Ordinanza Interlocutoria — n. 15360/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon citazione del 30 ottobre 2012 la Star s.p.a. convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Alessandria,la Biesse Prefabbricati s.p.a., la Grandi Scavi s.r.l., l’arch. Michele Dellaria, il geom. Silvio Dellaria, il geom. Roberto Feroldi e il geom. Matteo Apostoli, deducendoche: - era utilizzatrice di un capannone con annesso piazzale sito in Silvano d’Orba, in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato con Sanpaolo Leasings.p.a.; -detto immobile era stato realizzato per conto della società di leasing da Biesse Prefabbricati s.p.a., la quale aveva subappaltato una parte dei lavori a Grandi Scavi s.r.l.; -il piazzale presentava una scarpata o declivio che andava a terminare, in basso, lungo la sponda del sottostante rio; -nel maggio 2009 si era verificato un cedimento del piazzale a seguito di una frana; -a seguito di ciò , essa aveva esperito un procedimento di ATP d avanti al Tribunale di Alessandria, all’esito del quale il CTU aveva accertato una difettosa progettazione e una non idonea sistemazione e realizzazione del piazzale, stimando in Euro 227.673,56 il costo dei lavori necessari arimediare al dissesto verificatosi; -del dissesto dovevano ritenersi responsabili, in base al la norma speciale di cui all’art.1669 cod. civ., nonché in base al la regola generale di cui all’art. 2043: i progettisti dell’opera (l’arch.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1669 cod. civ, art. 1669 c.c, art. 4 d.lgs. n. 122/2005, art. 1891 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 15360/2024 — snciv · Corte di Cassazione: convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Alessandria,la Biesse Prefabbricati s.p.a., la Grandi Scavi s.r.l., l’arch. Michele Dellaria, il geom. Silvio Dellaria, il geom. Roberto Feroldi e il geom. Matteo Apostoli, deducendoche: - era utilizzatrice di un capannone con annesso piazzale sito in Silvano d’Orba, in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato con Sanpaolo Leasings.p.a.; -detto immobile era stato realizzato per conto della società di leasing da Biesse Prefabbricati s.p.a., la quale aveva subappaltato una parte dei lavori a Grandi Scavi s.r.l.; -il piazzale presentava una scarpata o declivio che andava a terminare, in basso, lungo la sponda del sottostante rio; -nel maggio 2009 si era verificato un cedimento del piazzale a seguito di una frana; -a seguito di ciò , essa aveva esperito un procedimento di ATP d avanti al Tribunale di Alessandria, all’esito del quale il CTU aveva accertato una difettosa progettazione e una non idonea sistemazione e realizzazione del piazzale, stimando in Euro 227.673,56 il costo dei lavori necessari arimediare al dissesto verificatosi; -del dissesto dovevano ritenersi responsabili, in base al la norma speciale di cui all’art.1669 cod. civ., nonché in base al la regola generale di cui all’art. 2043: i progettisti dell’opera (l’arch.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24150/2021R.G., proposto da STAR s.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto Longo (pec dichiarata: alberto.longo@milano.pecavvocati.it) e Paolo Bonaiuti (pec dichiarata: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a.(già Fondiaria-Sai s.p.a.), in persona del procuratore speciale; rappresentat a e difes a dagli Avvocati Vincenzo Cugno Garrano (pec dichiarata: vincenzo.cugnogarrano@bergamo.pecavvocati.it), e Fabio Alberici (pec dichiarata: fabioalberici@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura allegataal controricorso; -controricorrente- nonché di Biesse Fabbricati s.r.l. in Liquidazione(già Biesse Fabbricati s.p.a.), Grandi Scavi s.r.l.;-intimate- per la cassazione della sentenza n. 644/2021della CORTE d’APPELLO di TORINO, depositata ilgiorno 8 giugno 2021, notificata il 15 giugno 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22marzo 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani.
Rilevato che:
1. con citazione del 30 ottobre 2012 la Star s.p.a. convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Alessandria,la Biesse Prefabbricati s.p.a., la Grandi Scavi s.r.l., l’arch. Michele Dellaria, il geom. Silvio Dellaria, il geom. Roberto Feroldi e il geom. Matteo Apostoli, deducendoche: - era utilizzatrice di un capannone con annesso piazzale sito in Silvano d’Orba, in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato con Sanpaolo Leasings.p.a.; -detto immobile era stato realizzato per conto della società di leasing da Biesse Prefabbricati s.p.a., la quale aveva subappaltato una parte dei lavori a Grandi Scavi s.r.l.; -il piazzale presentava una scarpata o declivio che andava a terminare, in basso, lungo la sponda del sottostante rio; -nel maggio 2009 si era verificato un cedimento del piazzale a seguito di una frana; -a seguito di ciò , essa aveva esperito un procedimento di ATP d avanti al Tribunale di Alessandria, all’esito del quale il CTU aveva accertato una difettosa progettazione e una non idonea sistemazione e realizzazione del piazzale, stimando in Euro 227.673,56 il costo dei lavori necessari arimediare al dissesto verificatosi; -del dissesto dovevano ritenersi responsabili, in base al la norma speciale di cui all’art.1669 cod. civ., nonché in base al la regola generale di cui all’art. 2043: i progettisti dell’opera (l’arch.
Michele Dellaria e il geom. Silvio Dellaria), i direttori dei lavori (dapprima il geom. Roberto Feroldi e successivamente il geom. Matteo Apostoli) e gli esecutori delle opere (la Biesse Prefabbricati s.p.a., quale “esecutrice generale”, e la Grandi Scavi S.r.l., quale subappaltatrice dei lavori di realizzazione del piazzale);sulla base di queste deduzioni, la Star s.p.a. domandò che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni da essa subìti, quantificati in € 273.880,76, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di ATP; si costituirono in giudizio, resistendo al la domanda , i convenuti Biesse Prefabbricati s.p.a., Grandi Scavi s.r.l., Michele Dell a ria e Silvio Dellaria ; restarono contumaciRoberto Feroldi e Matteo Apostoli;
Biesse Fabbricati s.p.a. e i professionisti Dellaria chiamarono in causa le rispettive società assicurative, Fondiaria-Sai s.p.a. ( cui sarebbe poi succeduta UnipolSai Assicurazioni s.p.a.)e Società R eale Mutua di Assicurazioni s.p.a. ; Biesse Fabbricati s.p.a.eccepì la prescrizione dell’azione ex art.1669 cod. civ., per essere decorso il termine annuale sia prima del radicamento del procedimento di ATP, sia successivamente all’esito dello stesso e prima dell’instaurazione del giudizio; espletata nuova CTU, il Tribunaledi Alessandria:
a) rigettò per prescrizione la domanda ex art.1669 cod. civ.;
b) condannò la Biesse Fabbricati s.p.a. (quale appaltatrice), Matteo Apostoli e Roberto Feroldi (quali direttori dei lavori) al risarcimento del danno in favore della Star s.p.a., variamente liquidato per ciascuno dei condannati, ai sensi dell’art.2043 cod. civ.;c) rigettò le domande proposte nei confronti dei professionisti Michele Dellaria e Silvio Dellaria (occupatisi solo della progettazione urbanistica per l’ottenimento dei titoli autorizzativi)e di Grandi Scavi s.r.l., sul presupposto che tale società ave sse provveduto soltanto al riempimento della scarpata con materiale di riporto , nonché all’esecuzione di una difesa spondale mediante apposizione di massi a secco lungo l’alveo di scorrimento del rio sottostante, mentre la realizzazione del sovrastante piazzale era stata eseguita interamente da Biesse Prefabbricati s.p.a.;d) rigettò, infine, le domande di manleva ;
2. la Star s.p.a. propose appello e la Corte d’appello di Torino, con sentenza 8 giugno 2021, n. 644, in parziale accoglimento dell’impugnazione, per quanto ancora rileva: I. ha accolto il motivo di gravame diretto a censurare il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall’attrice-appellante nei confronti della Grandi Scavi s.r.l., condannandola in solidocon la Biesse Fabbricati s.r.l., al pagamento di una quota del risarcimento pari ad € 12.874,30, oltre interessi e rivalutazione; ciò sul rilievo che alla Grandi Scavi s.r.l. era statosubappaltato, non già il mero riempimento della scarpata con materialedi riporto e la mera esecuzione di una difesa spondale mediante apposizione di massi a secco, bensìla realizzazione di un vero e proprio“muro di contenimento formato da una parete di blocchi di pietra per una lunghezza totale di circa mt. 100 per uno spessore di circa cm 100/120, una altezza fuori terra di circa mt. 6,00” e “ il riempimento, con materiale idoneo e costipato, del vuoto risultante fra il piazzale ed il nuovo muro, ottenendo la superficie massima del piazzale pianeggiante a giusta quota”, nonché sull’ulteriore rilievo che l’inadeguatezza dell’opera eseguita avesse inciso causalmente sul successivo dissesto;
II. ha invece dichiarato inammissibile il motivo di appello diretto a censurare la declaratoria di prescrizione dell’azione ex art. 1669 cod. civ., sul rilievo che l’eventuale accoglimento di tale doglianza non avrebbe inciso sull’importo risarcitorio già riconosciuto a favore di Star s.p.a., ma avrebbe implicato solo l’operatività della polizza assicurativa indennitaria decennale stipulata da Biesse Prefabbricati s.r.l. a copertura della propria responsabilità, ai sensi dell’art.4 d.lgs. n. 122/2005, e costituente ilfondamento della domanda di manleva proposta dalla stessa Biesse Prefabbricati s.r.l. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni; al riguardo la Corte di merito ha osservato chela Star s.p.a.( che non si era surrogata nei diritti della Biesse Prefabbricati s.r.l. ) non sarebbe stata legittimata a far valere argomentazioni che avrebbero dovuto formaremotivo di appello da parte della società assicurata, la quale, viceversa , non aveva impugnato la statuizione di rigetto della domanda di garanzia resa dal primo giudice né si era costituita in sede di appello; indi il motivo di gravame era inammissibile;
3. Propon e ricorso per cassazione S tar s.p.a. sulla base di due motivi ; risponde con controricorso UnipolSai s.p.a.; restano intimate la Biesse Prefabbricati s.r.l. in liquidazione e la Grandi Scavi s.r.l.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministeropresso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie; Considerato che: 1.1.con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100 e 323 c.p.c., 2900 c.c., per quanto attiene la legittimazione ad impugnare in relazione all’applicazione dell’art. 1669 c.c. e dell’art. 4 del D.lgs. 122/2005, così come interpretati dalla giurisprudenza, e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo del gravame»; la ricorrente deduce che l a polizza decennale postuma relativa ai gravi difetti di un edificioex art. 4 d.lgs. n. 122/2005, sarebbe inquadrabile nella figura del contratto a favore di terzoe sarebbe riconducibile allo schema di cui all’art.1891 cod. civ. (assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta); pertanto l’appaltatriceBieffe Prefabbricati s.r.l. avrebbe rivestito la qualità di stipulante contraente, mentre ad essa sarebbe spettata quella di “assicurato”, come tale legittimato a far valere direttamente i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell’assicuratore; deduce, in proposito, che, tempestivamente , in primo grado , con la memoria ex art. 183,sesto comma , n. 1, cod. proc. civ., aveva esteso la domanda risarcitoria alla società assicuratrice; aggiunge, ancora, che con l’appello aveva censurato anch e la statuizione del primo giudice circa l’inoperatività della polizza in caso di condanna del contraente stipulante ai sensi dell’art.2043 cod. civ., ma tale specifica doglianza non sarebbe stata esaminata dalla Corte territoriale;ripropone, infine, le allegazioni circa il mancato decorso del termine di prescrizione ex art.1669 cod. civ.; 1.2. con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione della disciplina inerente laliquidazione delle spese legali, artt. 91 e 97 c.p.c.».
La ricorrente si duole che il giudice d’appello, sebb e ne, in riforma della sentenza di primo grado, abbia accolto ladomanda nei confronti di Grandi Scavi s.r.l., tenendo conto della somma indicata dal CTUnella relazione depositata in primo grado, tuttavia ha liquidato le spese legali a carico della società condannata applicando del tutto illogicamente la riduzione al 5% - in aderenza alla suddivisione disposta dal primo Giudice sulla domanda integrale – quantificandole nell’irrisorio importo di € 246,75, con applicazione della riduzione percentuale anche sulle spese imponibili apoditticamente liquidate; 2.il primo motivo di ricorso pone la questione se la polizza assicurativa indennitaria decennaled i cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 integri una figura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, inquadrabile nello schema dell’art. 1891 cod. civ., oppure una figura di assicurazione della responsabilità civile; nella prima ipotesi, idiritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, al quale compete la legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore , mentre il contraente non può farli valere in difetto del consenso dell’assicurato medesimo; nella seconda ipotesi il contraente assicura la propria responsabilità civile e, in quanto assicurato, è l’unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, in difetto di una previsione espressa (quale, ad es.,quella dell’art. 144 cod. ass. perla RC auto) att r ibutiva dell’azione diretta al danneggiato; l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 122 del 2005 dispone:
Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirentee con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”; la formulazione testuale della norma lascia aperte entrambe le soluzioni perché l’espressione “a beneficio dell’acquirente” indurrebbe a privilegiare la tesi della polizza danni per conto altrui o di chi spetta ; invece , il riferimento alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ. indurrebbe a privilegiare la tesi della polizza di responsabilità civile; la questione, sulla quale non constano precedenti in termini, assume la dignità di “questione di diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art.375 cod.proc. civ, rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale; va dunque disposto rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
Per Questi Motivi La Corte dispone