Ordinanza — n. 15538/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMinistero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 settembre 2021 n. 6172; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 96 c.p, art. 360 bis c.p, art. 92 c.p, art. 91 c.p, art. 1226 c.c; Ordinanza — n. 15538/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti con due separati ricorsi: uno proposto da Ballatore ed altri (notificato il 22.3.2022), fondato su quattro motivi ; l’altro proposto da Aldini ed altri (notificato il 23.3.2023), fondato su un motivoed illustrato da memoria. La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri hanno resistito con controricorsoe chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ricorso Ballatore ed altri. Il primo motivo prospetta il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione ed è manifestamente infondato.
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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 8586/22proposto da: da -) BALLATORE TOMMASO, BELLORA ALDO, BUSNELLI MAURO MASSIMO, CIABATTI ALDO, COLOMBO ROBERTO, DENARO GIUSEPPE, GALIOTO SALVATORE, GESSAROLI MASSIMILIANO, tutti domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato Carlo Amoruso; -ricorrenti - nonché da -) ALDINI FAUSTO, ALTAMONTE MARESA, ANACLERIO BRIGIDA, ACCETTURA IVANA, ACCETTURA SIMONA, ACCETTURA CLAUDIA, ANANIA GABRIELE, ARAGONA PIETRO, ARCAINI LUISA, ARENA VINCENZO, BADOCCHI SILVIA, BAGLIONI SERGIO, BAJARDI DANIELE, BARBA VITO, BARBARA MICHELE, BARBI ANDREA, BERDELLINI ENRICO, BARTOLINI ALESSANDRO, BASSO GIANLUCA, BACHERE MICHELINA, BECHI GIOVANNI, BEIKIRCHER ALEXANDER, BELLINI ANTONELLA, BELOTTI ANTONIO, BENEDETTI CARLO, BERTONI STIFFELIO, BIAGIOTTI SANDRO, BIANCHERI PATRIZIA, BIANCHI ANTONIO GIULIO, BIFULCO FRANCO, BONFIGLIO LUCA, BORRINI BIANCA MARIA, BORRUSO LEONARDO, BOSATRA MARIA GRAZIA, BOTTA AMODIO, BRANCHINI SANDRO, BRINCHI ATTILIO, BRUNATTI MAGDA, BRUSCHI GIOIA, BULLETTI STEFANIA, Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.BUSCAROLI LEANA, BUSETTI JOHANN, CACCIA PAOLO, FERRARI ANNA MARIA, FILOSA ANTONIO, FINELLI FRANCESCO, FIORENTINI ALESSANDRA, CALVI VALERIA ILIA, CAMILLO ANGELO, CAPASSO LUCIO, CAPATTI LEONE, FONTANA PAOLO, CAPONE AURO, FONTE GIUSEPPE, CARCIONE ANTONIO, CARETTO VINCENZA, FONTICOLI LAURA ANNAMARIA, FORLANI GIANFILIPPO, CARIOTI BRUNA, FRAONE NADIA, CARRARA DANIELA, FRIGERIO ALFONSO, FUSCO VINCENZO, CASSOTTA LORENZO ANTONIO, GAFFURI MAURIZIO, CAVARRA MARIO, GALETTI SILVIA, GAMBINI GIUSEPPE, CELLERINI ADRIANA, GARCIA BRUNO, GASPERINI MARIANGELA, GATTA GIORDANO, GAZO ANTONIETTA, CESARIO FLORIA, CHIOATTO PAOLO, GENOVESE ELEONORA, GERARDI GERARDO, CHIODINI STEFANO, GIARDINA GIORGIO, CICCHITTI GIANCARLO SILVESTRO, CIPOLLINI FRANCO, GIARRATANA VIRGINIO, GIAVARINA DAVIDE, COCCHI ENRICO, GIORDANO GIUSEPPE, COCOMAZZI PIO, GODANO ADRIANA, GRANDI GIUSEPPE VIRGINIO, GRASSO ROBERTO, GUIDI ANGELA, IANNONI GIOVANNI, LA SALVIA ROCCO, LANZA CARMELA, IZZO ANTONIO, IZZO CIRO, LARIA GIUSEPPE, LENZO GIOVANNI, LOMBARDI MARIO, LOSCO RAFFAELE, LUPO FABIO, RECCHIONI CRISTINA, COLIMBERTI DOMENICO, COLLI CRISTINA, CONFORTI FABIO, CONTARINI LELLO, CONTI CARLO, CONTI STEFANO, COPPOLA ANTONIO, COSCHIERA PAOLO, COSSI ROBERTO MAURO MARCELLO, COSTA FABIO, COVANI UGO, CRISTARELLA LUCIANO, CUTULI VENERA, D'AGOSTINO MASSIMO ADRIANO ANTONELLO, D'ERRICO ANTONIO EMILIO, DATTOLO MARIANO, DAVID PIERO GIUSEPPE, DE FRANCESCO ANTONIO, D GIROLAMO GIANFRANCO, DELL'ACQUA EDOARDA, DELL'ORTI MASSIMO, DELLA ROVERE FRANCESCO, DENARO ANTONIO, DENICOLO' FABIO, DI GIULIO CAMILLO, DI MONDA GIOVANNI, EGGER TASSILO, FACCHIN ENZO, FACCI ENZO UBUALDO, FAGGIANO POMPILIO, FAILLACE MICHELE, FATTORE DOMENICO, FAZIO GIAMPIETRO, FERRANTI FABIO, FERRANTI FABIO, FERRARA GIOVANNI, FERRARA MARIO, FERRARI ANNAMARIA, FILOSA ANTONIO, FINELLI FRANCESCO, FIORENTINIALESSANDRA (quale erede di CASAGRANDE MASSIMO ), FONTANA PAOLO, FONTE GIUSEPPE, FONTICOLI LAURA ANNAMARIA, FORLANI GIANFILIPPO, FRAONE NADIA, FRIGERIO ALFONSO, FUSCO VINCENZO, GAFFURI MAURIZIO, GALETTI SILVIA, GAMBINI GIUSEPPE, GARCIA BRUNO , GASPERINI MARIANGELA , GATTA GIORDANO, GAZO ANTONIETTA , GENOVESE ELEONORA , GERARDI GERARDO, GIARDINA GIORGIO , GIARRATANA V IRGINIO, GIAVARINA DAVIDE, GIORDANO GIUSEPPE , GODANO ADRIANA , GRANDI GIUSEPPE VIRGINIO, GRASSO ROBERTO , GUIDI ANGELA , IANNONI GIOVANNI, LA SALVIA ROCCO , LAN Z A CARMELA, IZZO ANTONIO, IZZO CIRO(gli ultimi tre quali eredi di IZZO NUNZIO ) , LARIA GIUSEPPE, LENZO GIOVANNI, LOMBARDI MARIO, LOSCO RAFFAELE, LUPO FABIO, RECCHIONI CRISTINA (quale erede di DI STEFANO DOMENICA), tutti domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesidall'avvocato Marco Tortorella ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 settembre 2021 n. 6172; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza 24572 del 2018 il Tribunale di Roma dichiarò prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 23.9.2021 n. 6172 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti con due separati ricorsi: uno proposto da Ballatore ed altri (notificato il 22.3.2022), fondato su quattro motivi ; l’altro proposto da Aldini ed altri (notificato il 23.3.2023), fondato su un motivoed illustrato da memoria. La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri hanno resistito con controricorsoe chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ricorso Ballatore ed altri. Il primo motivo prospetta il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione ed è manifestamente infondato.
La motivazione della sentenza è ben chiara nell’affermare che il diritto vantato dagli appellanti cadde in prescrizione il 27.10.2009, mentre il giudizio fu iniziato nel 2014.2. Il secondo motivo censura il giudizio di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ed è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”(così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024;
Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).
3. Il terzo motivo non contiene alcuna censura avverso la sentenza impugnata, ma discorre inutilmentedelle domande rimaste assorbite.
4. Col quarto motivo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che in altre occasioni analoghe le Corte d’appello di Roma aveva compensato le spese, nonostante l’esistenza “d’un diverso orientamento favorevole agli specializzandi”.4.1. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di non compensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui f u proposto l’appello non vi era nessuna “ oscillazione giurisprudenziale” nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorreva badare ex art. 654 ord. giud.
Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delle direttive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal 27.10.1999 questa Corte lo stabilì, a Sezioni Unite, nel 2011, ovvero otto anni prima dell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito da allora in poi. Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente, tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazione giurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avverso una sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte, senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione. 4.2.
Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. il motivo è del pari inammissibile, posto che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Né i ricorrenti prospettano alcuna violazionedel d.m. 55/14.
5. Ricorso Aldinied altri. L’unico motivo di ricorso investe la statuizione di accoglimento dell’eccezionedi prescrizione ed è infondato per i motivi già esposti al § 2.
6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è manifestamente fondatacon riferimento ad ambedue i ricorsi. Come accennato, al momento della proposizione del giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni, nella sua massima espressione (le Sezioni Unite) veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.Non sarà superfluo aggiungere che i due difensori degli odierni ricorrenti, al momento in cui proposero i rispettivi ricorsi, erano già risultati soccombenti in ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi: l’uno (avv.
Marco Tortorella) in ben quarantacinque casi; l’altro (avv. Carlo Amoruso) in ben dieci casi. Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. nella somma di euro 6.000 per ciascun gruppo di ricorrenti. 7.Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato. 7.1. I ricorrenti principali (gruppo “Ballatore” ed all.) vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti.
Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore medio di euro 4.100 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22): -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%).
Il totale ascende dunque ad euro 7.380. 6.2. I ricorrenti successivi (gruppo “Aldini” ed all.) vanno anch’essi condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate in base ai criteri appena indicati, applicati come segue:-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore medio di euro 4.100 (applicabile ratione temporis); -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamentedel 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 23.370. P.q.m. (-) dichiara inammissibiliambo i ricorsi; (-) condanna BALLATORE TOMMASO, BELLORA ALDO, BUSNELLI MAURO MASSIMO, CIABATTI ALDO, COLOMBO ROBERTO, DENARO GIUSEPPE, GALIOTO SALVATORE, GESSAROLI MASSIMILIANO, in solido, alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 7.380 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna BALLATORE TOMMASO, BELLORA ALDO, BUSNELLI MAURO MASSIMO, CIABATTI ALDO, COLOMBO ROBERTO, DENARO GIUSEPPE, GALIOTO SALVATORE, GESSAROLI MASSIMILIANO, in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri d ella somma di euro 6.000ex art. 96 c.p.c.; (-) condannaALDINI FAUSTO, ALTAMONTE MARESA, ANACLERIO BRIGIDA, ACCETTURA IVANA, ACCETTURA SIMONA, ACCETTURA CLAUDIA, ANANIA GABRIELE, ARAGONA PIETRO, ARCAINI LUISA, ARENA VINCENZO, BADOCCHI SILVIA, BAGLIONI SERGIO, BAJARDI DANIELE, BARBA VITO, BARBARA MICHELE, BARBI ANDREA, BERDELLINI ENRICO, BARTOLINI ALESSANDRO, BASSO GIANLUCA, BACHERE MICHELINA, BECHI GIOVANNI, BEIKIRCHER ALEXANDER, BELLINI ANTONELLA, BELOTTI ANTONIO, BENEDETTI CARLO, BERTONI STIFFELIO, BIAGIOTTI SANDRO, BIANCHERI PATRIZIA, BIANCHI ANTONIO GIULIO, BIFULCO FRANCO, BONFIGLIOLUCA, BORRINI BIANCA MARIA, BORRUSO LEONARDO, BOSATRA MARIA GRAZIA, BOTTA AMODIO, BRANCHINI SANDRO, BRINCHI ATTILIO, BRUNATTI MAGDA, BRUSCHI GIOIA, BULLETTI STEFANIA, BUSCAROLI LEANA, BUSETTI JOHANN, CACCIA PAOLO, FERRARI ANNA MARIA, FILOSA ANTONIO, FINELLI FRANCESCO, FIORENTINI ALESSANDRA, CALVI VALERIA ILIA, CAMILLO ANGELO, CAPASSO LUCIO, CAPATTI LEONE, FONTANA PAOLO, CAPONE AURO, FONTE GIUSEPPE, CARCIONE ANTONIO, CARETTO VINCENZA, FONTICOLI LAURA ANNAMARIA, FORLANI GIANFILIPPO, CARIOTI BRUNA, FRAONE NADIA, CARRARA DANIELA, FRIGERIO ALFONSO, FUSCO VINCENZO, CASSOTTA LORENZO ANTONIO, GAFFURI MAURIZIO, CAVARRA MARIO, GALETTI SILVIA, GAMBINI GIUSEPPE, CELLERINI ADRIANA, GARCIA BRUNO, GASPERINI MARIANGELA, GATTA GIORDANO, GAZO ANTONIETTA, CESARIO FLORIA, CHIOATTO PAOLO, GENOVESE ELEONORA, GERARDI GERARDO, CHIODINI STEFANO, GIARDINA GIORGIO, CICCHITTI GIANCARLO SILVESTRO, CIPOLLINI FRANCO, GIARRATANA VIRGINIO, GIAVARINA DAVIDE, COCCHI ENRICO, GIORDANO GIUSEPPE, COCOMAZZI PIO, GODANO ADRIANA, GRANDI GIUSEPPE VIRGINIO, GRASSO ROBERTO, GUIDI ANGELA, IANNONI GIOVANNI, LA SALVIA ROCCO, LANZA CARMELA, IZZO ANTONIO, IZZO CIRO, LARIA GIUSEPPE, LENZO GIOVANNI, LOMBARDI MARIO, LOSCO RAFFAELE, LUPO FABIO, RECCHIONI CRISTINA, COLIMBERTI DOMENICO, COLLI CRISTINA, CONFORTI FABIO, CONTARINI LELLO, CONTI CARLO, CONTI STEFANO, COPPOLA ANTONIO, COSCHIERA PAOLO, COSSI ROBERTO MAURO MARCELLO, COSTA FABIO, COVANI UGO, CRISTARELLA LUCIANO, CUTULI VENERA, D'AGOSTINO MASSIMO ADRIANO ANTONELLO, D'ERRICO ANTONIO EMILIO, DATTOLO MARIANO, DAVID PIERO GIUSEPPE, DE FRANCESCO ANTONIO, D GIROLAMO GIANFRANCO, DELL'ACQUA EDOARDA, DELL'ORTI MASSIMO, DELLA ROVERE FRANCESCO, DENARO ANTONIO, DENICOLO' FABIO, DI GIULIO CAMILLO, DI MONDA GIOVANNI, EGGER TASSILO, FACCHIN ENZO, FACCI ENZO UBUALDO, FAGGIANO POMPILIO, FAILLACE MICHELE, FATTORE DOMENICO, FAZIO GIAMPIETRO, FERRANTI FABIO, FERRANTI FABIO, FERRARA GIOVANNI, FERRARA MARIO, FERRARI ANNA MARIA, FILOSA ANTONIO, FINELLI FRANCESCO, FIORENTINI ALESSANDRA (quale erede di CASAGRANDE MASSIMO), FONTANA PAOLO, FONTE GIUSEPPE, FONTICOLI LAURA ANNAMARIA, FORLANI GIANFILIPPO, FRAONE NADIA, FRIGERIO ALFONSO, FUSCO VINCENZO, GAFFURI MAURIZIO, GALETTI SILVIA, GAMBINI GIUSEPPE, GARCIA BRUNO, GASPERINI MARIANGELA, GATTA GIORDANO, GAZO ANTONIETTA, GENOVESE ELEONORA, GERARDI GERARDO, GIARDINA GIORGIO, GIARRATANA VIRGINIO, GIAVARINA DAVIDE, GIORDANO GIUSEPPE, GODANO ADRIANA, GRANDI GIUSEPPE VIRGINIO, GRASSO ROBERTO, GUIDI ANGELA, IANNONI GIOVANNI, LA SALVIA ROCCO, LANZA CARMELA, IZZO ANTONIO, IZZO CIRO (gli ultimi tre quali eredi di IZZO NUNZIO), LARIA GIUSEPPE, LENZO GIOVANNI, LOMBARDI MARIO, LOSCO RAFFAELE, LUPO FABIO, RECCHIONI CRISTINA (quale erede di DI STEFANO DOMENICA), in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 23.370, oltre spese prenotate a debito; (-) condannaALDINI FAUSTO, ALTAMONTE MARESA, ANACLERIO BRIGIDA, ACCETTURA IVANA, ACCETTURA SIMONA, ACCETTURA CLAUDIA, ANANIA GABRIELE, ARAGONA PIETRO, ARCAINI LUISA, ARENA VINCENZO, BADOCCHI SILVIA, BAGLIONI SERGIO, BAJARDI DANIELE, BARBA VITO, BARBARA MICHELE, BARBI ANDREA, BERDELLINI ENRICO, BARTOLINI ALESSANDRO, BASSO GIANLUCA, BACHERE MICHELINA, BECHI GIOVANNI, BEIKIRCHER ALEXANDER, BELLINI ANTONELLA, BELOTTI ANTONIO, BENEDETTI CARLO, BERTONI STIFFELIO, BIAGIOTTI SANDRO, BIANCHERI PATRIZIA, BIANCHI ANTONIO GIULIO, BIFULCO FRANCO, BONFIGLIO LUCA, BORRINI BIANCA MARIA, BORRUSO LEONARDO, BOSATRA MARIA GRAZIA, BOTTA AMODIO, BRANCHINI SANDRO, BRINCHI ATTILIO, BRUNATTI MAGDA, BRUSCHI GIOIA, BULLETTI STEFANIA, BUSCAROLI LEANA, BUSETTI JOHANN, CACCIA PAOLO, FERRARI ANNA MARIA, FILOSA ANTONIO, FINELLI FRANCESCO, FIORENTINI ALESSANDRA, CALVI VALERIA ILIA, CAMILLO ANGELO, CAPASSO LUCIO, CAPATTI LEONE, FONTANA PAOLO, CAPONE AURO, FONTE GIUSEPPE, CARCIONE ANTONIO, CARETTO VINCENZA, FONTICOLI LAURA ANNAMARIA, FORLANI GIANFILIPPO, CARIOTI BRUNA, FRAONE NADIA, CARRARA DANIELA, FRIGERIO ALFONSO, FUSCO VINCENZO, CASSOTTA LORENZO ANTONIO, GAFFURI MAURIZIO, CAVARRA MARIO, GALETTI SILVIA, GAMBINI GIUSEPPE, CELLERINI ADRIANA, GARCIA BRUNO, GASPERINI MARIANGELA, GATTA GIORDANO, GAZO ANTONIETTA, CESARIO FLORIA, CHIOATTO PAOLO, GENOVESE ELEONORA, GERARDI GERARDO, CHIODINI STEFANO, GIARDINA GIORGIO, CICCHITTI GIANCARLO SILVESTRO, CIPOLLINI FRANCO, GIARRATANA VIRGINIO, GIAVARINA DAVIDE, COCCHI ENRICO, GIORDANO GIUSEPPE, COCOMAZZI PIO, GODANO ADRIANA, GRANDI GIUSEPPE VIRGINIO, GRASSO ROBERTO, GUIDI ANGELA, IANNONI GIOVANNI, LA SALVIA ROCCO, LANZA CARMELA, IZZO ANTONIO, IZZO CIRO, LARIA GIUSEPPE, LENZO GIOVANNI, LOMBARDI MARIO, LOSCO RAFFAELE, LUPO FABIO, RECCHIONI CRISTINA, COLIMBERTI DOMENICO, COLLI CRISTINA, CONFORTI FABIO, CONTARINI LELLO, CONTI CARLO, CONTI STEFANO, COPPOLA ANTONIO, COSCHIERA PAOLO, COSSI ROBERTO MAURO MARCELLO, COSTA FABIO, COVANI UGO, CRISTARELLA LUCIANO, CUTULI VENERA, D'AGOSTINO MASSIMO ADRIANO ANTONELLO, D'ERRICO ANTONIO EMILIO, DATTOLO MARIANO, DAVID PIERO GIUSEPPE, DE FRANCESCO ANTONIO, D GIROLAMO GIANFRANCO, DELL'ACQUA EDOARDA, DELL'ORTI MASSIMO, DELLA ROVERE FRANCESCO, DENARO ANTONIO, DENICOLO' FABIO, DI GIULIO CAMILLO, DI MONDA GIOVANNI, EGGER TASSILO, FACCHIN ENZO, FACCI ENZO UBUALDO, FAGGIANO POMPILIO, FAILLACE MICHELE, FATTORE DOMENICO, FAZIO GIAMPIETRO, FERRANTI FABIO, FERRANTI FABIO, FERRARA GIOVANNI, FERRARA MARIO, FERRARI ANNA MARIA, FILOSA ANTONIO, FINELLI FRANCESCO, FIORENTINI ALESSANDRA (quale erede di CASAGRANDE MASSIMO), FONTANA PAOLO, FONTE GIUSEPPE, FONTICOLI LAURA ANNAMARIA, FORLANI GIANFILIPPO, FRAONE NADIA, FRIGERIO ALFONSO, FUSCO VINCENZO, GAFFURI MAURIZIO, GALETTI SILVIA, GAMBINI GIUSEPPE, GARCIA BRUNO, GASPERINI MARIANGELA, GATTA GIORDANO, GAZO ANTONIETTA, GENOVESE ELEONORA, GERARDI GERARDO, GIARDINA GIORGIO, GIARRATANA VIRGINIO, GIAVARINA DAVIDE, GIORDANO GIUSEPPE, GODANO ADRIANA, GRANDI GIUSEPPE VIRGINIO, GRASSO ROBERTO, GUIDI ANGELA, IANNONI GIOVANNI, LA SALVIA ROCCO, LANZA CARMELA, IZZO ANTONIO, IZZO CIRO (gli ultimi tre quali eredi di IZZO NUNZIO), LARIA GIUSEPPE, LENZO GIOVANNI, LOMBARDI MARIO, LOSCO RAFFAELE, LUPO FABIO, RECCHIONI CRISTINA (quale erede di DI STEFANO DOMENICA), in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 6.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r