Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the administrative decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Impregica Costruzioni Srl, had filed the appeal in 2021 but remained silent when the court offered a simplified resolution in 2024. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings without a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10403/2021 R.G. proposto da : SOCIETA' IMPREGICA COSTRUZIONI SRL OGGI IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PESCE SALVATORE (PSCSVT69P27F839L) e TUCCILLO DANIELA (TCCDNL65S48E730F) -ricorrente- contro PREFETTURA FROSINONE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETEREn.2621/2020depositata il 17/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,il 24/05/2024 IL