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Ordinanza — n. 15423/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding subordinate damages claim due to internal res judicata on confession revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Bank's appeal against the Second Instance Court's decision ordering International Pack to pay damages. The Bank argued the lower court failed to examine a claim for damages based on the revocation of a confession, but the Court found the appeal lacked merit because the Second Instance Court had already ruled on the validity of the confession's revocation. Consequently, the Court held that the Bank could not bypass this established judgment to argue about the subjective elements of the revocation in a new, dependent claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1375, 1175, 1176, 2036 c.c.: An appeal challenging a judgment on a subordinate claim for damages is inadmissible if the appellate court has already ruled on the validity of a prior act (such as confession revocation) that precludes the appellant from contesting the subjective elements of that act in a subsequent argument.

Parole chiave

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subordinate claim confession revocation internal res judicata lack of merit appellate procedure credito contestato credito di restituzione statale credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 2036 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 17716/2020
Cass. 26985/2013
Cass. 26970/2005
17716/2020, Cass.26985/2013, Cass. 26970/2005, Cass.
Cass. 15618/2004
26970/2005, Cass. 15618/2004 e Cass.
Cass. 2010/2002
15618/2004 e Cass. 2010/2002).
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31888/2020 R.G. proposto da: BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell’avvocato LUSCHI GIOVANNI (LSCGNN69B09E625P) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTI LEOPOLDO (CNTLLD50P02D969S) -ricorrente- contro ONDAPLAST S.P.A., elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANDREA DEL CASTAGNO 64, presso lo studio dell’avvocato BASSANI PETRA (BSSPTR76S41H501F),rappresentata e difes a dall'avvocato PEDRIZZI ALESSANDRO (PDRLSN65D05D704P) -controricorrente- nonchè contro INTERNATIONAL PACK SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 389/2020 depositata il 4/5/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoche: Per quanto qui interessa Ondaplast S.p.A. e International Pack S.r.l. stipulavano il 28 aprile 2009 un contratto in cuiInternational Pack si obbligava nei confronti di controparte alla fornitura e alla revisione di una macchina fustellatrice per un corrispettivo di euro 396.000.International Pack cedeva il conseguente credito a Banca Ifis S.p.A.;Ondaplast però successivamente citava davanti al Tribunale di MacerataInternational Pack e Banca Ifis, affermando che la macchina aveva gravi vizi e dunque propone ndo domande di risoluzi one del contratto, di conseguente rimborso di quanto già pagato e di risarcimento dei danni; le convenute resistevano, la banca presentando anche domande riconvenzionali nei confronti dell’attrice.

Il Tribunale, con sentenza del 19 agosto 2014, dichiarava risolto il contratto, condannando pertantoInternational Pack a restituire all’attrice la somma di euro 90.000 oltre interessi quale parte del corrispettivo versatoe rigettando ogni altra domanda. La banca proponeva appello principale; Ondaplast resisteva e proponeva appello incidentale;International Pack rimaneva contumace.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 4 maggio 2020, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava International Pack a restituire a Ondaplast quale ulteriore parte del corrispettivo la somma di euro 198.000 oltre interessi.

La banca ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo. Ondaplast si è difesa con controricorso, e ha depositato memoria. Considerato che:

1. L’unico motivo del ricorso denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1375, 1175, 1176 e 2036 c.c. “in relazione alla domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno proposta dalla banca”. 1.1 La ricorrente afferma che il giudizio d’appello “ha avuto ad oggetto unicamente la pronuncia relativa al rigetto” delle domande, propostedalla banca stessa in via riconvenzionale subordinata, di condanna di Ondaplast a corrisponderle la somma di euro 198.000 di cui avrebbe “riconosciuto alla debenza”, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, nonché, in ulteriore subordine, di condanna della suddetta a risarcirle ildanno nella misura di euro 154.000 o quella di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Entrambe queste domande sarebbero state “fondate sull’efficacia confessoria e ricognitoria del riconoscimento di debito sottoscritto da Ondaplast successivamente alla cessione del credito”. Mentre il primo giudice aveva negato la valenza confessoria della dichiarazione diOndaplast, il giudice d’appello l’aveva riconosciuta, ma poi, pur avendo dato rilievo anche “al conseguente affidamento della banca circa l’effettiva esistenza del credito oggetto di cessione”, era caduto nell’errore del Tribunale affermando che la confessione era inefficace perché viziata da errore per il carattere asseritamente occulto dei vizi della fornitura.

Afferma la ricorrente che “la suddetta statuizione non è oggetto del presente ricorso”, costituendo un accertamento di fatto di cui non è ammissibile chiedere riesame al giudice di legittimità. Tuttavia, la corte territoriale ha disatteso il motivo d’appello concernente i l rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’attuale ricorrente,ritenendo che “non emergono elementi tali da cui dedurre una negligenza, imprudenza o imperizia del dichiarante, fonte di responsabilità risarcitoria, per gli stessi motivi per cui è dimostrato l’errore che consente la revoca della confessione”.

Si sarebbe dinanzi a una motivazione “meramente apparente e palesemente contraddittoria”, oltre che non rispettosa degli articoli 1375, 1175, 1176 e 2043 c.c.: il giudice d’appello, infatti, “pur dando atto della natura frettolosa e parziale delle verifiche poste in essere da Ondaplast, che come tali hanno determinato l’errore in relazione al cui accertamento è stata revocata la confessione, non ha, inspiegabilmente, ritenuto di considerare tale comportamento come rilevatore di negligenza”, e quindi avrebbe off e r to una motivazione “assolutamente incoerente ed errata laddove non attribuisce una condotta oggettivamente negligente, impotente e imperita” a Ondaplast, la quale in realtà avrebbe “reso intenzionalmente (o, il che è equivalente, con gravissima negligenza) una dichiarazione mendace” all’attuale ricorrente.

Sarebbe pertanto “indubitabile” che l’errore diOndaplast , “tale da determinare la revoca della confessione” , è “unicamente ascrivibile alla negligenza e superficialità con cui è stato eseguito, da parte di Ondaplast, il collaudo”, che lo stesso giudice d’appello avrebbe accertato “ frettoloso e limitato a giochi pezzi ”. Nessuna negligenza sarebbe invece imputabile all’odierna ricorrente, il cui danno poi sarebbe dimostrato in via documentale. Occorrerebbe pertanto una “riforma della sentenza impugnata” nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento di Ondaplast - cioè “avere reso dichiarazioni confessorie in merito alla regolarità della fornitura ed alla liquidità ed esigibilità del credito dopo aver svolto verifiche frettolose e parziali” - non integrasse negligenza, imperizia e imprudenza, e quindi decidere nel merito giacché risulterebbero provati il fatto illecito consistente nell’aver reso la confessione, il nesso causale tra questo e la erogazione da parte della banca di euro 154.000 a International Pack e il conseguente danno consistente in tale erogazione di somma mai recuperata.1.2 Il motivo non ha pregio, in quanto la ricorrente non impugna -e lo dichiara expressis verbis- la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una valida revoca per errore della confessione da parte diOndaplast.

In questo modo si è formatoun giudicato interno che osta quel che in realtà la ricorrente chiede , ovvero gli effetti della valida revoca della confessione, che comportano l’esclusione, in ultima analisi, di ogni elemento soggettivo censurabile nella condotta della revocante Ondaplast (cfr., ex multis, Cass. 17716/2020, Cass.26985/2013, Cass. 26970/2005, Cass. 15618/2004 e Cass. 2010/2002). La ricorrente avrebbe dovuto, evidentemente, rivolgere censura anche avverso tale decisione del giudice d’appello, non potendo infatti eluderla collocandosi sul piano motivazionale in ordine ad una domanda ulteriore che ne è giuridicamente dipendente.Non può, in conclusione, parlarsi di apparenza e contraddittorietà della motivazione, la qualesi basa proprio sul giudicato interno.

2. Da ultimo va rilevato che, pur avendo espressamente dichiarato di proporre un unico motivo - quello appena disatteso - , la ricorrente i n s e risce nella parte finale del ricorso alcuni argomenti sotto il titolo “sulla condanna al rimborso delle spese di lite”, lamentando il mancato accoglimento del motivo d’appello avverso la sua condanna alle spese da parte del giudice di prime cure anziché compensare, e aggiungendo che la corte territoriale ha “ribadito” la condanna anche per le spese di secondo grado, ilche consisterebbe in una manifestazione di “irragionevolezza” e integrerebbe “la certa violazione dell’art. 91 c.p.c.”. Dovendosi considerare ciò, in effetti, un ulteriore motivo, ne è evidente l’infondatezza, in quanto, sia in primo grado, sia in secondo grado, il giudice d’appello ha seguito in modo corretto il principio della soccombenza, non essendovi d’altronde alcun obbligo di compensazione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito , da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l a ricorrente a rifondere a l la contro ricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di €5500, oltre a € 200 per gli esborsi eagli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito , da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u