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Ordinanza — n. 15242/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as bankruptcy court has exclusive jurisdiction over creditor claims against the insolvent debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15242/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal filed by Alessandra Caremoli against a second-instance judgment regarding a financial lease contract involving a bankrupt entity. The appellant argued for direct enforcement of the lease obligations and damages, while the opposing party contended that all claims must be processed through the bankruptcy verification procedure. The court ruled that since the debtor was declared bankrupt, any creditor claim, including the prerequisite for enforcing the lease, falls exclusively under the functional jurisdiction of the bankruptcy tribunal to ensure equal treatment of all creditors.

Regesto Legislator

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Art. 24 l. fall.; Art. 13 d.lgs. n. 270/1999: After the declaration of bankruptcy, creditors cannot assert claims or demand contract resolution directly; such matters must be raised in the bankruptcy verification proceeding to preserve the principle of equal satisfaction.

Parole chiave

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bankruptcy jurisdiction creditor verification insolvent debtor contract resolution equal satisfaction functional competence passive insinuation concedente di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 24 l. fall.
Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand’anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l. fall., e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo” (così Cass., sez.
Art. 13 d.lgs. n. 270 del 1999
e dall’art. 13 del d.lgs.
Art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 186 ter c.p
Parte attrice domandò, inoltre, la pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, ord. 09/08/2017, n. 19914
Cass., sez. 6-3, ord. 18/06/2018, n. 15982
Cass., sez. III, ord. 21/10/2005, n. 20350
Cass., sez. III, ord. 21/10/2005, n. 20350.
Cass. n. 19494/2005
Ricade pertanto nella competenza del giudice fallimentare anche l’accertamento dell’an debeatur (Cass. n. 19494/2005; n.
Cass. n. 10750/2008
Cass. n. 15982/2018
10750/2008), ed in particolare l’accertamento di un credito che costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. n. 15982/2018; n.
Cass. n. 6976/1997
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20857/2022 R.G. proposto da : CAREMOLI ALESSANDRA CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato COZZI GIANDOMENICO (CF: CZZGDM68H12H501O), che l a rappresenta e difende - R icorrente - Contro BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ULPIANO N. 29, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA (CF:LLLSNN57R66E463P), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMERINI RUGGERO (CF: CMRRGR66M26E625I), DALPIAZ STEFANO ( CF:

DLPSFN61L23C794B) - C ontroricorrente - nonchécontro EREDITÀ GIACENTE DEL SIG GIORGIO RENDE, FALLIMENTO N39/2013 DELLA CANTIERI ESTENSI SPA - I ntimati - avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 706/2022 depositata il02/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Alessandra Claudia Caremoli e Giorgio Rende convennero dinnanzi al Tribunale di Roma Cantieri Estensi s.p.a. e Mercantile Leasing s.p.a. (in seguito Banco Popolare Società Cooperativa), deducendo: (i) di avere la Caremoli stipulato conla società Mercantile Leasing s .p. a . il contratto di locazione finanziaria in data 21/06/2007 n. BA 321166, avente ad oggetto l’imbarcazione Cayman 38 W.A.M. targata 1P5478D, l’adempimento delle cui obbligazioni era stato garantito, mediante fideiussione personale, da Rende Giorgio; (ii) che Giorgio Rende aveva stipulato successivamente con Cantieri Estensi s.p.a. un contratto di compravendita, avente ad oggetto altra imbarcazione,il cui corrispettivo avrebbe dovuto essere versato, tra l’altro, tramite permuta con l’imbarcazione Cayman 38 WAM oggetto del suddetto contratto di leasing o con cessione del contratto di leasing a favoredi Cantieri Estensi s.p.a. ; (i ii ) che detto contratto prevedeva una specifica clausola, per l’ipotesi di mancato subentro nel contratto di leasing da parte di Cantieri Estensi (per non accettazione da parte della società di leasing), con la quale era prevista l’opzione per Cantieri Estensi s.p.a.

Di continuare a pagare il leasing in nome e per conto del cedente, ovvero riscattare l’imbarcazione pagandone l ’ intero prezzo; ( i v) che C antieri Estensi non aveva esercitato alcuna delle due opzioni, rendendosi così inadempiente.

2. Sulla base di tale narrativa gli attori agirono per sentire, previa declaratoria dell’obbligo di Cantieri Estensi s.p.a. di versare integralmente a Mercantile Leasing s.p.a. quanto dovuto in forza del contratto di leasing, già oggetto di cessione da parte della Caremoli in favore diCantieri Estensi, condannare quest ’ ultima al rimborso a proprio favore di quanto pagato alla concedente, nonché al versamento dell’importo pattiziamente previsto a titolo di penale convenzionale e di dichiarare l’avvenuta cessione del contratto di leasing a favore di Cantieri Estensi, con conseguente nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata da Rende Giorgio.

3. Parte attrice domandò, inoltre, la pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di Cantieri Estensi s.p.a. di restituzione dell’imbarcazione e di condanna al pagamento delle somme dovute dalla stessa a Mercantile Leasing in forza del contratto di leasing.

4. Costituendosi in giudizio, Cantieri Estensi s.p.a. richiese il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto.

5. All ’ udienza del 21 /01/ 2015, il Tribunale di Roma, preso atto dell’intervenuto fallimento di Cantieri Estensi s.p.a. , dichiarò l’interruzione del giudizio. Alessandra Caremoli e Rende Giorgio riassunsero il suddetto giudizio.

6. All ’ udienza del 18 /09/ 2015 si costituì nel giudizio riassunto Banco Popolare Società Cooperativa (incorporante, per fusione, Banca Italease s.p.a., già incorporante, per fusione, Mercantile Leasing s.p.a.).

7. Con sentenza n. 10207/2016 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte da Caremoli Alessandra e Rende Giorgio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Cantieri Estensi s.p.a., condannò Caremoli Alessandra al pagamento, in favore della curatela del fallimento di Cantieri Estensi, della somma di euro 29.058,37, oltre interessi , e gli attori alla solidale rifusione delle spese di lite.

8. Avverso tale pronuncia Alessandra Caremoli e Giorgio Rende interposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Roma.

9. Costituendosi in giudizio, Banco BPM s.p.a. chiese il rigetto dell’appello.

10. All ’ udienza di comparizione del 4 /11/ 2016 il difensore d i Giorgio Rende dichiarò l ’ avvenuto decesso del proprio assistito , con conseguente declaratoria di interruzione del giudizio. Caremoli Alessandra Claudia riassunseil giudizio.

11. Si costituì nel giudizio riassunto Banco BPM s.p.a. (nata dalla fusione tra Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano), richiamando le argomentazioni e deduzioni contenute nei precedenti scritti difensivi.

12. Con sentenza n. 706/2022, depositata in data 2/2/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’appello, e ha dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Cantieri Estensi s.p.a.; ha compensato le spese del doppio grado di giudizio tra gli appellantie la curatela del fallimento di Cantieri Estensi; ha condannato Alessandra Caremoli e Giorgio Rende al pagamento, in solido, delle spese del grado di appello.

13. Avverso la predetta sentenza Alessandra Claudia Caremoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Banco BPM s.p.a. Resiste con controricorso.

14. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

15. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.

4) c.p.c., 111, comma 6, Cost., e 118 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”,per avere la Corte territoriale, nell’esaminare il primo motivo di appello dell ’ odierna ricorrente, reso una motivazione “ per relationem ” , facendo mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado.

2. I l motivo è infondato. La sentenza gravata è sostenuta da un corretto ragionamento logico-giuridico e da un altrettanto corretto riferimento alla pertinente giurisprudenza di legittimità. Quanto al rigetto della domanda volta ad ottenere l’accertamento e declaratoria di cessione del contratto di leasing dalla ricorrente a Cantieri Estensi s.p.a., la pronuncia ha motivato che la ragione di tale rigetto consiste nella mancata prova attestante che Mercantile Leasing, creditore ceduto, avesse prestato consenso alla predetta cessione, essendo di contro in atti (lettera 14/06/2011, doc. n. 2 Banco Popolare Società Cooperativa) la prova della volontà contraria alla cessione da parte della creditrice.

Peraltro, continua la motivazione “ non è irrilevante il fatto che la Caremoli abbia continuato a versare i canoni del leasing ben oltre la data in cui si assume sia avvenuta la cessione (ottobre 2010) ed abbia continuato a versarli sino all’ottobre del 2012. Sicché è evidente che in assenza della prova dell’assenso alla cessione, da parte del creditore ceduto, tale rapporto non può essersi perfezionato”(così da p. 4, ultimo §, a p. 5, 1° §, della sentenza).

3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 92 ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.”, censurando la sentenza gravata nella parte in cui avrebbe dichiarato l’improcedibilità della domanda di accertamento della cessione del contratto di leasing a Cantieri Estensi s.p.a. per intervenuto fallimento di quest’ultima.

4. Il motivo è infondato. La C orte territoriale ha motivato al riguardo che la domanda di accertamento del credito deve avvenire in sede fallimentare secondo le procedure di verifica ed ammissione del credito nel passivo fallimentare, motivando sul punto specifico che “ogni pretesa creditoria vantata nei confronti di un soggetto dichiarato fallito non può essere fatto valere se non nel procedimento di verificazione di crediti in sede fallimentare, previa proposizione di istanza di insinuazione al passivo, essendo demandata al tribunale fallimentare la competenza funzionale a decidere tale domanda” (così a p. 4, 1° §, della sentenza). 4.1 Tale motivazione risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale“Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell’ipotesi diretta ad accertare - con riferimento ad inadempimento anteriore - l ’ avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche.

Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand’anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l. fall., e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo” (così Cass., sez. I, ord.09/08/2017, n. 19914; conformiCass., sez.6-3, ord. 18/06/2018, n. 15982: “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall’art. 24 della l. fall. e dall’art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell’amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa”;

Cass., sez. III, ord. 21/10/2005, n. 20350. Ricade pertanto nella competenza del giudice fallimentare anche l’accertamento dell’an debeatur (Cass. n. 19494/2005; n. 10750/2008), ed in particolare l’accertamento di un credito che costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. n. 15982/2018; n. 20350/2005; n. 6976/1997).. 4.1 Nella specie, l’accertamento dell’obbligo della società fallita di pagare i canoni della locazione finanziaria concedente costituisce la premessa di una pretesa da far valere successivamente nei confronti della massa del fallimento.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, Banco Popolare Società Cooperativa. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par