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Ordinanza — n. 15505/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses architect's appeal, upholding liability for violating national building distance rules despite local norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15505/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the architect's appeal against a second-instance judgment that held him liable for building violations. The lower courts found that the architect failed to detect the conflict between local and national urban planning regulations regarding building distances. The court affirmed that professionals must ensure compliance with superior national laws, making the error attributable to professional negligence rather than a mere technical oversight.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.m. 1444/1968; Art. 2236 c.c.: An architect designing a building violating legal distances is liable for resulting damages, as it falls within their specialized knowledge to detect conflicts between local and national urban planning norms.

Parole chiave

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architectural liability building distance violations local vs national norms professional negligence civil compensation urban planning law contractual breach responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 9 d.m. 1444 del 1968
6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 edilizia»e della «specificità, nel particolare caso in trattazione, dell’applicazione dell’art. 9 n.
Art. 2236 c.c.
ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l’avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell’art.
Art. 1176 c.c.
3 cpc- Violazione di legge per erronea applicazione dell ’ art. 1176 Cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 292 c.p
e, quindi, come una domanda nuova o riconvenzionale, da notificare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c., ma come una mera ri- proposizione della suddetta domanda, già avanzata in primo grado e non oggetto di alcuna decisione, ai sensi dell’art.
art. 346 c.p
6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 assorbita dalla sentenza impugnata, non integra appello inci- dentale (condizionato), bensì mera riproposizione della do- manda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
art. 343 c.p
e, pertanto, non è soggetta alla notifica al contumace prevista dall’art. 343 c.p.c.
art. 1176 Cod. Civ
3 cpc- Violazione di legge per erronea applicazione dell ’ art. 1176 Cod. Civ.
art. 2236 Cod. Civ
omessa applicazione dell’art. 2236 Cod.
art. 2236 c.c
ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l’avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023
1444 del 1968, anche in caso di contrasto tra la normativalocalee quella nazionale, in fattispecie analoga alla presente, si è affermato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023 , Rv.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDILI dott. Francesca FIECCONI Consigliere dott. Emilio IANNELLO Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere A d. 06 / 05/2024 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore R.G. n. 1826 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1826del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da D’ANGELO Federico(C.F.:

DNG FRC 69M09 H294N ) rappresentato e difesodall’avvocato Leonardo Bernardini (C.F.: BRNLRD 58C30 H294P ) -ricorrente- nei confronti di CEVOLI Francesco (C.F.:CVL FNC 40D27 D004B) MAGNANI Vittorio(C.F.: non indicato) BUONGIORNOAnnunziata (C.F.: non indicato ) MAGNANIMassimo (C.F.: non indicato) MAGNANIGiuseppe (C.F.: non indicato) COPPOLALucia (C.F.: non indicato ) ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 1932/2020, pubblicata in data 6 luglio 20 20 (che si as- sume notificata in data 6 novembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa A seguito di un procedimento per denunzia di nuova opera, Francesco Cevoli ha agito in giudizio nei confronti di Vittorio Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Magnani e Annunziata Buongiorno, deducendo che questi ultimi avevano realizzato opere edilizie in violazione delle distanze le- gali da un proprio fabbricato sito nel Comune di Riccione e chie- dendo la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento del danno. I convenuti, nel contestare le domande proposte nei loro con- fronti, hanno chiesto, in via riconvenzionale,la demolizione e/o l’arretramento di parte della proprietà dell’attoreed hanno, co- munque, chiamato in giudizio l’architetto Federico D'Angelo, progettista e direttore dei lavori dell’intervento edilizio, per es- sere manlevati in caso di soccombenza.

Il D’Angelo ha, a sua volta, chiamato in giudizio, in garanzia, la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Zurich Insurance PLC. Il contraddittorio è stato esteso ai nudi proprietari dell’immobile dei convenuti, Massimo Magnani, Giuseppe Magnani e Lucia Coppola. La domanda del Cevoli è stata rigettata dal Tribunale di Rimini, che ha, invece, parzialmente accolto la domanda riconvenzio- nale dei convenuti, con assorbimento di quelle di garanzia. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, con una prima sentenza (parziale), in accogli- mento della domanda principale, ha ordinato ai convenuti la riduzionein pristino de l terrazzo realizzato al primo piano del loro fabbricato, la demolizione del balcone al secondo piano e l’arretramento dello sporto realizzato al piano sottotetto, rimet- tendo la causa in istruttoria con riguardo alle domande di ga- ranzia.

Con successiva sentenza definitiva, ha altresì accolto la do- manda di manleva proposta dai convenuti Vittorio Magnani e Annunziata Buongiorno nei confronti del D’Angelo, condan- nando quest’ultimoal pagamento in loro favore della somma di € 16.500,00 ed al rimborso delle spese sostenute per la Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 riduzione in pristinodei luoghi, sino alla concorrenza dell’im- porto di € 100.000,00, oltre accessori. Ricorre il D’Angelo, sulla base di quattromotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con i prim i due motiv i del ricorso (trattati congiuntamente dallo stesso ricorrente) si denunzia «1 Art. 360 n. 3 cpc- Vio- lazione di leggeper erronea applicazione dell’art. 346 cpc e vio- lazione dell’ art. 292 cpc per omessa notifica dell'appello inci- dentale condizionato al convenuto Arch.

Federico D’Angelo con- tumace nel grado et 2 Art. 360 n. 4 cpc- conseguente nullità della Sentenza». Ilricorrente D’Angelo, premesso che i convenuti Vittorio e Mas- simo Magnani, nonché Annunziata Buongiorno, vittoriosi in primo grado ed appellati,avevano proposto appello incidentale condizionato, rinnovando la loro domanda di ma n lev a nei suoi confronti con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di secondo grado, sostiene che tale atto avrebbe dovuto esser- gli notificato,ai sensi dell’art. 292 c.p.c., in quanto egli non era costituito in tale grado di giudizio.

L’omissione avrebbe comportato la nullità della sentenza impu- gnata, nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva. I motivi di ricorso in esame sonoinammissibili, ancor prima che infondati. La corte d’appello ha espressamente affermato che «la ripropo- sizione della domanda di garanzia già formulata dai signori Vit- torio Magnani e Annunziata Buongiorno in primo grado, e Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 assorbita dalla sentenza impugnata, non integra appello inci- dentale (condizionato), bensì mera riproposizione della do- manda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e, pertanto, non è soggetta alla notifica al contumace prevista dall’art. 343 c.p.c. (conff.:

Cass.civ., SS.UU., sent. n. 7700/2016; Cass. civ., ord. n. 832/2017; Cass. civ., sent. n. 121/2020)». Il ricorrente si limita a sostenere che gli appellati avevano pro- posto appello incidentale condizionato e che, in tal caso, la com- parsa di risposta contenente tale domanda va notificata agli ap- pellati non costituiti nel giudizio di secondo grado. 1.1La censura non solo non è sostenuta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal richiamo specifico del contenuto dell’atto di appello, che consenta di verificare l’assunto, ma, soprattutto, non si confronta affatto con le ragioni alla base della statuizione impugnata, di cui non coglie l’effettiva ratio decidendi, che è evidentemente fondata sulla qualificazione della richiesta degli appellati di decisione della domanda di manleva rimasta assorbita in primo grado, in caso di accogli- mento dell’appello principale, non come una vera e propria im- pugnazione incidentale, ai sensi dell’art. 343 c.p.c. e, quindi, come una domanda nuova o riconvenzionale, da notificare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c., ma come una mera ri- proposizione della suddetta domanda, già avanzata in primo grado e non oggetto di alcuna decisione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., che, come tale, non richiede alcuna notificazione alle parti non costituite, ai sensi dell’art. 292 c.p.c.. 1.2In ogni caso, anche a fini di completezza espositiva, si os- serva che la decisione della corte d’appello risulta conforme ai principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di que- sta Corte (che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare), secondo i quali «la riproposizione nel giudizio di appello, da parte del convenuto vittorioso in primo grado, della domanda di manleva, formulata in via subordinata nei confronti Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 di un terzo chiamato in garanzia, non implica la proposizione da parte sua di un’impugnazione incidentale e quindi non è as- soggettata al relativo regime processuale, bensì alla disciplina dell’art. 346 c.p.c. sulla riproposizione delle domande o ecce- zioni non accolte in primo grado; p ertanto, deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso in cui sia mancata la no- tificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8973 del 05/07/2000, Rv. 538240 –01; il principio per cui «in caso di rigetto della domanda prin- cipale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di ga- ranzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ul- tima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo suf- ficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.», dopo alcune oscillazioni, è stato definitivamente sancito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281 – 01 e costantemente confermato, successivamente: cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 832 del 16/01/2017 , Rv. 642557 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2991 del 07/02/2018 , Rv. 647992 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 17029 del 28/06/2018, Rv. 649443 –01; Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2020 , Rv. 656628 -01). 2.Con il terzo e il quarto motivo (trattati congiuntamente dallo stesso ricorrente) si denunzia «3) Art. 360 n. 3 cpc- Violazione di legge per erronea applicazione dell ’ art. 1176 Cod. Civ. omessa applicazione dell’art. 2236 Cod.

Civ.

4) Art. 360 n. 5 cpc- Error in procedendo et giudicando per motivazione mera- mente apparente omesso esame di fatti decisi per il giudizio». Secondo il ricorrente, la corte d’appello, nel riconoscere la sua responsabilità, in qualità di progettista e direttore dei lavori di esecuzione di opere edili risultate difformirispetto alla norma- tiva urbanistica, tanto da imporre la loro parziale demolizione, non avrebbe tenuto conto della «complessità della normativa Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 edilizia»e della «specificità, nel particolare caso in trattazione, dell’applicazione dell’art. 9 n. 2 del DM 1444/68 (distanza mi- nima tra pareti finestrate)», ciò che avrebbe imposto di ricono- scere sussistente, nella specie, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la necessità di «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» e, quindi, avrebbe richiesto l’accertamento, quanto meno, della sua colpa grave, questione in ordine alla quale la decisione im- pugnata presenterebbe, a suo dire, un assoluto difetto di moti- vazione.

I motivi di ricorso in esamesono infondati. 2.1La decisione impugnata, sul punto in contestazione, risulta conforme ai principi di diritto costantemente affermati da que- sta Corte nella materia, secondo i quali «quando il contratto d’opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all’esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edi- ficazione su un dato territorio, in modo da non compromettere ilconseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all’esecuzione dell’opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale; onde gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vi- gente, compromettendo il rilascio della concessione, non pos- sono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa gravee quindi fonte di responsabilità del progettista nei con- fronti del committenteper il danno da questi subito in conse- guenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell’opera» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1208 del 16/02/1996, Rv. 495880 – 01 ; conf., con riguardo alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori, in caso di opere difformi dalla normativa edilizia e urbanistica:Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 30/01/2003, Rv. 560207 –01 ;

Sez. 1, Sentenza n. 22487 del Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 29/11/2004, Rv. 578351 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012, Rv. 622411 – 01 ) e secondo cui, in particolare, «l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redi- gere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un im- mobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista te- nuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’in- carico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento» (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017, Rv. 642220 –01;

Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019, Rv. 654566 –01; Sez. 2, Sentenza n. 8058 del 21/03/2023, Rv. 667306 – 01). In base a tali principi, poi, ancor più recentemente, proprio con specifico riferimentoalle questioni relative alle distanze tra co- struzioni previste dall’art. 9 del decreto ministerialen. 1444 del 1968, anche in caso di contrasto tra la normativalocalee quella nazionale, in fattispecie analoga alla presente, si è affermato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023 , Rv. 667977 –01) che «il professionista autore di un progetto edili- zio per l’edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguente- mente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologica- mente correlati al suo inadempimento (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l’avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 della normativa urbanistica locale –cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale»). 2.2La corte d’appello, nella sostanza, ha fatto corretta appli- cazione dei principi esposti.

Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata (eventualmente anche integrata, ove occorra, con i presenti ri- lievi, essendo comunque conforme a diritto il suo dispositivo finale), infatti, si evince chiaramente che, sia pure implicita- mente, i giudici di secondo grado hanno, correttamente, rite- nuto non suscettibile di qualificazione in termini di colpa lieve l’errore commesso dal professionista nel predisporre un pro- getto e dirigere i lavori di realizzazione di una costruzione in difformità dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, dovendo egli ritenersi tenuto, nei confronti del committente,alla elabo- razione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, ed essendo, pertanto, senz’al- tro responsabile dei danni subiti dal committente medesimo , nel caso– verificatosi nella specie – in cui la costruzione realiz- zata debba essere parzialmente demolita a causa delle indicate difformità, dal momento che rientra nel suo sapere specialistico anche l’obbligo di avvedersi dell’eventuale contrasto della nor- mativa urbanistica locale con quella sovraordinata nazionale.

Vanno, pertanto, esclusi sia la dedotta violazione degli artt.1176 e 2236 c.c., sia il dedotto difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 1826/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il