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Decreto — n. 15087/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15087/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the administrative decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Impregica Costruzioni Srl, had filed the appeal in 2021 but remained silent when the court offered a simplified resolution in 2024. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal failure to respond proposal extinction of proceedings administrative litigation statutory time limit opposizione tardiva termine per l'anticipo spese controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10403/2021 R.G. proposto da : SOCIETA' IMPREGICA COSTRUZIONI SRL OGGI IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PESCE SALVATORE (PSCSVT69P27F839L) e TUCCILLO DANIELA (TCCDNL65S48E730F) -ricorrente- contro PREFETTURA FROSINONE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETEREn.2621/2020depositata il 17/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 24/05/2024 IL