Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The proceedings involved a dispute between private parties and the Metropolitan City of Palermo regarding administrative decisions. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10970/2023 R.G. proposto da : PITINI CATERINA, SALA SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoGATTUCCIO FERDINANDO (GTTFDN68M26G273A) -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO ( GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO), in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1830/2022 depositata il 08/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe poste a solidale carico dei ricorrenti per l’evidente loro pari interesse in causa;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/05