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Ordinanza — n. 15625/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court already declared claims unadmissible, depriving parties of interest to contest merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15625/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already ruled that the plaintiffs' claims were unadmissible, thereby stripping the court of the power to judge the merits. The plaintiffs argued the trial court failed to evaluate specific regulations and documents regarding the regional authority's role, but the court noted this argument was directed at the merits of a claim that had already been dismissed. Since the lower court's decision on inadmissibility removed the parties' interest in contesting the substantive outcome, the Cassation court held the appeal lacked standing to challenge the judgment on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; When a lower court declares a claim inadmissible and thereby loses the power to judge the merits, the losing party loses the interest to appeal the substantive decision, making any subsequent appeal on the merits inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal loss of interest to appeal deprivation of potestas iudicandi merits of the case unadmissible claim responsabilità per danni da acqua trattamento dell'acqua distribuzione idrica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
5, c.p.c., “Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
art. 1218 c.c
3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469
Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 19/12/2017, n. 30393
Cass., Sez. II, 4/01/2017, n. 101
30393; Cass., Sez. II, 4/01/2017, n. 101).
Cass., sez. Un., sent. 01/02/2021, n. 2155
(così Cass., sez. Un., sent. 01/02/2021, n. 2155; conformi Cass., sez.
Cass., sez. Un, sent. 20/02/2007, n. 3840
2155; conformi Cass., sez. Un, sent. 20/02/2007, n. 3840;.Cass., sez.
Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27288
3840;.Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27288; Cass., sez.
Cass., sez. I, ord.16/06/2020, n. 11675
27288; Cass., sez. I, ord.16/06/2020, n. 11675;Cass., sez.
Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004
11675;Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004.
Cass., sez. III, sent. 05/07/2007, n. 15234
Cass., sez. III, sent. 05/07/2007, n. 15234).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12340/2022 R.G. proposto da : TALETE S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Livio Andronico n. 25, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE (CF: DPTGPP75M29H501N),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA N.27 AVVOCATURA DELL’ENTE, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CF:CTLTZN69S55F839D), che larappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro BERNARDINI MAURO, GREGORI DANIELA, CLENER VERA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE FIUME N. 74/B, presso lo studio dell’avvocato PISTILLI MASSIMO (CF:PSTMSM65P02M082V) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATINI RICCARDO (CF:CTNRCR73B13H501B) - C ontroricorrenti - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VITERBO n. 1239/2021 depositata il03/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Mauro Bernardini, Vera Clener e Daniela Gregori convennero dinnanzi il Giudice di Pace di Viterbo la società Talete s.p.a., partecipata dalla Provincia di Montefiascone e dai relativi Comuni, quale gestore del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) nello stesso Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo, onde conseguirne la condanna- accertato ne l’inadempimento contrattuale in merito alla somministrazione di acqua non potabile e non adatta ai consumi domestici, perché contenente valori di arsenico e/o fluoruri superiori alle norme vigenti-, al risarcimento del danno nella misura di euro 800,00 (quale costo della fornitura di un anno di acqua potabile) per ciascuno dei sei ricorrenti.

Chieseroaltresì di condanare la Talete s.p.a. al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., in via equitativa, nella misura di euro 300,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, gli attori chiesero di accertare e dichiarare, sempre per il predetto inadempimento e quale effetto della actio quanti minoris, che essi avevano diritto a corrispondere il solo 50% del canone relattivo alla fornitura di acqua potabile per i periodi di non potabilità e divieto di consumo umano dell’acqua erogata, e,per l’effetto, di condannare Talete s.p.a. alla restituzione del 50% dei canoni già versati dai ricorrenti per i periodi di non potabilità dell’acqua a far data dal1°/01/2013 indicata nella misura di euro 350,00 per totali euro 1.650,00 per ciascuno ricorrente.

2. Costituendosi in giudizio, la Talete s.p.a. sollevò due eccezioni pregiudiziali: di difetto di giurisdizione dell’adito giudice e di carenza di propria legittimazione passiva. Contestò nel merito la domanda attorea e formulò istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Autorità di Ambito Lazio Nord, quale ente effettivamente competente all’adozione di misure di adeguamento e depurazione dell’acqua, nonché della Regione Lazio, per conseguirne condanna solidale a manlevare e garantire essa convenuta di ogni eventuale conseguenza dannosa dovesse eventualmente derivarle in relazione ai fatti di causa.

3. A seguito dell ’ autorizzazione , l ’ Autorità di Ambito ATO n. 1 e la Regione Lazio si costituirono in giudizio, eccependo entrambe la loro carenza di legittimazione passiva. Nello specifico, la Regione Lazio sollevò preliminare eccezione di carenza in capo a sé di legittimazione passiva in tema di organizzazione e gestione dei Servizi Idrici Integrati, assumendo di aver compiutamente esercitato tutte le attività di propria competenza, contemplate dalla vigente normativa di riferimento e di essere del tutto estranea al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, di fornitura dell’acqua. La Regione eccepì altresì il difetto di giurisdizione del g iudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

4. Con sentenza n. 67/2015 il Giudice di Pace di Viterbo accolse parzialmente la domanda degli originari attori, accertando l’inadempimento contrattuale della Talete s.p.a., e condannandola al risarcimento del danno a favore degli attori, quantificato in euro 600,00 per ciascun utente, e accolse la domanda di manleva proposta dalla Talete, condannando la Regione Lazio a tenere indenne la Talete delle predette somme.

5. Avverso la predetta sentenza la Regione Lazio propose appello ribadendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

6. Si costituirono nel giudizio di appello Mauro Bernardini, Vera Clener e Daniela Gregori contestando il ritenuto difetto di giurisdizione del G.O.

7. Si costituì l ’ Autorità di Ambito ATO n. 1, resistendo all ’ appello.

8. Si costituì altresì Talete s .p.a. , chiedendo il rigetto dell ’ appello anche incidentale; nel corso del giudizio rinunciò alla domanda nei confronti dell’Autorità di Ambito ATO n. 1, la quale accettò la rinuncia.

9. Con sentenza n. 242/2017, depositata in data 10/03/2017, il Tribunale di Viterbo dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo, nulla decidendo nel merito e compensando le spese di lite.

10. Mauro Bernardini, Vera Clener e Daniela Gregori proposero ricorso in Cassazione, chiedendo la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo con un unico motivo di ricorso relativo alla erronea statuizione circa la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario.

11. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 33209/2018, depositata in data 21/12/2018, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario con rinvio al Tribunale di Viterbo in persona di diverso giudicante.

12. I Sigg.ri Bernardini, Clener e Gregori riassunsero la causa innanzi al Tribunale di Viterbo.

13. Anche la Regione Lazio riassunse il giudizio chiedendo di accertare e dichiarare: (i) in via principale, l’eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio, non sussistendo nei confronti della medesima condizioni e presupposti di condanna alla manleva in favore dell’appellata Talete spa per i motivi esposti in narrativa, e, per l’effetto, di riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato alla manleva la Regione Lazio in favore della Talete s.p.a.; (ii) in via subordinata,la violazione da parte del giudice a quo dei precetti normativi di cui agli artt. 113, c. 2 c.p.c. e 1226 c.c., e per l’effetto riformare la sentenza appellata rigettando le richieste attoree perché infondate in fatto e in diritto come meglio specificato in narrativa; (iii) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio.

14. Riuniti i predetti giudizi dal Tribunale di Viterbo con il numero di ruolo generale 780/2019, si costituì la Talete s.p.a., chiedendo il rigetto di entrambe gli appelli, riportandosi alle precedenti conclusioni svolte dinanzi al Tribunale.

15. Con sentenza n. 1239/2021, depositata in data 3/11/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Viterbo: (i) ha preso atto della rinuncia alla domanda avanzata da Talete S.p.a. nei confronti dell’Autorità d’Ambito ATO n. 1-Lazio Nord-Viterbo, dichiarandone l’estromissione dal giudizio; (ii) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 67/15, e in accoglimento dell ’ appello principale promosso da Regione Lazio, confermando quanto al resto la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di manleva avanzata da Talete s.p.a. nei confronti della Regione Lazio e per l’effetto, quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio tra Talete s .p.a. e Regione Lazio, ha condannato Talete s .p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di Regione Lazio; (iii) ha rigettato l’appello incidentale promosso da Mauro Bernardini, Vera Clener e Daniela Gregori nei confronti di Talete s.p.a., prendendo atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance; (iv) ha condannato gli appellanti incidentali, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del giudizio, nonché del precedente giudizio di appello, in favore di Talete s.p.a.; (v) ha condannato Talete s.p.a. a rifondere a Regione Lazio le spese del giudizio, nonché del precedente giudizio di appello; (vi) ha condannato la Talete s.p.a. e la Regione Lazio, in solido, a rifondere agli attori, appellanti incidentali, le spese del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

16. Avverso la predetta sentenza la società Talete S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Regione Lazio e Mauro Bernardini, Vera Clener e Daniela Gregori resistono con separati controricorsi.

17. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Errata statuizione in tema di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del G.O. rispetto alla domanda di manleva (impropria) spiegata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 1 c.p.c.”, contestando la sentenza di secondo grado nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario in merito alla domanda di manleva formulata dalla Talete s.p.a. nei confronti della Regione Lazio.

2. Il motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi che è, in ottemperanza alla statuizione di legittimità sulla giurisdizione del G.O., nel senso della giurisdizione di quest’ultimo.

3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.”, sostenendo che la Regione Lazio si è ingerita nel servizio idrico, come previsto dallanormativa, gestendo gli appalti per la realizzazione degli impianti di dearsenificazione ed attraverso le appaltatrici la fase di potabilizzazione.

La ricorrente censura l’operato del Tribunale di Viterbo per violazione degli articoli 141 e ss. del TU Ambiente (D.lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.lgs. 31/2001, della O.P.C.M. 3921/2011. Insiste inoltre nel denunciare che il Tribunale (come anche il Giudice di Pace) ha erroneamente applicato la normativa sulla qualità dell’acqua. Lamenta violazione di legge in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c., chiedendo alla Corte di esaminare il difetto di motivazione: “Quindi, la sentenza de qua, risulta sprovvista di ogni e qualsivoglia ragionamento logico-giuridico sul punto relativo alla normativa di riferimento”(così a p. 23 del ricorso).

4. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Sostiene la ricorrente che, sulla scorta di quanto sopra rilevato,e ad esso connesso, va rilevato come la sentenza impugnata risulti viziata anche sotto un ulteriore profilo. A detta della ricorrente, tutto quanto rilevato nei precedenti motivi ha infatti impedito al Tribunale di Viterbo di valutare in concreto la rilevanza di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, qual’è la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’Ente Regionale (nel suo complesso).

5. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili. 5.1 Il Tribunale ha rilevato l ’ inammissibilità della domanda per essere stata formulata genericamente, non essendo stato indicato il titolo della manleva; trattasi di ratio decidendi non impugnata, per cui la censura relativa al profilo della responsabilità della Regione è priva di decisività. 5.2 I due motivi sono inammissibili anche perché, una volta dichiarata l’inammissibilità della domanda, il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, per cui non poteva decidere il merito, o comunque rilevare il difetto di legittimazione passiva, e laricorrente è priva di interesse ad impugnare in ordine al merito della controversia impropriamente inserito nella decisione. 5.3 Qualora infatti, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi in ordine al merito della questione, abbia ugualmente proceduto all’esame della stessa, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnarle (cfr.

Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. III, 19/ 12/2017, n. 30393; Cass., Sez. II, 4/01/2017, n. 101). (così Cass., sez. Un., sent. 01/02/2021, n. 2155; conformi Cass., sez. Un, sent. 20/02/2007, n. 3840;.Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27288; Cass., sez. I, ord.16/06/2020, n. 11675;Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004. Cass., sez. III, sent. 05/07/2007, n. 15234). Il ricorrente doveva perciò impugnare la statuizione di inammissibilità e non lo ha fatto.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, Regione Lazio, da un lato, e Mauro Bernardini, Vera Clener e Daniela Gregori, dall’altro lato. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della