1.1. 2.7.
Il sesto motivo prospetta la violazione dell’art. 92 c.p.c.. Sostiene che tale norma sarebbe stata violataperché il loro appello fu accolto sul punto dell’ammissibilità dell’intervento, sicché vi era soccombenza reciproca. 2.8. Con riferimento ai ricorrenti indicati al § 2.1 il motivo resta assorbito.Con riferimento ai restanti ricorrenti di questo gruppo il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello correttamente applicato il principiovictus victori di cui all’art. 91 c.p.c..
3. il ricorso Polimeni (avv. Ferrari). Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo. Sostiene che la Corte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto da lei azionato, senza considerareche la prescrizione era stata interrotta con atto di costituzione in mora spedito alla Presidenza del consiglio e da questa ricevuto il 13.3.2009. 3.1. Va premesso che la questione dell’interruzione della prescrizione , sebbene non prospettata con l’atto d’appello, è ammissibile. Nadja Annamaria Polimeni infatti intervenne volontariamente nel giudizio di primo grado, ma come già detto la sua domanda non fu esaminata nel merito perché l’intervento fu ritenuto inammissibile.
La questione della prescrizione e della sua interruzione, pertanto, in primo grado rimase assorbita. Sicché, essendo stata esaminata per la prima volta in appello, legittimamente in questa sede può essere prospettato l’errore nella soluzione di essa. 3.2. Nel merito il motivo è fondato. La ricorrente ha prodotto la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., e il documento allegato sub 4 alla suddetta memoria, che inequivocabilmente è una costituzione in mora. 3.3. Il secondo motivo, col quale si censura l’individuazione da parte del giudice di merito dell’exordium praescriptionis alla data del 27.10.1999 resta assorbito.
4. Il ricorso di Massimo Fiore (avv. Siviero).Con l’unico motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella partein cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già esposte al precedente § 1.1.
5. Il ricorso del “gruppo Lacagnina”(avv. Tortorella) . I ricorrenti di questo gruppo nel primo grado intervennero volontariamente. Il loro intervento fu dichiarato inammissibile dal Tribunale. La Corte d’appello invece, ritenuto ammissibile l’intervento e fondato il relativo motivo di gravame, ha rigettato la domanda nel merito, ritenendo prescritto anche il loro diritto. Questa statuizione è impugnata dai ricorrenti sostenendo che, in mancanza di una espressa formulazione di tale eccezione anche nei confronti degli intervenuti, essa doveva ritenersi invalidamente formulata, e la Corte d’appello non avrebbe potuto esaminarla. 5.1. Il motivo è fondato per le medesime ragioni già esposte al precedent e § 2.5. 5.2. Il secondo motivo è subordinato al primo ed investe la dichiarazione di prescrizione del diritto. Esso resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
6. Il ricorso di Domenico Natale (avv. Taglialatela). Con l’unico motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella partein cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già esposte al § 1.1.
8. Il ricorso di Alessia Concilio ed altri (avv. Trotta). Col primo motivo i ricorrenti (tutti eredi di Pasquale Concilio) censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999.Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già esposte al § 1.1. 8.1. Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie si sarebbero dovute ritenere sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarele spese di lite. 8.2.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., condannando alle spese la parte soccombente; né la decisione di non compensare le spese è sindacabilein sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi). In ognicaso non sussistevano ragioni né gravi, né eccezionali, dal momento che quando fu proposto l’appello (2015) questa Corte già da quattro anni veniva (inutilmente, a quanto pare) ripetendo i princìpi applicati dalla sentenza impugnata. 7.Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato. 7.1.
Le spese dei ricorrenti vittoriosi (il “gruppo La Cagnina”; i ricorrenti del “gruppo Anastasia” che in primo grado assunsero la veste di interventori, indicati al § 2.2; Nadja Polimeni) saranno liquidate dal giudice di rinvio. 7.2. I ricorrenti del “gruppo Agape ” (148 ricorrenti) vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore medio di euro 4.305 (tenuto conto che al presidente ricorso, introdotto nel 2022, s’applica la tariffa introdotta dal d.m. 147/22);-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti dal 2° al 10°, e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 30°, e così complessivamentedel 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 24.538,5, oltre accessori di legge. 7.3. I ricorrenti del “gruppo Anastasia” che in primo grado assunsero la veste di attori (17 ricorrenti, ovvero FELICETTI CARLO ANTONIO, FIORENZA MAURIZIO, GIANNATTASIO CESARE FRANCO, GRISPO DAMIANO, LA ROSA ELVIRA, LIO ROBERTO, LUCHETTI MICHELE MARIA , MARCELLI MARCO , MATRISCIANO FRANCESCO, NOVENTA VANIA, PASSERA GIACOMO LUIGI, SAJEVA MARIA ROSARIA, SALMERI GIANFRANCO, SENIA FRANCESCA , STELLA MARCO, TABANELLI SIMONA MARIA , VASAPOLLO PIERO ) vanno condannati alle spese, liquidate in base ai criteri di cui sopra, ma ponendo a base del calcolo il parametro minimo di euro 2.153, in ragione del minor numero di ricorrenti.
Il totale ascende ad euro 9.473,2. 7.4. Massimo Fiore e Domenico Natale vanno condannati ciascuno al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio della somma di euro 2.153. 7.5. I quattro eredi di Pasquale Concilio vanno condannati in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio della somma di euro 2.153. P.q.m. (a) accoglie il primo motivo del ricorso proposto da ANASTASIA ANTONIO, ANNUNZIATA NICOLA, AZZAROLI GIOVANNI, BONIVENTO ANNA, BORGESE ROMOLO DARIO, BRANDO MARIA CARMELA, CABIZZOSU GIOVANNA, CAPPIELLO MARIANNA, CAUTERUCCIO LUISA GIANNA, COLARUSSO DIODORO, CONGESTRI NICOLINO, CORRADINI CRISTINA, CURRÒ DOMENICA, DE ANGELIS SALVATORE, DIOTALLEVI ORAZIO, FRACCAROLI GIAMPAOLO, GALOTTO MARIO, JOHN ANNA NANCY, KALIVA ANTONIA, KERIM SIMONETTA, LO CAMPO MARCO, MORINI ANNALISA, ROSSO VICTOR TRIFILÒ DANIELA, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (b) accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal “gruppo Lacagnina”, come in epigrafe indicato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (c) accoglie il primo motivo del ricorso proposto da Nadja Anna Maria Polimeni; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (d) rigetta i restanti ricorsi; (e) condanna i ricorrenti del “gruppo Agape”, come in epigrafe indicato, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 24.538,5, oltre spese prenotate a debito; (f) condanna FELICETTI CARLO ANTONIO , FIORENZA MAURIZIO , GIANNATTASIO CESARE FRANCO, GRISPO DAMIANO, LA ROSA ELVIRA, LIO ROBERTO, LUCHETTI MICHELE MARIA, MARCELLI MARCO , MATRISCIANO FRANCESCO, NOVENTA VANIA, PASSERA GIACOMO LUIGI, SAJEVA MARIA ROSARIA, SALMERI GIANFRANCO, SENIA FRANCESCA , STELLA MARCO , TABANELLI SIMONA MARIA, VASAPOLLO PIERO, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.473,2, oltre spese prenotate a debito; (g) condanna Massimo Fiore alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.153, oltre spese prenotate a debito;(h) condanna Domenico Natale alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.153, oltre spese prenotate a debito; (i) condanna CONCILIO ALESSIA, CONCILIO GENNARO, CONCILIO UMBERTO, MARIA MAGNONI NATALIA, in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.153, oltre spese prenotate a debito; (l) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti indicati alle precedenti lettere (e), (f), (g), (h), (i) , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto