Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify necessary co-litigants in the opposition proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to identify the necessary co-litigant (the third party debtor) in their filing. Although the lower court had ruled against the debtors due to lack of standing, the cassation petition omitted the specific identity of the third party pignorated. The Court held that since the identity of the necessary co-litigant was unknown and could not be verified from the petition alone, the case could not be remitted for a full retrial, necessitating a declaration of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: In execution opposition proceedings, the cassation appeal must explicitly identify necessary co-litigants; failure to do so renders the appeal inadmissible when the identity cannot be ascertained to allow for a complete adversarial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11806/2022R.G. proposto da: CALI’ NICOLA e CALI’ SEBASTIANO , in proprio e quali eredi di Calì Massimiliano e di Procopio Rosa Maria, domiciliati in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife si dall’avv. Mario Intilisano come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale avv.mario.intilisano@pec.studiointilisano.it -ricorrenti - contro ASPRA FINANCE s.p.a.e ARENA NPL ONE s.r.l. -intimate – avverso la sentenza n. 486/2021della Corte d’appello di Messina, depositata i n data 25.10.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 20marzo 2024 dal consigliere Salvatore Saija.
N. 11806/22R.G. FATTI DI CAUSA Nicola e Sebastiano Calì (unitamente ad Armando Calì e Rosa Maria Procopio) ricevettero in data 8 aprile 2005 un atto di precetto e contestuale pignoramento presso terzi (R.G.E. 10272/2005), avente ad oggetto l’espropriazione di un credito di circa € 17.000,00, derivante dal residuo di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 268/1992), promossa dal Banco di Sicilia nei confronti di Rosa Maria Procopio e Armando Calì (dante causa di Nicola, Massimiliano e Sebastiano Calì); detta procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 268/1992 era stata iniziata dal Banco di Sicilia proprio in forza del contratto di mutuo fondiario indicato nell’atto di precetto poi opposto (contratto di mutuo rogato agli atti del Notaio Bruni in data 15 marzo 1984 Rep. 17665 e munito di formula esecutiva il 6 aprile 1984); nella procedura immobiliare era poi subentrata, al Banco, la Island Finance 2 (ICR7), quale cessionaria del credito.
Gli esecutati Nicola e Massimiliano Calì, nonché Rosa Maria Procopio e successivamente, con distinto atto, anche Sebastiano Calì , proposero opposizione all’esecuzi one ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo sia la carenza di legittimazione attiva del Banco di Sicilia, sia l’infondatezza della pretesa,per essere stata la stessa estinta nell’ambito di altra procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 268/1992); avverso l’ordinanza che disponeva la sospensione dell’esecuzione, propose reclamo la Aspra Finance s.p.a., assumendo di essere succeduta nel credito al Banco di Sicilia; rigettato il reclamo dal Tribunale di Messina, con atti separati i Procopio-Calì e poi la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria di Aspra Finance s.p.a., introdussero il merito dell’opposizione, così come la Unicredit Banca s.p.a.
Riuniti i detti procedimenti, il Tribunale di N. 11806/22R.G. Messina,con sentenza n. 443/2015, dichiarò la nullità del precetto opposto per la mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, dichiarando che il Banco di Sicilia e Aspra Finance non avevano titolo per agire in executivisnei confronti degli opponenti Nicola Calì , Rosa Procopio , Massimo Calì e SebastianoCalì, con condanna delle spese processuali in favore del procuratore distrattario degli opponenti. Avverso tale sentenza propose appello Unicredit Credit Management Bank s.p.a. anche quale mandatariadelle odierne intimate.
Costituitisi gli appellati Nicola e Sebastiano Calì (anche quali eredi di Massimiliano Calì e Rosa Procopio), la Corte d’appello di Messina con la sentenza 486/2021 accolse l’appello, dichiarando valido l’atto di precetto perché fondato su mutuo fondiario. Avverso la detta sentenza ricorrono ora per cassazione i germani Nicola e Sebastiano Calì, in proprio e quali eredi di Massimiliano Calì e Rosa Procopio, affidandosi a tre motivi. Aspra Finances.p.a. e Arena NPL One s.r.l.sono rimast e intimat e . Il Collegio ha riservato la decisione entro sessanta giorni dalla presente adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Non mette conto illustrare imotivi del ricorso, giacché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti idonea copia della sentenza impugnata, e comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 1.2 - Quanto al primo profilo, i ricorrent i ha nno infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata,apparentemente emessa in modalità digitale, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procederein autonomia il procuratore dei ricorrent i , ai sensi dell'art. 16 - N. 11806/22R.G. bis, c omma 9 - bis , del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, applicabile ratione temporis, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico),essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul fileinformaticola propria firma digitale, evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano(v. in termini, Cass. n. 25472/2023).
Né una copia idonea della sentenza stessa, ritualmente formata , risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 1.3.1 – Quanto al secondo profilo, occorre rilevare che , a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021, seguita da molte altre conformi).
Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsionedi cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così N. 11806/22R.G. ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. 1.3.2 – Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui “ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art.331 c.p.c.” (Cass. n. 11268/2020). 1.3.3 – Ebbene, nella specie non soltanto i ricorrenti non hanno evocato in giudizio il terzo pignorato, ma nemmeno ne hanno specificatol’identità.
Nulla è infatti indicato, sul punto, nel corpo del ricorso per cassazione, che omette totalmente il dato circa l’identificazione del terz o pignorat o : sicché i ricorrent i non si sono fatt i carico, nemmeno nell’ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Pertanto, benché la sentenza impugnata – e fermo quanto già rilevato sulla mancanza di idonea attestazione di conformità – appaia essere stata resa in violazione dell’art. 102 c.p.c., non sarebbe stato comunque possibile rimettere l’intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzopignorato , in quanto è del tutto incerta l’identità dellitisconsorte necessari o , stando all’esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è notoche gli elementi di contenuto - forma di cui all ’ art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde, “perché la N. 11806/22R.G. causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016).
Pertanto, fermo quanto già rilevato sulla improcedibilità, il ricorso non avrebbe comunque potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità (v. in termini Cass.n. 26562/2023). 2.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis d